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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12374 n. 29706 del 08/06/2021

NEUBERGER BERMAN AURORA HOLDING/VENETA CUCINE

AGCMC12374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Neuberger Berman Aurora Holdings S.à.r.l. acquisisce una partecipazione del [30-35%] in Veneta Cucine S.p.A., ottenendo, tramite patti parasociali e diritti di veto su materie strategiche, il controllo congiunto con VCH. L’operazione riguarda il mercato nazionale dei mobili componibili per cucine, nel quale Veneta Cucine detiene una quota del [5-10%], senza sovrapposizioni orizzontali o verticali con le attività del gruppo acquirente. L’AGCM ha ritenuto che l’operazione non costituisca né rafforzi una posizione dominante e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

NB Aurora Holdings acquisisce il controllo congiunto di Veneta Cucine insieme a VCH: autorizzazione senza condizioni e mancato avvio dell’istruttoria

Acquisizione del controllo congiunto di Veneta Cucine da parte di NB Aurora Holdings

Il provvedimento riguarda l’acquisizione da parte di Neuberger Berman Aurora Holdings S.à.r.l. (NB) del controllo congiunto di Veneta Cucine S.p.A., insieme a Veneta Cucine Holding S.r.l. (VCH). L’AGCM ha esaminato l’operazione in fase preliminare e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le parti e l’operazione

NB è una società di private capital focalizzata su investimenti in piccole e medie imprese italiane non quotate ed è soggetta al controllo indiretto di NB Group LCC. Veneta Cucine opera, direttamente e tramite controllate, nella progettazione e commercializzazione di mobili componibili per cucina, completi di elettrodomestici, accessori e complementi. Il gruppo è attivo in Italia e all’estero.

L’operazione consiste nell’acquisto da parte di NB di azioni rappresentative del [30-35%] del capitale di Veneta Cucine, cedute dai soci di maggioranza VCH e Immobiliare Europa 2000, nonché da Finres e Arché. A seguito dell’operazione, NB e VCH deterranno rispettivamente il [30-35%] e il [50-55%] del capitale della Target. I patti parasociali attribuiscono a NB diritti di veto su alcune delibere del consiglio di amministrazione relative a materie strategiche; tali diritti determinano, insieme alla partecipazione di VCH, una situazione di controllo congiunto.

Non sono previste restrizioni accessorie all’operazione.

Qualificazione giuridica e soglie di notifica

L’operazione è qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo congiunto di un’impresa.

La concentrazione rientra nell’ambito di applicazione della legge nazionale, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004. È stato inoltre verificato il superamento delle soglie di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990: il fatturato complessivo realizzato in Italia dalle imprese interessate supera 511 milioni di euro e il fatturato nazionale individuale di almeno due imprese supera 31 milioni di euro.

Mercato del prodotto

L’operazione interessa il mercato del design, della produzione e della commercializzazione dei mobili componibili per cucine.

L’AGCM, richiamando precedenti relativi al settore, ha ritenuto che non fosse necessario distinguere mercati separati sulla base dello stile delle cucine, moderno o tradizionale, oppure delle fasce di prezzo. Dal lato della domanda, lo stile non sembra incidere in modo stabile sul grado di sostituibilità tra prodotti, mentre il gusto e la moda possono variare nel tempo. Le fasce di prezzo non risultano sufficienti a giustificare mercati distinti. Dal lato dell’offerta, inoltre, quasi tutti i produttori attivi sono presenti nei diversi segmenti.

Mercato geografico

Il mercato geografico è stato individuato nel territorio nazionale. I costi di trasporto dei mobili per cucina sono ridotti rispetto al prezzo di vendita e consentono alle imprese di operare sull’intero territorio italiano. Tuttavia, la specificità dei gusti dei consumatori italiani e la modesta incidenza delle importazioni depongono contro un’estensione sovranazionale del mercato.

Le Parti hanno segnalato una crescita graduale delle esportazioni e hanno ritenuto possibile, in prospettiva, un’estensione del mercato al territorio dell’Unione europea; tale prospettiva non ha modificato la delimitazione adottata dall’Autorità ai fini della presente valutazione.

Struttura del mercato e quote

Veneta Cucine detiene una quota pari al [5-10%]. Il mercato presenta diversi operatori di dimensione analoga e concorrenti qualificati, tra cui:

  • Lube: [5-10%];
  • Arredo 3: [5-10%];
  • Mobilturi: [5-10%];
  • Snaidero: [5-10%];
  • Stosa: [1-5%].

La presenza di più concorrenti con quote comparabili indica una struttura concorrenziale articolata e limita il rilievo della quota detenuta dalla Target nell’analisi degli effetti dell’operazione.

Valutazione degli effetti concorrenziali

L’acquisizione del controllo congiunto non determina sovrapposizioni orizzontali o verticali nel mercato rilevante, poiché il gruppo acquirente non è presente nel design, nella produzione o nella commercializzazione di mobili componibili per cucine.

L’operazione modifica la struttura proprietaria e di governance di Veneta Cucine, ma non aggiunge al mercato un operatore già attivo in segmenti coincidenti o collegati. Considerata inoltre la quota della Target e la presenza di concorrenti qualificati di dimensione analoga, l’AGCM ha ritenuto che la concentrazione non fosse idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali.

Esito del procedimento

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha concluso che l’operazione non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

L’AGCM ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. L’operazione è stata pertanto autorizzata senza condizioni o misure correttive.

Punti principali

Parti e struttura dell’operazione

NB Aurora Holdings, società di private capital controllata indirettamente da NB Group, acquisisce il [30-35%] di Veneta Cucine dai soci esistenti. In virtù dei patti parasociali e dei diritti di veto su alcune materie strategiche del CDA, NB consegue il controllo congiunto della Target insieme a VCH, che mantiene una partecipazione del [50-55%].

Qualificazione e giurisdizione

L’operazione costituisce un’acquisizione del controllo congiunto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. È soggetta alla disciplina nazionale e all’obbligo di comunicazione preventiva ex articolo 16, comma 1, poiché sono superate le soglie di fatturato nazionale di 511 milioni di euro complessivi e di 31 milioni di euro individuali per almeno due imprese interessate; non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento CE n. 139/2004.

Mercato rilevante

L’operazione interessa il mercato del design, della produzione e della commercializzazione dei mobili componibili per cucine. L’AGCM non ha distinto mercati separati in base a stile o fascia di prezzo, poiché tali caratteristiche non incidono sufficientemente sulla sostituibilità e i principali produttori operano nei diversi segmenti. Il mercato geografico è stato definito nazionale, anche in considerazione della modesta incidenza delle importazioni e delle specificità dei gusti dei consumatori.

Struttura concorrenziale ed effetti

Veneta Cucine detiene una quota del [5-10%]. Sono presenti concorrenti qualificati con quote analoghe, tra cui Lube, Arredo 3, Mobilturi e Snaidero, ciascuno al [5-10%], e Stosa all’[1-5%]. Il gruppo acquirente non opera nel mercato interessato, sicché non si producono sovrapposizioni orizzontali o verticali.

Esito

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha escluso la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante idonea a eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Non essendo previste restrizioni accessorie, l’Autorità ha deliberato di non avviare l’istruttoria ex articolo 16, comma 4.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniacquisizione del controllo congiuntomercato rilevantequote di mercatofase i

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