Cassazione Penale, Sentenza n. 36542/2024 del 01/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo: nullità dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione dell'art. 133-ter c.p.p. (partecipazione a distanza). Il ricorrente sostiene di essere stato detenuto fuori dalla circoscrizione del giudice, di aver richiesto il collegamento video per partecipare all'udienza camerale del 12/12/2023 e che il collegamento non era stato attivato; per ciò il difensore non avrebbe potuto illustrare al Tribunale documentazione inviata via PEC e la mancata partecipazione avrebbe leso il diritto di difesa. L'ordinanza impugnata aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 18/10/2023, richiamando il sinistro del 22/10/2023 ove l'affidato guidò senza patente e in stato di ebbrezza chiedendo a terzi dichiarazioni mendaci, e disponendo la revoca con efficacia ex tunc.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di nullità per violazione delle norme sulla partecipazione a distanza perché: (a) la disciplina del procedimento di sorveglianza rimanda all'art. 666 c.p.p. (novellato) che prevede l'uso del collegamento a distanza su richiesta; (b) la mancata audizione del detenuto, se avvenuta, configura una nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), ma tale vizio doveva essere eccepito tempestivamente; (c) nel caso concreto il difensore non aveva sollevato la questione in udienza e dunque l'eccezione proposta per la prima volta in cassazione è tardiva e si considera sanata per effetto degli artt. 178 co.1 lett. c) e 180 c.p.p.; (d) inoltre il difensore non poteva pretendere di essere presente nel luogo di detenzione senza la specifica previsione/avviso ex art. 133-ter comma 7; pertanto il vizio non ha comportato l'annullamento dell'ordinanza di revoca dell'affidamento. Condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 666 cod. proc. pen.
«L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta sentito personalmente; tuttavia, se é detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e\ sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che ii giudice ritenga di disporre la traduzione»
La norma (nella versione novellata) prevede il collegamento a distanza quando richiesto/consentito; se il detenuto è fuori circoscrizione e non acconsente al collegamento deve essere sentito prima dall'autorità locale. L'omessa audizione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c).
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022 (riferimento alla novella di art. 666)
Fonte della modifica che ha introdotto la regolazione del collegamento a distanza nell'art. 666 c.p.p.; evidenzia il mutato assetto procedurale per le audizioni a distanza.
art. 133-ter cod. proc. pen.
Regola la partecipazione a distanza e le modalità di videoconferenza; la Corte ha osservato che il difensore ha diritti specifici (es. comma 7) solo nei casi previsti e che la mancata attivazione del collegamento, se non eccepita tempestivamente, non comporta automaticamente annullamento.
art. 678 cod. proc. pen.
Rimando normativo: il procedimento di sorveglianza è disciplinato dall'art. 666 c.p.p. per le modalità di svolgimento dell'udienza.
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
L'omessa audizione dell'interessato detenuto fuori circoscrizione integra una nullità del procedimento di ordine generale a regime intermedio (non assoluta), per la quale è previsto un regime di impugnabilità/tempi specifici.
art. 180 cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte insieme all'art. 178 per affermare che la mancata eccezione tempestiva può essere sanata; l'obiezione sollevata per la prima volta in cassazione si considera tardiva e la nullità è stata efficacemente sanata.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 363 del 27/10/2023 (Citro)
Conferma che il detenuto fuori circoscrizione non ha diritto alla traduzione ma solo ad essere sentito mediante collegamento a distanza su sua richiesta; l'omessa audizione costituisce nullità di ordine generale a regime intermedio.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 40835 del 05/06/2014 (Padovan)
Principio analogo: l'interessato detenuto fuori circoscrizione non ha diritto alla traduzione ma solo all'essere sentito prima dal magistrato locale; l'omessa audizione non è nullità assoluta ma nullità di ordine generale a regime intermedio.
Massime di principio
- Se il detenuto è fuori dalla circoscrizione del giudice, il suo diritto non consiste automaticamente nella traduzione in udienza, ma - su richiesta - nell'essere sentito mediante collegamento a distanza; in mancanza di consenso al collegamento, il magistrato locale deve sentirlo prima dell'udienza.
- L'omessa attivazione del collegamento o l'assenza del detenuto configura di regola una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, co.1, lett. c), non una nullità assoluta; pertanto la violazione deve essere eccepita tempestivamente per impedire la sanatoria.
- La mancata eccezione alla violazione della sequenza procedimentale nell'immediatezza (in udienza) comporta la decadenza della rilevabilità in sede di impugnazione successiva; sollevare il vizio per la prima volta in cassazione rischia di essere considerato tardivo e sanato.
- Il difensore deve prestare attenzione a: richiedere formalmente il collegamento per iscritto, ottenere prova dell'avvenuta richiesta/avviso, eccepire immediatamente in udienza la mancata attivazione del collegamento e chiedere la sospensione o la redisposizione dell'udienza; conservare la documentazione inviata (PEC) e segnalare in udienza la sua esistenza.
- Nei casi di revoca dell'affidamento per gravi violazioni (es. guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, tentativo di ottenere dichiarazioni mendaci) il Tribunale di sorveglianza può disporre la revoca anche con efficacia retroattiva se i fatti sono gravi e si sono verificati subito dopo l'inizio della misura.
- Quando si contesta la mancata partecipazione a distanza, è utile anche chiedere contestualmente, in via alternativa, l'audizione del detenuto da parte del magistrato di sorveglianza locale prima del giorno dell'udienza, per preservare il diritto di difesa anche in caso di problemi tecnici.
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