Cassazione Penale, Sentenza n. 5931/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per i reati connessi ad associazione finalizzata al narcotraffico e trasporto/detenzione/cessione di ingenti quantitativi di cocaina. I difensori hanno denunciato vizi di motivazione (artt. 273 c.p.p. e 74 d.lgs. n. 309/1990) lamentando che: il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato fatti neutrali o non pertinenti (condanna del padre risalente a prima del 2010, sequestro di denaro dell'agosto 2020 la cui lecita provenienza era stata giustificata, precedente arresto del novembre 2020 per cui il ricorrente è stato poi assolto definitivamente); sarebbe stata illecita la valutazione cumulativa della posizione del ricorrente con quella del fratello Paolo (avendo il Tribunale esaminato congiuntamente capi riferiti ad entrambi); l'uso di cripto-telefonini e la consegna di somme ingenti non proverebbero l'intraneità; richiamo in modo illegittimo di vicende relative al fratello Cosimo; omissione di un confronto puntuale con la memoria difensiva; carenza motivazionale anche quanto alle esigenze cautelari (art. 275 c.p.p.), poiché mancerebbero elementi di concretezza e attualità del pericolo di recidiva considerato il tempo trascorso e la circostanza che i fatti erano interamente concentrati in un breve arco temporale (agosto-novembre 2020) e di natura occasionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale del riesame: molte delle circostanze contestate dalla difesa erano state utilizzate dal Tribunale come elementi circostanziali a descrizione del contesto investigativo e non come autonomi indizi illogici; l'uso da parte del ricorrente di cripto-telefonini e il rinvenimento di somme ingenti sono stati considerati elementi concreti e confermati dalle indagini (captazioni) e quindi idonei a sostenere la gravità indiziaria; le captazioni avrebbero dimostrato una collaborazione stabile e organizzata (conteggi sui costi, nicknames noti solo ai sodali, chat dedicate alle operazioni, modalità collaudate di trasporto); il Tribunale non ha fuso indebitamente le posizioni dei fratelli, avendo prima esaminato i reati-fine riferiti a ciascuno e poi la posizione associativa, e ha distinto aspetti specifici per ciascun fratello; le doglianze generiche sull'omessa considerazione della memoria difensiva non risultano sufficientemente specificate; quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ricordato che la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non richiede una dimostrazione positiva delle ragioni di pericolo ma l'indicazione di elementi che la escludano; il tempo trascorso, di per sé, non è elemento decisivo se rapportato alla gravità dei fatti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio di sintesi dei motivi in sede di cassazione; la Corte ricorda i limiti formali e di motivazione richiesti per la corretta esposizione dei motivi di ricorso
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al vizio di motivazione; la Corte verifica che la motivazione del giudice di merito sia adeguata e conforme ai canoni logici e giuridici, senza sostituirsi al giudice di merito nel sindacare la valutazione delle prove
art. 74 d.lgs. n. 309 del 1990
Norma sostanziale sulla partecipazione ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti; richiamata per la tipologia del reato per cui è stata disposta la misura cautelare
art. 275 cod. proc. pen.
Regola le esigenze cautelari; la Corte sottolinea che nei casi di reato per cui sussiste una presunzione relativa di pericolosità sociale il giudice non è obbligato a provare in positivo i pericoli ma deve valutare se vi siano elementi che smentiscano la presunzione nel caso concreto
Massime di principio
- In sede di riesame e di cassazione non è vietato che il giudice valorizzi circostanze 'di contesto' purché quelle circostanze siano concrete e parte del compendio probatorio complessivo
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione del giudice di merito solo nei limiti della adeguatezza logica e giuridica: non può rivedere le valutazioni di merito come se riconsiderasse le prove
- La mera occasionalità di un ruolo (es. corriere) non esclude la partecipazione associativa se esistono elementi che indicano una collaborazione organizzata e stabile (captazioni, conteggi economici, modalità collaudate, uso di strumenti criptati)
- Il possesso o l'uso di cripto-telefonini e il deposito o la gestione di somme ingenti possono assumere valore indiziario rilevante quando risultano confermati da altre indagini (intercettazioni, rapporti con soggetti dell'indagine)
- La valutazione congiunta di posizioni familiari o affini è ammessa per comodità espositiva se il giudice distingue i profili personali e i reati-fine pertinenti a ciascuno; la sovrapposizione diventa censurabile solo se concretamente confonde le singole responsabilità
- L'omessa considerazione della memoria difensiva deve essere specificamente dimostrata nella censura, indicando quali argomenti siano stati ignorati e in che modo ciò abbia inciso sulla decisione, altrimenti la censura è generica e non fondata
- Il decorso del tempo non basta da solo a escludere esigenze cautelari: è necessario dimostrare un periodo significativo privo di comportamenti successivi indicativi di pericolosità
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