Sentenza n. 1163/2026 - Catania, Sezione 3
per l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del Trattamento di Fine Servizio ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla citata disposizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali e silenzio sull'istanza di rideterminazione
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri collocato a riposo a domanda il 31 dicembre 2023 dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi, ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nonché la condanna dell'I.N.P.S. alla rideterminazione dell'indennità, con interessi e rivalutazione. Ha inoltre contestato il silenzio serbato dall'Istituto sull'istanza del 15 febbraio 2025. L'unico motivo dedotto consiste nella violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato, e dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, oltre che nell'eccesso di potere. Secondo il ricorrente, l'art. 6-bis si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare cessato a domanda dopo il raggiungimento dei requisiti di età e servizio indicati dalla norma. L'I.N.P.S. si è costituito senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 disciplini l'attribuzione dei sei scatti stipendiali sia ai fini della base pensionabile sia ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, estendendo il beneficio, al comma 2, al personale che chieda il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. La disposizione è applicabile anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, comprese le qualifiche equiparate dell'Arma dei Carabinieri. L'abrogazione, da parte del Codice dell'ordinamento militare, dell'art. 11 della l. n. 231/1990, che aveva sostituito l'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, non determina la riviviscenza della precedente formulazione limitativa del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità o decesso; tale disciplina deve ritenersi abrogata. L'art. 1911, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare conferma inoltre la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, non è decadenziale: costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esclude il beneficio quando la domanda sia presentata in un'annualità successiva. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda invece i sei aumenti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 6-bis. L'I.N.P.S. è stato condannato a corrispondere quanto dovuto in applicazione dell'art. 6-bis, oltre agli accessori di legge, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo pagamento. Le spese, pari a € 1.000,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
«ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita»; «al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile»
La disposizione attribuisce i sei scatti anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia che cessi a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, ma incide sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
«continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387»
Il Codice dell'ordinamento militare mantiene applicabile l'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
«sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile»
La norma opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 2268, comma 1, d.lgs. n. 66/2010
L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 e delle precedenti disposizioni richiamate non determina la riviviscenza della disciplina originaria limitativa dei sei scatti; la disciplina limitativa deve ritenersi abrogata.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute dall'I.N.P.S. sono riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo il regime richiamato dal giudice.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli accessori sulle somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica agli appartenenti alle forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare, e consente l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita quando il dipendente sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
- L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, di regola, la riviviscenza della precedente formulazione della norma modificata quando l'ordinamento mantenga una disciplina successiva e incompatibile; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non fa rivivere la disciplina limitativa dei sei scatti contenuta nella precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale per il diritto ai sei scatti, ma un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi all'attribuzione dei sei aumenti in aggiunta alla base pensionabile e richiamando la disciplina dell'importo della pensione, opera ai fini pensionistici e non modifica il calcolo dell'indennità di buonuscita regolato dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →