Sentenza n. 104/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento della decisione del Comando Brigata Alpina Julia in ordine a ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2024 0022891 del 26.08.2024, notificata il 27.08.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del Comando Brigata Alpina Julia che aveva accolto parzialmente il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare della consegna di rigore per 13 giorni e aveva rinviato gli atti al Comandante di Corpo per la rinnovazione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione resa sul ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare inflittale per avere dichiarato al Comandante di Reggimento di aver subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali da parte del proprio superiore funzionale, accuse ritenute infondate e lesive della dignità, dell'onore e del prestigio del superiore. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 751, 732 e 733 del d.P.R. 90/2010 e degli artt. 1370, 1398, comma 6, e 1399 del d.lgs. 66/2010, nonché carenza motivazionale e travisamento dei fatti, contestando l'inadeguata motivazione del rigetto del motivo relativo alla motivazione della sanzione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1398, comma 1, del d.lgs. 66/2010 ed eccesso di potere per violazione del diritto di difesa, sostenendo la tardività dell'azione disciplinare originaria. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell'art. 1355 del d.lgs. 66/2010, carenza motivazionale, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo l'eccessività della sanzione anche qualora le dichiarazioni rese fossero state disciplinarmente rilevanti. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto parzialmente favorevole e non definitivo, privo di concreta lesività, e ne ha comunque chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR non ha esaminato i motivi di merito. Nel corso del giudizio, il procedimento disciplinare originario è stato dichiarato annullato dall'Amministrazione e rinnovato ai sensi dell'art. 1373 del d.lgs. 66/2010; il procedimento rinnovato si è poi concluso con una nuova sanzione di consegna di rigore della durata di 13 giorni, impugnata dalla ricorrente con distinto ricorso. La richiesta formulata in udienza è stata qualificata non come cessazione della materia del contendere, poiché non vi era stato un provvedimento favorevole idoneo a soddisfare integralmente la pretesa, ma come rinuncia sostanziale alla decisione per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale, dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando un sopravvenuto assetto rende inutile la decisione o impedisce il conseguimento del bene della vita perseguito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per la decisione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando, per effetto di sopravvenienze, viene meno l'interesse concreto alla decisione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta
La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale fatto valere; tale presupposto non ricorreva nel caso esaminato.
art. 1373 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato dall'Amministrazione quale base per il rinvio degli atti al Comandante di Corpo e per la rinnovazione del procedimento disciplinare.
art. 1399 d.lgs. 66/2010
È stato richiamato quale disposizione relativa alla procedura per infliggere la sanzione della consegna di rigore.
art. 732 d.P.R. 90/2010
Richiamato nel provvedimento disciplinare in relazione al contegno del militare.
art. 733 d.P.R. 90/2010
Richiamato nel provvedimento disciplinare in relazione alle norme di tratto.
art. 1355 d.lgs. 66/2010
Richiamato dalla ricorrente quale parametro per valutare proporzionalità e adeguatezza della sanzione disciplinare.
art. 1398 d.lgs. 66/2010
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività dell'azione disciplinare e alla motivazione del provvedimento.
art. 1370 d.lgs. 66/2010
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione degli addebiti e al diritto di difesa.
art. 751 d.P.R. 90/2010
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai comportamenti punibili con la consegna di rigore.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che, nel corso del giudizio, l'interesse sostanziale azionato sia stato integralmente soddisfatto mediante il conseguimento del bene della vita perseguito.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando un nuovo assetto di interessi rende inutile la decisione giudiziale o impedisce il conseguimento del bene della vita, senza che ciò comporti il pieno soddisfacimento della pretesa necessario per la cessazione della materia del contendere.
- La rinnovazione del procedimento amministrativo e l'adozione di un nuovo provvedimento sfavorevole possono rendere inutile la decisione sull'atto originario, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, mentre le contestazioni relative al nuovo provvedimento devono essere fatte valere mediante autonoma impugnazione.
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