Sentenza n. 1399/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a.- del provvedimento del -OMISSIS- con cui la Direzione generale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha disposto “…la revoca del provvedimento datato 21 febbraio 2020,…in virtù del quale il dottor -OMISSIS- è stato trasferito a domanda e senza oneri per l’amministrazione dalla casa circondariale di -OMISSIS- alla casa di reclusione di -OMISSIS-, per ivi assumere, a far tempo dal 2 marzo 2020, l’incarico di -OMISSIS-del Reparto – e la sua assegnazione, mediante trasferimento d’ufficio, presso il Reparto di Polizia Penitenziaria della casa circondariale di -OMISSIS- con le funzioni di vice-comandante, con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni…”; b.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi ove occorra: b1.- la nota Provveditorato Regionale della Sicilia del 11 aprile 2025 prot. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento di revoca; b2.- della nota Direzione Generale del Personale del 7 Marzo 2025 di comunicazione di avvio del procedimento; b3.- della nota del Provveditorato Regionale della Sicilia del 26 febbraio 2025 prot.-OMISSIS-; nonché, per annullamento ex art. 116 co, 2, c.p.a., della nota del 2 aprile 2025 con cui la Direzione Generale del Personale ha parzialmente respinto l’istanza di accesso del 14 marzo 2025; e, per l’accertamento del diritto del dottor -OMISSIS- al rilascio di copia di tutti i documenti ivi richiesti. 2) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti presentato da -OMISSIS- il 17/6/2025: per l’annullamento a.- della nota del 5 giugno 2025 -OMISSIS- emesso dalla Direzione Generale del Personale del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria avente ad oggetto “…comunicazione incarichi disponibili per i funzionari del corpo di polizia penitenziaria…” nella parte in cui si comunica la disponibilità dei seguenti posti di -OMISSIS-di Reparto “…Provveditorato Regionale per la Sicilia 1.- -OMISSIS-di Reparto Casa Circondariale -OMISSIS-…” e dell’allegata nota del Capo del Dipartimento Polizia Penitenziaria del 5 giugno 2025 di comunicazione della disponibilità per i funzionari del corpo di polizia penitenziaria; b.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresi ove occorra della nota del 6 giugno 2025 prot. -OMISSIS- di trasmissione del provvedimento del 5 giugno 2025-OMISSIS- c.- dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio avente nrg -OMISSIS- anche con riferimento al primo motivo del presente ricorso per motivi aggiunti; 3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti presentato da -OMISSIS- il 2/10/2025: per l’annullamento del provvedimento DAP del 20 giugno 2025 (prot. -OMISSIS-) avente ad oggetto “…acquisizione manifestazioni di disponibilità a ricoprire gli incarichi di Direttore di Divisione presso il DAP – Sede Centrale, di -OMISSIS-di Reparto nell’ambito degli Istituti Penitenziari…”, nella parte in cui avvisa “…il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria con qualifica di Dirigente…della facoltà di manifestare la propria disponibilità a ricoprire – previo trasferimento – gli incarichi di seguito elencati…-OMISSIS-di Reparto Casa Circondariale -OMISSIS-…”; 4) Per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti presentato da -OMISSIS- il 26/11/2025: per l’annullamento a.- del provvedimento DAP del 29 settembre 2025, comunicato il successivo 12 novembre 2025, avente ad oggetto il conferimento al dottor Guido Maiorana dell’incarico del -OMISSIS-del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa di reclusione di -OMISSIS-; b.- di ogni altro atto antecedente e/o successivo comunque presupposto e/o consequenziale ivi compresa la nota prot. -OMISSIS-di trasmissione del provvedimento DAP del 29 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’incarico di comandante di reparto, contestuale trasferimento d’ufficio con attribuzione dell’incarico di vicecomandante, parziale diniego di accesso e successiva nomina del sostituto
Esito
