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Concentrazione

Provvedimento AGCM C12352B n. 29681 del 25/05/2021

DORECA-ABRUZZO DISTRIBUZIONE/AD BEVERAGE

AGCMC12352B

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Doreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione S.r.l. hanno costituito il 2 marzo 2020 AD Beverage S.p.A., impresa comune full function soggetta a controllo congiunto, mediante il trasferimento in affitto di due rami d’azienda operanti nella distribuzione all’ingrosso di bevande. L’operazione superava le soglie nazionali di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, ma è stata comunicata solo il 20 gennaio 2021, dopo la realizzazione e a seguito di una richiesta di informazioni dell’AGCM. L’Autorità ha escluso effetti pregiudizievoli sulla concorrenza e non ha avviato l’istruttoria di merito, ma ha accertato la violazione dell’obbligo di notifica preventiva e irrogato sanzioni di 11.642,29 euro a Doreca e 588,51 euro ad Abruzzo Distribuzione.

Doreca e Abruzzo Distribuzione hanno costituito l’impresa comune full function AD Beverage senza comunicazione preventiva; concentrazione successivamente valutata senza avvio istruttorio e sanzionata per omessa notifica.

Costituzione di AD Beverage da parte di Doreca e Abruzzo Distribuzione

Il provvedimento riguarda la costituzione di AD Beverage S.p.A. quale impresa comune tra Doreca S.p.A. e Abruzzo Distribuzione S.r.l. L’operazione è stata realizzata prima della comunicazione all’AGCM e ha dato luogo a un procedimento sanzionatorio per violazione dell’obbligo di notifica preventiva previsto dalla legge n. 287/1990. La successiva valutazione concorrenziale dell’operazione si è conclusa senza avvio dell’istruttoria di merito.

Parti e attività economiche

Doreca opera nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche a livello nazionale e appartiene a un gruppo attivo anche nella distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo. Il fatturato complessivo realizzato nel 2020 da Doreca e dalle società controllate era pari a 465.691.714 euro.

Abruzzo Distribuzione opera nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche e di prodotti alimentari destinati alla ristorazione nel Centro Italia. Nel 2020, Abruzzo Distribuzione e la società controllata hanno realizzato un fatturato complessivo di 23.540.211 euro.

AD Beverage è stata costituita il 2 marzo 2020. La società è partecipata per il 49% da Doreca e per il 51% da Abruzzo Distribuzione; in base allo statuto e ai patti parasociali, entrambe le società esercitano il controllo congiunto. La JV opera nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche nel Centro e Sud Italia, segnatamente in Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e, per la Puglia, nella sola provincia di Foggia. Nel 2020 ha realizzato un fatturato di 11.235.624 euro.

Struttura dell’operazione

L’operazione ha comportato la costituzione di un’impresa comune di natura full function. A AD Beverage sono stati trasferiti, mediante contratti di affitto decennali con decorrenza dal 1° giugno 2020, due rami d’azienda appartenenti alle società madri.

  • Doreca ha conferito l’attività commerciale di distribuzione all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche svolta nelle unità produttive di Avezzano, Bastia Umbra, Osimo e Foggia.
  • Abruzzo Distribuzione ha conferito la corrispondente attività svolta nelle unità produttive di Avezzano, Bastia Umbra, Civitanova Marche e Guidonia.

Qualificazione giuridica e soglie di fatturato

La costituzione della JV è stata qualificata come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990, relativo alla costituzione di un’impresa comune. L’operazione non rientrava nell’ambito del Regolamento (CE) n. 139/2004, non ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 1 del regolamento, e ricadeva quindi nel sistema nazionale di controllo delle concentrazioni.

L’operazione era soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva previsto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990, poiché, per il 2019 e secondo le soglie applicabili ratione temporis:

  • il fatturato nazionale complessivo dell’insieme delle imprese interessate superava 498 milioni di euro;
  • almeno due imprese interessate realizzavano individualmente in Italia un fatturato superiore a 30 milioni di euro.

Omessa comunicazione preventiva

La concentrazione non è stata notificata prima della sua realizzazione. L’AGCM ne ha avuto conoscenza soltanto a seguito di una richiesta di informazioni del 12 novembre 2020, alla quale le parti hanno risposto il 30 novembre 2020. La comunicazione completa, accompagnata dal relativo formulario, è stata poi depositata il 20 gennaio 2021.

La realizzazione dell’operazione il 2 marzo 2020, anteriormente alla comunicazione, ha integrato la violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Il ritardo effettivo è stato quantificato in circa dieci mesi.

Difese delle parti

Doreca e AD Beverage hanno sostenuto l’assenza sia dell’elemento soggettivo sia dell’elemento oggettivo dell’infrazione. Quanto al profilo soggettivo, le parti hanno escluso qualsiasi intento di eludere il controllo dell’Autorità, rappresentando che, sulla base dei fatturati 2018 esaminati all’inizio delle trattative, le soglie non risultavano superate.

Secondo le parti, il lockdown e le difficoltà organizzative del 2020 avrebbero ritardato la costituzione della JV e la sottoscrizione dei contratti di affitto dei rami d’azienda, senza che fosse ripetuta l’analisi antitrust sui fatturati 2019. Sono state inoltre richiamate la gestione delle difficoltà operative nel settore horeca, il lavoro in modalità smart working e alcuni contenziosi civili con un concorrente.

