Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9200/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202314466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente equo indennizzo, adottato sulla base del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato istanza ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 461/2001 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia della colonna vertebrale e per la corresponsione dell’equo indennizzo. La Commissione Medica aveva riconosciuto l’infermità, qualificandola come spondilosi del rachide in toto con multiple discopatie ad impegno funzionale, con eziopatogenesi multifattoriale e ascrivibilità alla tabella A, categoria 8, ma il Comitato di Verifica aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio. Il Ministero si era conformato a tale parere. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omesso invio del preavviso di rigetto; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per non avere l’Amministrazione considerato adeguatamente le molteplici mansioni operative, le attività di manovalanza e i servizi gravosi svolti nel corso della carriera militare; 3) carenza e inadeguatezza della motivazione, non essendo chiarito perché il servizio fosse ininfluente sull’eziopatogenesi della patologia; 4) violazione dei termini del procedimento, poiché il provvedimento conclusivo era stato adottato oltre tre anni dopo la presentazione dell’istanza.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto che il parere del Comitato di Verifica costituisca espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze idonee a incidere sulla conclusione. La censura relativa al preavviso di rigetto è stata respinta perché l’art. 10-bis l. 241/1990 non si applica al procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio, disciplinato specialmente dal d.P.R. n. 461/2001, anche in considerazione dell’esclusione dei procedimenti previdenziali e assistenziali. Le censure sul difetto di istruttoria e di motivazione sono state ritenute infondate: la ricorrente si era limitata a valorizzare genericamente la gravosità del servizio, senza allegare e documentare specifici episodi eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, né dimostrare il nesso causale o concausale tra le concrete modalità di servizio e la patologia. Il Comitato aveva inoltre motivato il diniego richiamando sia la genesi prevalentemente costituzionale della patologia sia l’assenza di significatività delle mansioni svolte rispetto alle cause dell’infermità. Anche la censura relativa al ritardo è stata respinta, poiché i termini del procedimento sono stati qualificati come ordinatori, non essendo prevista una sanzione per la loro inosservanza. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.R. n. 461/2001

    Costituisce la base normativa dell’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e del conseguente equo indennizzo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    l’ultimo periodo del medesimo art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 [...] statuisce che tale istituto non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale

    Il preavviso di rigetto non si applica al procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, in quanto procedimento disciplinato specialmente dal d.P.R. n. 461/2001 e riconducibile alla materia previdenziale e assistenziale.

  • d.P.R. n. 461/2001

    Disciplina in modo speciale il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, con prevalenza sulla disciplina generale della l. 241/1990.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quale espressione di discrezionalità tecnica fondata su nozioni scientifiche e dati di esperienza, non è sindacabile nel merito e può essere censurato soltanto per assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze concrete idonee a incidere sulla conclusione.
  • Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il dipendente deve allegare e documentare specifici episodi o modalità di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sull’insorgenza o sull’aggravamento dell’infermità; la generica gravosità del servizio, i disagi ordinari, la fatica e lo stress normalmente connessi alle mansioni non sono sufficienti.
  • Il nesso causale o concausale tra infermità e servizio deve essere verificato con riferimento a particolari modalità di svolgimento dell’attività, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, e non rispetto al servizio considerato in modo generico.
  • Il procedimento per il riconoscimento dell’equo indennizzo da causa di servizio, essendo disciplinato specialmente dal d.P.R. n. 461/2001 e riconducibile alla materia previdenziale e assistenziale, non è soggetto al preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. 241/1990.
  • I termini previsti per la conclusione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo hanno natura ordinatoria, se manca una disposizione che li qualifichi come perentori e stabilisca una specifica sanzione per la loro inosservanza.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.