Favorevole al ricorrente (dirigente penitenziario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha revocato l’incarico di comandante di reparto presso una casa di reclusione e lo ha trasferito d’ufficio presso altra casa circondariale con funzioni di vicecomandante. La revoca era motivata da risultati ritenuti negativi nella gestione dell’area sicurezza, da criticità relazionali, organizzative e di sicurezza, da un asserito stile di comando caratterizzato da avocazione gestionale e rigorosa azione disciplinare, nonché da irregolarità nella gestione del reparto di alta sicurezza. Il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 16 d.lgs. n. 146/2000 e la falsa applicazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, sostenendo che la revoca dell’incarico del personale direttivo della Polizia Penitenziaria fosse sottoposta alla disciplina speciale dell’art. 16, comma 8, d.lgs. n. 146/2000 e presupponesse una valutazione annuale negativa, mai riportata dal ricorrente. Il secondo motivo ha denunciato difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, evidenziando l’assenza di sanzioni disciplinari o valutazioni negative, il carattere risalente dell’ispezione del 2022, l’omessa considerazione degli elementi positivi contenuti nel verbale ispettivo e la natura interpretativa delle criticità relative alla gestione dell’alta sicurezza, tanto da avere indotto l’Amministrazione ad adottare successivamente una circolare chiarificatrice. Il terzo motivo ha sostenuto che la revoca avesse natura sostanzialmente disciplinare e fosse stata adottata in difetto di competenza e senza le garanzie del procedimento disciplinare. Il quarto motivo ha dedotto la tardività dell’esercizio del potere di revoca e la lesione del legittimo affidamento. Il quinto motivo ha contestato, in via subordinata, l’illegittimità del trasferimento perché l’incarico conferito nella sede di destinazione non sarebbe stato conforme alle funzioni previste per i dirigenti ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 146/2000. Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato la comunicazione degli incarichi disponibili e ha dedotto, dopo l’accesso integrale al verbale ispettivo, la selettiva valorizzazione dei soli elementi sfavorevoli. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato l’interpello per la copertura dell’incarico resosi vacante. Con il terzo ha impugnato la nomina del precedente vicecomandante al posto di comandante di reparto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la documentazione richiesta era stata depositata in giudizio dall’Amministrazione. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la parte del primo ricorso per motivi aggiunti relativa all’interpello, nonché integralmente il secondo ricorso per motivi aggiunti, poiché l’interpello era andato deserto e non aveva prodotto effetti pregiudizievoli, essendo l’incarico stato poi conferito al vicecomandante. Nel merito ha accolto il ricorso principale, la parte del primo ricorso per motivi aggiunti contenente censure proprie contro gli atti originari e il terzo ricorso per motivi aggiunti. Il primo motivo è stato accolto perché, pur essendo astrattamente applicabile l’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 agli incarichi direttivi del personale della Polizia Penitenziaria, la disciplina speciale dell’art. 16, comma 8, d.lgs. n. 146/2000 prevale sulla disciplina generale. In assenza di valutazioni annuali negative, non era legittimo revocare l’incarico per ragioni riferite alla persona del dirigente, quali aspetti relazionali, comunicativi e di comando, che rientravano invece nell’oggetto delle valutazioni annuali, tutte positive o “pienamente conformi”. Il potere discrezionale introdotto dalla disciplina sopravvenuta per l’attribuzione di nuovi incarichi non consentiva di incidere retroattivamente su un incarico già conferito. Il secondo motivo è stato accolto per contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione: l’Amministrazione aveva valorizzato selettivamente gli aspetti negativi del verbale ispettivo del 2022, omettendo quelli positivi relativi all’efficace gestione dell’area sicurezza e del personale. La revoca risultava inoltre incoerente con il successivo conferimento di un encomio al ricorrente per attività svolte nella medesima sede e con l’assenza di valutazioni negative o sanzioni disciplinari. Le criticità relative al reparto di alta sicurezza non erano sufficienti a giustificare la revoca, anche perché riconducibili a difficoltà interpretative diffuse e seguite da una circolare esplicativa dell’Amministrazione; inoltre il ricorrente aveva dato corso agli adeguamenti richiesti. Il terzo motivo, relativo alla natura disciplinare surrettizia della revoca e all’incompetenza, è stato respinto: la revoca, sebbene illegittima per altre ragioni, non costituiva una sanzione disciplinare impropria. Il quarto motivo, relativo alla tardività, è stato respinto perché né l’art. 21-quinquies l. n. 241/1990 né la disciplina speciale prevedono un termine perentorio per l’esercizio del potere di revoca. Il quinto motivo è stato assorbito dall’annullamento della revoca e del trasferimento. La nomina del sostituto è stata annullata per illegittimità derivata. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 3.500,00 oltre accessori di legge a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 16, comma 8, d.lgs. n. 146/2000
