Provvedimento AGCM C12247C n. 29735 del 22/06/2021
BDC ITALIA-CONAD/AUCHAN
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda il procedimento avviato per verificare se BDC Italia, CONAD e le cooperative associate avessero violato le misure imposte con l’autorizzazione dell’acquisizione di Auchan/Margherita Distribuzione. L’AGCM ha ritenuto non imputabile la mancata cessione di uno specifico punto vendita, considerate le difficoltà oggettive e l’assenza di acquirenti idonei, escludendo l’inottemperanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, ha tuttavia sostituito la misura originaria con la cessione di due diversi punti vendita nello stesso mercato locale, accompagnata da obblighi di preservazione, monitoraggio e approvazione degli acquirenti.
BDC Italia/CONAD-Auchan: sostituzione di una misura di cessione con due cessioni alternative; esclusa l’inottemperanza e imposte nuove misure correttive
BDC Italia/CONAD-Auchan: sostituzione delle misure correttive nell’acquisizione della rete Auchan
Il provvedimento riguarda il procedimento successivo all’autorizzazione condizionata dell’acquisizione di Auchan S.p.A. da parte di BDC Italia S.p.A., società controllata da CONAD. L’AGCM ha escluso l’inottemperanza alla misura originaria di cessione di un punto vendita, ma ha imposto, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, due cessioni alternative per ripristinare condizioni di concorrenza effettiva.
Le parti e l’operazione originaria
BDC Italia è una società veicolo controllata da CONAD, che detiene il 51% del capitale, mentre la restante partecipazione fa capo a POP18 S.à r.l., società controllata dal gruppo WRM. BDC è stata costituita per acquisire e gestire la partecipazione in Auchan S.p.A., oggi Margherita Distribuzione S.p.A.
CONAD è un consorzio nazionale che coordina cinque cooperative territoriali: Pac2000A, Conad Nord Ovest, Commercianti Indipendenti Associati, Conad Centro Nord e Conad Adriatico. A seguito dell’acquisizione di Auchan, il sistema CONAD associava circa 2.290 dettaglianti e operava attraverso circa 291 punti vendita acquisiti, comprendenti 78 ipermercati, 169 supermercati e 44 superette.
Con il provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020, adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, l’AGCM aveva autorizzato l’operazione subordinatamente alla piena ed effettiva esecuzione di misure strutturali, tra cui la cessione del controllo, di fatto e di diritto, di 29 punti vendita.
Avvio del procedimento di verifica
Uno dei punti vendita oggetto delle misure non era stato ceduto entro il termine previsto. Le Parti, con comunicazione del 21 ottobre 2020, avevano rappresentato l’esistenza di gravi e oggettive difficoltà che rendevano estremamente difficile il trasferimento a terzi.
L’AGCM ha quindi avviato, con delibera n. 28469 del 1° dicembre 2020, un procedimento nei confronti di BDC, CONAD e delle cooperative interessate per accertare l’eventuale violazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990 e per valutare l’eventuale sostituzione o integrazione delle misure ai sensi dell’articolo 18, comma 3.
Nel corso dell’istruttoria, le Parti hanno proposto di sostituire la cessione non realizzata con la cessione di due diversi punti vendita situati nella medesima area di mercato, consentendo nel contempo l’integrazione del punto vendita originario nella rete CONAD.
Mercato rilevante
Il mercato rilevante è stato individuato nel mercato locale degli ipermercati avente come centroide il punto vendita di Via Dolianova 35 a Cagliari.
Sotto il profilo merceologico, l’AGCM ha applicato l’impostazione più recente, includendo nel mercato:
- ipermercati;
- supermercati;
- discount;
- punti vendita con superficie pari o superiore a 400 mq.
Sotto il profilo geografico, il mercato locale corrisponde all’area delimitata da un’isocrona di 15 minuti di guida costruita intorno al punto vendita target.
