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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8997/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Palermo (giudizio abbreviato) che, in parziale riforma del G.U.P. di Agrigento del 26/02/2021, aveva condannato l'imputato a anni 7 e mesi 8 per: a) tentato omicidio aggravato quale concorso con Sambito Domenico (artt. 56, 575, 577 c.p.), lamentando la mancata prova che Ingiaimo fosse consapevole che il complice fosse armato e avesse la volontà di uccidere; b) porto illegale di arma comune da sparo (legge 2/10/1967 n.895). Il ricorrente ha altresì contestato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena. Argomentazioni rilevanti a sostegno del ricorso: video e traffico telefonico non proverebbero pedinamento o premeditazione; conversazioni intercettate indicherebbero che l'imputato avrebbe invitato il complice a desistere dall'azione delittuosa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i motivi sono risultati generici e non specifici, riproponendo argomentazioni già valutate e ritenute infondate dal giudice di merito; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato le proprie conclusioni sulla base di dichiarazioni concordanti di testimoni oculari, elementi di videoregistrazione e traffico telefonico che consentivano di ritenere l'autovettura dell'imputato seguisse a poca distanza il ciclomotore della vittima e che l'imputato avesse agevolato l'azione delittuosa del complice; l'invito a desistere era interpretato come dovuto alla presenza di testimoni e non come prova di inesistenza della partecipazione. La Corte ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche e congrua la dosimetria della pena (pena prossima al minimo edittale, per cui la motivazione richiesta è attenuata). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Definizione di tentativo: applicato per valutare la sussistenza del tentato omicidio in relazione agli atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto provato il contributo causale dell'imputato nell'azione del complice (agevolazione mediante inseguimento/posizionamento dell'autovettura).

  • art. 575 c.p.

    Delitto di omicidio: richiamato come fattispecie base rispetto al tentativo contestato.

  • art. 577, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.

    Aggravanti applicate in relazione al delitto di tentato omicidio; la Corte ha ritenuto configurabili le aggravanti indicate nel capo d'imputazione.

  • legge 2/10/1967 n.895, artt. 2, 4 e 7

    Norme sul porto e detenzione di armi: richiamate per il reato di porto illegale di arma comune da sparo; la Corte ha ritenuto provato che l'imputato avesse portato la pistola in luogo pubblico a bordo della sua autovettura.

  • art. 61, primo comma, n.1 c.p.

    Circostanze attenuanti generiche: contestata la mancata concessione; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego per la spregiudicatezza della condotta e il coinvolgimento nell'azione delittuosa.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alle attenuanti o circostanze rilevanti nella determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che gli elementi favorevoli non fossero tali da giustificare l'applicazione delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato il criterio di adeguatezza e ritenuto che, essendo la pena prossima al minimo, la motivazione sulla dosimetria fosse adeguata e non viziata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • artt. 125, 191, 192, 530, 533, 539 comma 2, 546 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Richiamate nel ricorso e nella motivazione in relazione a profili di nullità, ammissibilità e corretta formulazione dei motivi in cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici e quindi inammissibili ai sensi delle regole di specificità dei motivi di cassazione.

  • art. 697 c.p.

    Norma citata in ordine alla disciplina delle impugnazioni: utilizzata a supporto delle censure ma il Collegio non ha ritenuto sussistenti errori di diritto appellabili in cassazione.

Massime di principio

  • La cognizione della Corte di Cassazione sul merito dei fatti è limitata: i giudizi di fatto motivati dal giudice di merito (valutazione di testimonianze, video e traffico telefonico) sono generalmente insindacabili in cassazione se la motivazione è logica e puntuale.
  • In presenza di prove circostanziali e dichiarazioni oculari concordanti, può ritenersi provata la partecipazione e la consapevolezza dell'imputato circa l'azione delittuosa del complice, anche senza prova diretta dell'effettivo possesso dell'arma da parte dell'imputato.
  • Per essere ammissibile il ricorso per cassazione è necessario indicare motivi specifici e collegarli direttamente alle argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche o riproposizione di alternative ricostruttive del fatto portano all'inammissibilità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito: è ammissibile se il diniego è motivato richiamando elementi decisivi della condotta.
  • La motivazione della dosimetria della pena è meno rigorosa quando la pena è fissata in misura prossima al minimo edittale: in tali casi è sufficiente richiamare i criteri generali di adeguatezza previsti dall'art. 133 c.p.
  • Quando si contesta responsabilità per concorso in reato, è fondamentale contestare specificamente la valutazione probatoria adottata dal giudice di merito, indicando i punti di contrasto con le stesse argomentazioni usate nella sentenza impugnata, altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.

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