Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 962/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1324/2024, resa nel giudizio R.G. 37/2024, del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6 dicembre 2024, notificata in data 20 dicembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)

Giustizia amministrativa202500835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, relativa all’attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici e aveva condannato l’amministrazione a consentire la generazione dei relativi buoni spesa, oltre al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata e aveva acquisito efficacia di giudicato; alle successive diffide via PEC non era seguito adempimento. La ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero alle spese. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato l’avvenuto accredito degli importi mediante il sistema della Carta elettronica del docente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio di ottemperanza e dopo la sua instaurazione, erano stati accreditati alla ricorrente gli importi dovuti in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. Non è stata quindi adottata una specifica misura sostitutiva né è stata nominata un commissario ad acta, essendo venuto meno l’interesse alla prosecuzione della domanda di ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero in applicazione del principio di soccombenza virtuale, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’iscrizione a ruolo del giudizio e a diversi mesi dalla sua introduzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato ove pagato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base processuale dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’esecuzione del provvedimento e può adottare le misure necessarie; nel caso concreto, l’adempimento intervenuto in corso di causa ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento del diritto della docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione.

  • art. 6 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    È richiamato quale disposizione relativa alla generazione dei buoni spesa della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento dell’amministrazione intervenuto nelle more del processo e idoneo a soddisfare integralmente il comando giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno l’interesse attuale alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • La soccombenza virtuale giustifica l’addebito delle spese all’amministrazione quando, al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, permaneva l’inerzia amministrativa nonostante la notificazione del giudicato e le diffide del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.