Sentenza del 20/12/2018 n. 32592 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane sosteneva che la banca, quale girataria delle bollette doganali e soggetto che aveva riscosso i prefinanziamenti, fosse obbligata in solido con la C. Grani Snc alla restituzione delle somme indebitamente erogate, poiché le merci non erano state effettivamente esportate. Invocava la natura di titolo di credito di diritto pubblico delle bollette doganali, l'art. 1992 c.c., il R.D. n. 65 del 1896, art. 260, il Regolamento CEE n. 3665/87 e i principi in materia di titoli di credito e restituzioni all'esportazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondato e inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c., confermando che la bolletta doganale emessa per il prefinanziamento incorpora un credito pecuniario certo, liquido ed esigibile nei confronti dell'amministrazione già prima dell'esportazione. La banca girataria, estranea al rapporto causale tra esportatore ed erario, non risponde dell'inadempimento dell'esportatore né deve restituire il prefinanziamento riscosso. L'equiparazione tra esportatore e giratario prevista dal R.D. n. 65 del 1896, art. 260, riguarda il diritto alle restituzioni maturato dopo l'esportazione e non il diverso istituto del prefinanziamento. L'Agenzia delle dogane è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 40.000 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
Art. 1992 c.c.
La bolletta doganale relativa al prefinanziamento è stata qualificata come titolo di credito rappresentativo di una somma di denaro, la cui circolazione mediante girata rende il giratario estraneo al rapporto causale sottostante, salvo specifiche responsabilità proprie.
Art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione e l'Agenzia non aveva fornito argomenti idonei a modificarlo.
R.D. n. 65 del 1896, art. 260
La norma non è stata ritenuta applicabile al prefinanziamento disciplinato dalla normativa comunitaria successiva, poiché l'equiparazione tra esportatore e giratario riguarda le restituzioni conseguenti all'esportazione effettivamente compiuta, non il credito anticipato prima dell'esportazione.
Regolamento CEE n. 3665/87
Il regolamento consente il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, subordinandolo al controllo doganale delle merci e alla prestazione di una cauzione maggiorata. La bolletta rilasciata in tale contesto rappresenta il credito al prefinanziamento, indipendentemente dall'avvenuta esportazione.
Art. 378 c.p.c.
La resistente ha depositato memoria illustrativa nel giudizio di cassazione; la norma disciplina il deposito delle memorie prima dell'udienza.
Massime di principio
- Quando un documento doganale incorpora un credito pecuniario di prefinanziamento già esigibile, il giratario che lo incassa non diventa automaticamente responsabile delle vicende del rapporto causale tra esportatore e amministrazione.
- La banca o altro giratario, se estraneo al rapporto sottostante e privo di obblighi autonomi di garanzia, non è tenuto a restituire il prefinanziamento soltanto perché l'esportatore non ha completato l'operazione o ha percepito indebitamente le restituzioni.
- Occorre distinguere tra il diritto alle restituzioni, che nasce dopo l'effettiva esportazione, e il diritto al prefinanziamento, che può sorgere ed essere esigibile prima dell'esportazione in presenza dei requisiti e delle garanzie previste.
- Le norme previgenti che equiparano esportatore e giratario non possono essere estese automaticamente a istituti comunitari successivi e diversi, se la struttura del credito e la funzione del documento sono cambiate.
- In presenza di giurisprudenza di legittimità consolidata sul medesimo tema, un ricorso che riproponga la stessa tesi senza nuovi argomenti può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
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