Effetti concorrenziali valutati nell’autorizzazione originaria
Nel procedimento C12247B, l’AGCM aveva stimato che, in assenza delle misure, l’entità post merger avrebbe detenuto nel mercato locale una quota compresa tra il 35% e il 40%, con un incremento compreso tra il 10% e il 15%.
Gli indicatori economici utilizzati evidenziavano una pressione concorrenziale significativa:
- diversion ratio: 29,2%;
- GUPPI: 7,3%.
Tali elementi avevano condotto l’Autorità a ritenere che l’operazione fosse suscettibile di creare o rafforzare una posizione dominante, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato locale. Per tale ragione era stata imposta, tra le altre, la cessione del punto vendita oggetto del successivo procedimento.
Valutazione della mancata cessione
L’istruttoria ha evidenziato difficoltà concrete nel trovare un acquirente indipendente dotato dei mezzi finanziari, dell’incentivo e della capacità necessari per mantenere e sviluppare il punto vendita su scala efficiente.
L’AGCM ha considerato rilevanti il ristretto numero di concorrenti già attivi in Sardegna, la collocazione isolata del punto vendita, la situazione economica depressa del territorio e le difficoltà occupazionali e di rilancio. È stata inoltre valutata la riorganizzazione della logistica precedentemente collegata alla rete Auchan, con progressiva chiusura dei contratti e dei depositi, quale ulteriore ostacolo all’approvvigionamento del punto vendita.
Le Parti avevano già contattato gli operatori della GDO presenti sul mercato regionale potenzialmente in grado di acquisire e gestire l’attività, senza ricevere manifestazioni di interesse. L’Autorità ha ritenuto non verosimile che operatori nazionali privi di una struttura logistica in Sardegna potessero essere interessati all’ingresso in quel mercato attraverso quel punto vendita.
Sulla base di tali circostanze, l’AGCM ha concluso che le Parti avevano fatto tutto quanto era nelle loro possibilità per ottemperare alla misura. La mancata cessione non è stata quindi ritenuta imputabile alle Parti e non ha integrato una fattispecie di inottemperanza ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990.
Misure alternative e loro effetti
Pur escludendo l’inottemperanza, l’AGCM ha ritenuto necessario sostituire la misura originaria con la cessione di due diversi punti vendita situati nella stessa isocrona.
Secondo le analisi istruttorie, la soluzione alternativa avrebbe determinato:
- una quota dell’entità post merger compresa tra il 33% e il 37%;
- una quota del primo concorrente compresa tra il 20% e il 25%;
- una quota del secondo concorrente compresa tra il 10% e il 15%;
- un diversion ratio pari al 18,9%;
- un GUPPI pari al 4,7%.
Il diversion ratio e il GUPPI risultano inferiori alle soglie di attenzione utilizzate dall’Autorità, pari rispettivamente al 20% e al 5%. L’AGCM ha inoltre considerato che nell’isocrona erano presenti oltre 50 punti vendita appartenenti a insegne concorrenti di CONAD, tali da offrire un ampio ventaglio di alternative ai consumatori.
Le due cessioni sono state pertanto ritenute idonee a ripristinare condizioni concorrenziali effettive e a scongiurare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato locale.
Contenuto delle nuove misure correttive
Ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha imposto a BDC, CONAD e alle cooperative interessate la cessione dei due punti vendita alternativi entro il termine indicato nel dispositivo, tramite vendita a soggetti terzi indipendenti attivi nella distribuzione al dettaglio di prodotti alimentari e non.
Gli acquirenti devono:
- essere indipendenti, anche commercialmente, dalle Parti, dalle imprese collegate e dai soggetti posti ai vertici delle rispettive catene di controllo;
- disporre di mezzi finanziari adeguati;
- avere incentivo e capacità di mantenere e sviluppare l’attività su scala dimensionale efficiente;
- essere preferibilmente operatori primari attivi a livello nazionale e, comunque, già presenti nella vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non;
- non determinare nuovi problemi concorrenziali né ritardare l’attuazione delle misure.
