Sentenza del 06/11/2019 n. 28565 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno chiesto il rimborso della ritenuta IRPEF del 20% applicata nel 2002 sulle somme ricevute a titolo di risarcimento/indennità conseguenti a occupazione d’urgenza e illegittimo esproprio di terreni. Sostenevano che tali somme non fossero imponibili ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, perché non risultava verificata la concreta collocazione dei terreni nelle zone omogenee rilevanti ai fini fiscali. L’Agenzia ha inoltre sostenuto che il ricorso contro il silenzio-rifiuto fosse tardivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, accolto i ricorsi principali dei contribuenti e rigettato i ricorsi incidentali dell’Agenzia. Ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, presentata entro 48 mesi dal versamento, e non tardivo il ricorso giudiziale, essendo ancora pendente il termine ordinario decennale di prescrizione per la restituzione dell’indebito. Nel merito, ha stabilito che la tassabilità non poteva essere affermata automaticamente: occorreva verificare se i terreni fossero effettivamente inseriti nelle zone omogenee A, B, C o D, anche in base alla destinazione concreta risultante da strumenti urbanistici attuativi. Le sentenze impugnate sono state cassate con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 413 del 1991, art. 11, comma 5
Prevede l’applicazione della disciplina delle plusvalenze alle somme percepite per indennità di esproprio, cessioni volontarie e acquisizioni coattive relative a terreni destinati a opere pubbliche o infrastrutture urbane situati nelle zone omogenee A, B, C e D.
La tassazione richiede la verifica della concreta appartenenza dell’area alle zone omogenee indicate dalla norma. Non è sufficiente affermare genericamente che l’indennità d’esproprio costituisca una plusvalenza imponibile.
TUIR, art. 81, comma 1, lett. b), nel testo vigente all’epoca
Disciplina le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
La norma è richiamata dalla L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 5, ma la sua applicazione deve essere coordinata con la verifica della destinazione urbanistica concreta dell’area.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento diretto.
Si applica quando il versamento risulta non dovuto ab origine. Nel caso concreto l’istanza del 19 luglio 2006, riferita alla ritenuta del 7 agosto 2002, è stata ritenuta tempestiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Prevede il termine di due anni per la domanda giudiziale di restituzione quando il diritto al rimborso nasce successivamente al pagamento.
La disposizione opera come norma residuale e non si applica quando il versamento era originariamente indebito e trova applicazione l’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Codice civile, art. 2946
La prescrizione ordinaria è decennale.
Il diritto alla restituzione dell’indebito tributario era ancora esercitabile nel 2010, poiché il termine decennale decorreva dal versamento del 2002.
Codice di procedura civile, art. 274
Consente la riunione di cause connesse.
I due ricorsi sono stati riuniti perché fondati sui medesimi motivi e riguardanti la stessa questione tributaria.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di una ritenuta o di un versamento diretto originariamente non dovuto, l’istanza amministrativa deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- Il termine biennale dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 si applica invece quando il diritto alla restituzione nasce solo successivamente al pagamento; occorre quindi distinguere la natura originaria o sopravvenuta dell’indebito.
- La tassazione delle indennità o dei risarcimenti da esproprio non è automatica: deve essere accertata la riconducibilità dell’area alle zone omogenee A, B, C o D previste dalla legge.
- La classificazione formale del piano regolatore generale non è necessariamente decisiva: può rilevare anche la concreta destinazione urbanistica dell’area risultante da piani attuativi o dalla sua effettiva collocazione urbanistica.
- Una decisione tributaria che affermi la tassabilità senza esaminare tipologia del terreno, destinazione urbanistica e titolo delle somme può essere cassata per violazione di legge e motivazione insufficiente.
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