L'esito negativo della valutazione comporta la revoca dell'incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione di nuove funzioni
La disposizione speciale disciplina la revoca degli incarichi direttivi del personale della Polizia Penitenziaria e prevale sulla disciplina generale della revoca; in assenza di valutazioni annuali negative, non consente la revoca per ragioni soggettive attinenti agli aspetti relazionali, comunicativi e di comando del dirigente.
art. 21-quinquies l. n. 241/1990
La revoca generale è astrattamente applicabile agli incarichi direttivi della Polizia Penitenziaria, ma deve cedere alla disciplina speciale e non può essere utilizzata, in assenza dei presupposti speciali, per incidere su un incarico già assegnato per ragioni riferite alla persona del titolare.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 146/2000
Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vicecomandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore
La norma individua gli incarichi conferibili ai funzionari dirigenti; la relativa censura è stata assorbita per effetto dell’annullamento della revoca e del trasferimento.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta incidentalmente nel giudizio è divenuta priva di oggetto quando i documenti richiesti sono stati depositati dall’Amministrazione in giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dichiarato alle parti la possibile improcedibilità parziale e totale dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione all’interpello divenuto privo di effetti.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il termine ragionevole previsto per l’annullamento d’ufficio non è stato ritenuto applicabile alla revoca; il legislatore non ha previsto per la revoca un termine perentorio analogo.
Massime di principio
- La disciplina speciale prevista per la revoca degli incarichi direttivi del personale della Polizia Penitenziaria prevale sulla disciplina generale dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990; pertanto, in assenza di una valutazione annuale negativa, non è legittimo revocare un incarico già conferito per ragioni soggettive riferite agli aspetti relazionali, comunicativi o di comando del titolare.
- Le caratteristiche personali, relazionali, organizzative e di comando del dirigente della Polizia Penitenziaria rientrano nell’oggetto delle valutazioni annuali previste dalla disciplina speciale; l’Amministrazione non può sottrarle a tale sistema di valutazione qualificandole come autonomi presupposti per la revoca dell’incarico.
- La disciplina sopravvenuta che attribuisce all’Amministrazione una maggiore discrezionalità nella scelta dei nuovi incarichi non abilita, di per sé, la revoca in autotutela di incarichi già assegnati secondo la disciplina previgente.
- La motivazione di un provvedimento di revoca è illegittima quando seleziona soltanto gli elementi sfavorevoli di un verbale ispettivo, omettendo gli elementi favorevoli risultanti dal medesimo atto e dagli ulteriori documenti del procedimento, così determinando contraddittorietà, difetto di istruttoria e travisamento del quadro valutativo.
- La revoca di un incarico direttivo non assume natura disciplinare per il solo fatto di essere motivata da criticità organizzative o relazionali; tuttavia, la sua legittimità resta subordinata al rispetto dei presupposti propri della disciplina speciale applicabile.
- Poiché la revoca non è soggetta a un termine perentorio analogo a quello previsto per l’annullamento d’ufficio, la mera risalenza dei fatti non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento, salvo il rispetto degli ulteriori presupposti sostanziali e motivazionali del potere.
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