Gli accordi di trasferimento e l’identità dei cessionari devono essere sottoposti all’approvazione dell’AGCM almeno un mese prima dei relativi termini. In assenza di acquirenti individuati entro la scadenza, le Parti devono conferire un mandato irrevocabile a un divestiture trustee, preventivamente approvato dall’Autorità, oppure al monitoring trustee già incaricato.
Le Parti o il soggetto incaricato della cessione devono fornire ai potenziali acquirenti tutte le informazioni necessarie per valutare il valore e la capacità commerciale dei punti vendita. Fino al perfezionamento delle cessioni, devono inoltre preservarne l’operatività economica, la commerciabilità e la competitività secondo buona pratica commerciale.
Monitoraggio e obblighi informativi
Le Parti devono conferire al monitoring trustee l’incarico di monitorare il rispetto delle misure. Il trustee deve verificare, prima della cessione, la conservazione dell’operatività e della competitività dei punti vendita, controllare l’avanzamento del processo di dismissione e l’accesso dei potenziali acquirenti alle informazioni rilevanti.
Il monitoring trustee deve inoltre trasmettere all’Autorità un parere non vincolante sull’idoneità tecnica e finanziaria e sull’indipendenza dei potenziali acquirenti, nonché relazioni trimestrali sugli esiti delle verifiche. I fiduciari agiscono per conto dell’Autorità e devono operare senza conflitti di interesse; durante il mandato e per l’anno successivo non possono assumere incarichi dalle Parti.
Le Parti devono inviare una prima relazione sull’esecuzione delle misure entro il termine previsto dal dispositivo e una relazione finale attestante il trasferimento dei punti vendita, informando tempestivamente l’AGCM di ogni evento potenzialmente incidente sull’attuazione della misura.
Esito
L’AGCM ha deliberato che la mancata cessione del punto vendita originariamente previsto non costituisce inottemperanza al provvedimento n. 28163 ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 287/1990.
Contestualmente, ha imposto nuove misure sostitutive ai sensi dell’articolo 18, comma 3, consistenti nella cessione dei due punti vendita alternativi secondo le condizioni, le procedure di approvazione e gli obblighi di monitoraggio stabiliti nel dispositivo. Le misure entrano in vigore con la notifica del provvedimento.
Punti principali
Operazione originaria e autorizzazione condizionata
Con il provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020 l’AGCM aveva autorizzato l’acquisizione integrale di Auchan S.p.A. da parte di BDC Italia, società controllata da CONAD, subordinandola alla cessione di 29 punti vendita per prevenire effetti anticoncorrenziali.
Procedimento per presunta inottemperanza
Le Parti avevano segnalato l’impossibilità di cedere uno dei punti vendita oggetto della misura. L’AGCM ha valutato le difficoltà economiche, logistiche e commerciali del mercato sardo e i tentativi infruttuosi di contatto con gli operatori regionali.
Mercato e criticità concorrenziali
Il mercato rilevante è quello locale degli ipermercati, definito includendo ipermercati, supermercati e discount con superficie pari o superiore a 400 mq, entro un’isocrona di 15 minuti di guida dal punto vendita di Via Dolianova a Cagliari. L’operazione avrebbe prodotto una quota del 35-40%, con incremento del 10-15%, diversion ratio del 29,2% e GUPPI del 7,3%.
Sostituzione della misura
La cessione del punto vendita originario è stata sostituita dalla cessione di due differenti punti vendita situati nella medesima isocrona. Secondo l’AGCM, tali cessioni riducono il diversion ratio al 18,9% e il GUPPI al 4,7%, sotto le soglie di attenzione rispettivamente del 20% e del 5%.
Obblighi di esecuzione e monitoraggio
Le nuove misure prevedono la vendita a soggetti terzi indipendenti, approvazione preventiva degli acquirenti e degli accordi, eventuale intervento di un divestiture trustee, preservazione dell’operatività dei punti vendita, relazioni periodiche all’AGCM e supervisione di un monitoring trustee indipendente.
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