Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12302/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l''annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio della Prefettura di Roma - sportello unico immigrazione sulla domanda di emersione da lavoro irregolare avanzata ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18/2/2024: del rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare non notificato alla parte

Giustizia amministrativa202305686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulla domanda di emersione da lavoro irregolare e successivo provvedimento di rigetto della domanda per mancata presentazione delle parti alla convocazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha inizialmente proposto azione avverso il silenzio della Prefettura sulla domanda di emersione da lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, sostenendo che l'assenza di un termine espresso non legittimasse l'inerzia amministrativa e richiamando l'orientamento che individuava il termine di 180 giorni. Dopo il deposito in giudizio del provvedimento espresso di rigetto del 18 agosto 2021, la ricorrente lo ha impugnato con motivi aggiunti. Ha dedotto, da un lato, il difetto di notifica, sostenendo che la convocazione era stata trasmessa a un indirizzo di posta elettronica ordinaria, non qualificabile come domicilio digitale e privo di prova dell'avvenuta consegna; dall'altro, il difetto di motivazione e la violazione del procedimento, poiché il rigetto risultava fondato esclusivamente sulla mancata presentazione delle parti alla convocazione, senza indicare ulteriori ragioni relative ai requisiti per l'emersione. L'Amministrazione ha sostenuto la legittimità dell'archiviazione, ritenendo sufficiente la convocazione all'indirizzo email indicato nella domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo avverso il silenzio per sopravvenuto difetto di interesse, poiché nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adottato e depositato un provvedimento espresso, impugnato con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento di rigetto. Il giudice ha ritenuto che l'invio tramite PEC a una casella di posta elettronica ordinaria non costituisca modalità valida di trasmissione della convocazione ai fini della presunzione di conoscenza, poiché l'indirizzo ordinario non è domicilio digitale ai sensi del CAD. Inoltre, la sola ricevuta di accettazione, in assenza della ricevuta di avvenuta consegna, non dimostra il perfezionamento della trasmissione. Non essendo stata ritualmente notificata la convocazione, non poteva operare la conseguenza decadenziale prevista dall'art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, secondo cui la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l'archiviazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    "se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito"

    La sopravvenienza del provvedimento espresso nel giudizio sul silenzio consente di impugnarlo con motivi aggiunti e determina la prosecuzione del giudizio secondo il rito applicabile al nuovo atto.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare oggetto della domanda.

  • art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020

    "la mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento"

    La conseguenza dell'archiviazione presuppone una convocazione ritualmente trasmessa e conoscibile; non opera quando la convocazione sia stata inviata a un indirizzo email ordinario con modalità irrituale e inefficace.

  • art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. n. 82/2005

    "domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato"

    Un indirizzo di posta elettronica ordinaria non costituisce domicilio digitale e non consente, per ciò solo, di presumere la conoscenza dell'atto trasmesso.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. n. 68/2005

    "la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna"

    La validità della trasmissione PEC richiede le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna; la sola ricevuta di accettazione non dimostra la ricezione, soprattutto quando la casella destinataria non è certificata.

  • art. 73, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi mediante motivazione semplificata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Fondano l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un provvedimento espresso nel corso del giudizio avverso il silenzio determina l'improcedibilità dell'azione originaria per sopravvenuto difetto di interesse, ma consente al ricorrente di impugnare il nuovo atto con motivi aggiunti, proseguendo il giudizio secondo il rito applicabile al provvedimento sopravvenuto.
  • L'invio di una convocazione amministrativa tramite PEC a un indirizzo di posta elettronica ordinaria non costituisce modalità idonea a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto, poiché l'indirizzo ordinario non è un domicilio digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.
  • La sola ricevuta di accettazione di un messaggio PEC, in assenza della ricevuta di avvenuta consegna, non prova il perfezionamento della comunicazione; ciò vale a maggior ragione quando la casella destinataria non appartenga a un sistema di posta elettronica certificata.
  • La sanzione procedimentale dell'archiviazione per mancata presentazione delle parti alla convocazione, prevista dall'art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, presuppone una convocazione ritualmente trasmessa e conoscibile; in mancanza, l'assenza non può determinare la decadenza dal procedimento di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.