Le parti hanno evidenziato la collaborazione prestata dopo la richiesta dell’Autorità, la comunicazione spontanea e tempestiva una volta rilevata l’omissione, l’assenza di effetti restrittivi e la significativa contrazione dei fatturati nel 2020. In subordine, hanno chiesto di applicare i criteri dell’articolo 11 della legge n. 689/1981, valorizzando l’assenza di dolo, la collaborazione, l’assenza di effetti anticoncorrenziali e l’impatto della pandemia.

Valutazione dell’elemento soggettivo

L’AGCM ha escluso una volontà dolosa diretta a eludere il controllo sulle concentrazioni. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 689/1981, la responsabilità amministrativa sussiste per un’azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso concreto, l’Autorità ha ritenuto sussistente un colpevole ritardo nella comunicazione: l’operazione era stata realizzata il 2 marzo 2020 e notificata solo il 20 gennaio 2021. Le difficoltà organizzative e il contesto pandemico non hanno quindi escluso la colpa né l’obbligo delle parti di verificare nuovamente il superamento delle soglie prima di realizzare l’operazione.

Irrilevanza dell’assenza di effetti anticoncorrenziali ai fini della violazione

L’AGCM ha chiarito che gli effetti sostanziali dell’operazione non rilevano per accertare l’omessa comunicazione preventiva né per escludere la sanzione. L’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990 tutela infatti l’esercizio tempestivo delle competenze di controllo dell’Autorità, che richiedono un’analisi preventiva e risultano irrimediabilmente eluse quando l’operazione viene realizzata prima della notifica.

Nel merito, l’Autorità aveva comunque già valutato l’operazione con provvedimento del 16 febbraio 2021, deliberando di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. Tale esito ha consentito di considerare l’assenza di effetti pregiudizievoli come elemento nella quantificazione della sanzione, ma non come causa di esclusione della violazione.

Criteri di quantificazione della sanzione

L’AGCM ha applicato l’articolo 11 della legge n. 689/1981, considerando la gravità della violazione, la durata del ritardo, gli effetti concorrenziali, il comportamento successivo delle parti e le loro condizioni economiche. La durata, pari a circa dieci mesi, è stata ritenuta contenuta, pur osservando che, senza la richiesta di informazioni dell’Autorità, l’omissione avrebbe potuto protrarsi ulteriormente.

Sono stati considerati favorevolmente l’assenza di dolo e il fatto che non si fossero prodotti effetti pregiudizievoli sul mercato interessato. Le condizioni economiche delle imprese sono state valutate sulla base dei fatturati 2020:

  • Doreca e società controllate: 465.691.714 euro;
  • Abruzzo Distribuzione e società controllata: 23.540.211 euro.

La sanzione è stata fissata nello 0,0025% del fatturato realizzato nell’anno precedente a quello della contestazione, ossia il 2020, in applicazione dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990.

Esito

L’AGCM ha accertato che la condotta di Doreca e Abruzzo Distribuzione, consistente nella mancata comunicazione preventiva della costituzione di AD Beverage, integra una violazione dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990. Sono state irrogate le seguenti sanzioni:

  • 11.642,29 euro a Doreca S.p.A.;
  • 588,51 euro ad Abruzzo Distribuzione S.r.l.

Il provvedimento non ha imposto misure correttive sull’operazione e non ha vietato la concentrazione. Le sanzioni dovevano essere pagate entro novanta giorni dalla notificazione, con le ulteriori conseguenze previste dall’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981 in caso di ritardo.

Punti principali

Operazione e controllo congiunto

È stata costituita AD Beverage S.p.A., impresa comune full function detenuta al 49% da Doreca e al 51% da Abruzzo Distribuzione. Statuto e patti parasociali attribuiscono a entrambe le società madri il controllo congiunto.

Attività e perimetro geografico

AD Beverage opera nel commercio all’ingrosso di bevande alcoliche e analcoliche nel Centro e Sud Italia, in particolare Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e provincia di Foggia. Alla JV sono stati trasferiti in affitto, per dieci anni dal 1° giugno 2020, rami aziendali delle due società madri.

Obbligo di notifica

L’operazione costituiva una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), della legge n. 287/1990 e superava le soglie di fatturato dell’articolo 16, comma 1, applicabili ratione temporis: oltre 498 milioni di euro per l’insieme delle imprese interessate e oltre 30 milioni di euro individualmente per almeno due di esse.

Omessa comunicazione e responsabilità

La costituzione dell’impresa comune è avvenuta il 2 marzo 2020, mentre la comunicazione completa è stata presentata il 20 gennaio 2021, dopo la richiesta di informazioni dell’AGCM del 12 novembre 2020. La responsabilità dell’omessa notifica è stata attribuita distintamente a entrambe le imprese che acquisivano il controllo congiunto.

Valutazione della colpevolezza e degli effetti

L’AGCM ha escluso un intento doloso di elusione, ma ha ritenuto sussistente una condotta colposa, poiché l’omissione è stata cosciente e volontaria sotto il profilo richiesto dall’articolo 3 della legge n. 689/1981. L’assenza di effetti anticoncorrenziali non esclude la violazione né la sanzionabilità, poiché la norma tutela il controllo preventivo dell’Autorità.

Sanzioni

Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge n. 287/1990, l’AGCM ha applicato lo 0,0025% del fatturato 2020: 11.642,29 euro a Doreca, su un fatturato di gruppo pari a 465.691.714 euro, e 588,51 euro ad Abruzzo Distribuzione, su un fatturato di 23.540.211 euro.

Come è indicizzato

Materiecontrollo concentrazioniimpresa comuneobbligo di comunicazione preventivasanzioni per omessa notificacommercio all’ingrosso di bevande

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