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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/913

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera

Normativa europea32024R0913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce la cornice tecnica per le notifiche transfrontaliere dei GEFIA previste dalla direttiva 2011/61/UE, imponendo modelli uniformi e standard di comunicazione elettronica. Disciplina sia le informazioni da trasmettere dalle imprese alle autorità competenti, sia lo scambio di dati tra autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante. L’obiettivo è rendere le procedure più rapide, coerenti e interoperabili, riducendo gli oneri amministrativi e i rischi di errori formali. L’applicazione è differita al 14 aprile 2024.

Stabilisce i modelli, le informazioni e le modalità di scambio elettronico per le notifiche transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai GEFIA UE e alle autorità competenti degli Stati membri coinvolti nelle procedure di notifica per la commercializzazione di FIA UE nello Stato membro d’origine o in altri Stati membri, per la gestione transfrontaliera di FIA UE e per l’eventuale stabilimento di una succursale in uno Stato membro ospitante. Riguarda anche lo scambio di informazioni tra autorità competenti e l’uso di modelli uniformi riportati negli allegati I-V. È applicabile dal 14 aprile 2024; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Sono richiamati anche i FIA che soddisfano i requisiti dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) quando la notifica avviene in combinazione con la disciplina AIFMD. Sono escluse solo le fattispecie non rientranti nelle procedure degli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/913 della Commissione

Il regolamento detta norme tecniche di attuazione della direttiva 2011/61/UE in materia di notifiche transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). Esso risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di armonizzare i flussi informativi tra GEFIA e autorità competenti, privilegiando trasmissioni elettroniche rapide, uniformi e verificabili.

Finalità e contesto normativo

Il testo si inserisce nella disciplina AIFMD e si collega in particolare agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE, che regolano rispettivamente la commercializzazione di FIA UE nello Stato membro d’origine, la commercializzazione transfrontaliera in altri Stati membri e la gestione di FIA stabiliti in altri Stati membri o lo stabilimento di succursali. La Commissione evidenzia che l’uniformazione dei modelli e delle procedure è necessaria per garantire una procedura amministrativa agevole, celere, snella e corretta, anche alla luce dell’ampia mole di informazioni da scambiare. Il regolamento si fonda su progetti di norme tecniche elaborati da ESMA, previa consultazione pubblica e analisi di costi e benefici.

Ambito soggettivo e operativo

Le disposizioni si applicano ai GEFIA UE, ai FIA UE gestiti da tali soggetti e alle autorità competenti degli Stati membri d’origine e ospitanti coinvolte nelle notifiche di commercializzazione, gestione transfrontaliera e apertura di succursali. Il regolamento disciplina sia le comunicazioni provenienti dai GEFIA, sia l’attestazione e lo scambio di informazioni tra autorità. Gli allegati prevedono modelli distinti per diverse fattispecie: commercializzazione nello Stato membro d’origine, commercializzazione in altri Stati membri, gestione transfrontaliera di FIA UE, attestazione dell’autorizzazione e notifica delle persone responsabili della succursale.

Modelli di lettera di notifica per i GEFIA

L’articolo 1 impone l’uso obbligatorio di modelli uniformi, con allegati diversi a seconda del tipo di notifica:

  • allegato I: notifica per la commercializzazione di FIA UE nello Stato membro d’origine del GEFIA, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE;
  • allegato II: notifica per la commercializzazione transfrontaliera di FIA UE in Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2;
  • allegato III: notifica per la gestione di FIA stabiliti in altri Stati membri o per lo stabilimento di una succursale, ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3.

I modelli richiedono informazioni dettagliate sull’operatore, sui FIA interessati e sulle modalità operative. Tra i dati ricorrenti figurano: denominazione, LEI, eventuale codice nazionale, Stato membro d’origine, indirizzo, durata, sito web, punto di contatto, eventuale terzo incaricato, e punto di contatto per fatture o spese regolamentari. Per i FIA da commercializzare o gestire occorre indicare denominazione, data di costituzione, forma giuridica, depositario, strategia di investimento, eventuale struttura umbrella o master-feeder, categoria delle azioni, ISIN, e, ove pertinente, la distinzione tra comparti o sub-fondi.

