Sentenza n. 8578/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del Decreto della Provincia Autonoma di Bolzano - Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12/12/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per glia anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - della nota pubblicata sul sito istituzionale della Provincia Autonoma denominata “Importante avviso a tutte le ditte che hanno fornito dispositivi medici all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, avente ad oggetto la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, richiamata nella Delibera di Ripiano, pubblicata sul sito istituzionale il 14 novembre 2022; - per quanto occorrer possa, della mail inviata dalla Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige prot. prov.le 0545641del 14 agosto 2019 e la documentazione allegata nonché della mail del 16 giugno 2019 dell’Ufficio provinciale competente, entrambe richiamate nella Delibera di Ripiano e dal contenuto non noto; - del decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 545/2023 del 13 gennaio 2023, recante “Importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 - Rinvio termini”, nella parte in cui, recependo il d.l. 4/2023 e adeguando il nuovo termine per la corresponsione degli importi dovuti dalle aziende al 30 aprile 2023, conferma la Delibera di Ripiano; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l’“Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 ottenuta dalla Ricorrente all’esito dell’accesso agli atti avanzato nei confronti della Regione Sardegna; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la determina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2022-A-001321 del 30.11.2022 e relativi allegati, con la quale sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti statali e della Provincia Autonoma di Bolzano relativi alla determinazione del payback per dispositivi medici riferito agli anni 2015-2018, inclusi gli atti di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di quantificazione della quota dovuta
Esito
La controversia
La società ha impugnato gli atti statali e provinciali concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, tra cui il decreto della Provincia Autonoma di Bolzano di determinazione del fatturato e dell'importo del payback, gli atti ministeriali di certificazione e le linee guida, nonché gli atti presupposti e istruttori. Dal testo della sentenza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio la ricorrente ha aderito al meccanismo introdotto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, versando entro il termine previsto il 25% dell'importo determinato a suo carico a titolo di payback. La Provincia Autonoma di Bolzano ha quindi adottato e depositato il decreto n. 16932/2025 del 9 ottobre 2025, attestando l'avvenuto pagamento della quota ridotta. Il Collegio ha ritenuto che la cessazione della materia del contendere richieda cumulativamente sia il tempestivo pagamento da parte dell'azienda sia l'attestazione del competente ente regionale o provinciale, trattandosi di una fattispecie complessa perfezionata mediante adempimenti gravanti su soggetti diversi. Poiché entrambi gli elementi risultavano integrati, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la disciplina di riferimento degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici in caso di superamento dei tetti di spesa per gli anni considerati.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ... determinando la cessazione della materia del contendere ... con compensazione delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi al payback per dispositivi medici si verifica quando ricorrono cumulativamente il pagamento tempestivo del 25% da parte dell'azienda e l'attestazione del competente ente regionale o provinciale circa l'avvenuto pagamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi agli obblighi di payback per dispositivi medici riferiti agli anni 2015-2018, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, del 25% dell'importo indicato nel provvedimento regionale o provinciale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della competente regione o provincia autonoma.
- Il pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda, se non accompagnato dall'attestazione dell'ente regionale o provinciale, non perfeziona da solo la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere; quest'ultima è una fattispecie complessa, il cui perfezionamento dipende da adempimenti posti a carico di soggetti diversi.
- Quando risultano integrati sia il pagamento tempestivo della quota ridotta sia l'accertamento dell'ente competente, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del payback, con compensazione delle spese di lite.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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