Informazioni sulle strutture per investitori al dettaglio e sulle restrizioni alla commercializzazione

Negli allegati I e II è prevista l’indicazione delle misure per impedire la commercializzazione presso investitori al dettaglio quando il FIA è destinato solo a investitori professionali. Nel caso di commercializzazione presso retail, il modello dell’allegato II richiede anche informazioni sulle strutture da istituire per adempiere ai compiti di cui all’articolo 43 bis, paragrafo 1, della direttiva 2011/61/UE. Tali compiti includono, tra l’altro, il trattamento di ordini di sottoscrizione, pagamento, rimborso o riacquisto, l’informazione agli investitori sulle modalità operative, la gestione delle comunicazioni relative ai diritti dell’investitore, la messa a disposizione di documenti e informazioni obbligatorie e il ruolo di punto di contatto con le autorità competenti.

Notifiche e comunicazioni elettroniche

L’articolo 2 richiede alle autorità competenti di pubblicare sul proprio sito web l’indirizzo e-mail o altro canale di comunicazione da usare per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 2. I GEFIA devono inviare tali notifiche in formato leggibile meccanicamente. La norma consente l’uso di tecnologie elettroniche diverse dalla posta elettronica, purché idonee a garantire trasmissione celere ed efficiente.

Scambio di informazioni tra autorità competenti

L’articolo 3 prevede che l’attestazione dell’autorizzazione del GEFIA, necessaria ai fini della procedura ex articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, sia resa secondo il modello dell’allegato IV. L’articolo 4 completa la disciplina imponendo a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto unico per la ricezione e la trasmissione delle informazioni, di monitorare quotidianamente il canale di ricezione e di comunicare tempestivamente alle altre autorità ogni modifica del punto di contatto. La trasmissione avviene via e-mail o, se del caso, mediante altri canali elettronici in formato leggibile meccanicamente.

Succursali, struttura operativa e cessazione

L’allegato III disciplina in modo più articolato il caso in cui il GEFIA intenda operare in un altro Stato membro mediante libera prestazione di servizi o tramite succursale. Per la sola libera prestazione sono richieste informazioni sul programma di attività e sui FIA da gestire nello Stato membro ospitante; per la succursale occorrono anche dati specifici sulla sua identità, sulla sua struttura operativa, sui sistemi di controllo, sulla gestione del rischio, sui rapporti funzionali e giuridici con la casa madre, sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio e sulle previsioni economico-finanziarie per i primi 36 mesi.

In caso di aggiornamento, il modello della succursale richiede anche l’indicazione di dati e procedure di cessazione delle attività, incluse le misure di tutela degli investitori, la gestione dei reclami, l’estinzione dei debiti e il calendario della cessazione programmata.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 14 aprile 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modelli uniformi di notifica

L’articolo 1 impone l’uso dei modelli degli allegati I, II e III per: (i) la notifica della commercializzazione nello Stato membro d’origine di FIA UE ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE; (ii) la notifica della commercializzazione in Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2; (iii) la comunicazione di informazioni per la gestione transfrontaliera di FIA UE o per lo stabilimento di una succursale ai sensi dell’articolo 33, paragrafi 2 e 3. L’allegato V è utilizzato quando il GEFIA intende stabilire una succursale.

Trasmissione elettronica delle notifiche ai sensi dell’articolo 33

L’articolo 2 stabilisce che ciascuna autorità competente pubblichi sul proprio sito web l’indirizzo e-mail o altro canale di comunicazione da usare per le notifiche ex articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE. I GEFIA devono trasmettere le notifiche in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo pubblicato o tramite il canale alternativo predisposto dall’autorità.

Scambio di informazioni tra autorità competenti

L’articolo 3 prevede che le autorità competenti dello Stato membro d’origine utilizzino il modello dell’allegato IV per rilasciare l’attestazione di cui all’articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.

Punti di contatto e canali di trasmissione tra autorità

L’articolo 4 richiede a ciascuna autorità competente di designare un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 3, e di comunicarne gli estremi e ogni modifica alle altre autorità. L’indirizzo o canale di ricezione delle notifiche deve essere monitorato ogni giorno lavorativo; la trasmissione al punto di contatto avviene via e-mail o, se si usano altri canali, in formato leggibile meccanicamente.

Struttura delle informazioni richieste nei modelli

Gli allegati I, II, III e V indicano in dettaglio i dati da fornire: identificazione del GEFIA o del FIA, Stato membro d’origine, LEI, eventuale codice nazionale, recapiti e punti di contatto, documentazione allegata, modalità di impedimento della commercializzazione ai retail, informazioni sulle strutture per investitori al dettaglio, programma di attività, succursali, sistemi di controllo e gestione del rischio, previsioni economico-finanziarie e, per gli aggiornamenti, eventuali cessazioni o modifiche.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 14 aprile 2024.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarifondi di investimento alternativivigilanza prudenzialemercato internocooperazione tra autorità competenti

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