Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 7909/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento del provvedimento di rigetto, prot. n. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002134 del 10.11.2021, non comunicato alla ricorrente e comunicato a mezzo pec agli infrascritti legali in data 16.11.2021 prot. n. 28325, relativamente alla classe “ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II grado”, reso in sede di riedizione provvedimentale in evidente elusione del giudicato della sentenza ottemperata Tar Lazio n. 2289/2020 (RG 7727/2019), pubblicata il 20.02.2020 e notificata a mezzo pec il 13.03.2020, con la quale veniva accertata la illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania ed avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle Direttive 2005/36/Ce e 2013/55/Ce; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.

Giustizia amministrativa202200449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ministeriale di rigetto relativo al riconoscimento della qualifica professionale rumena come abilitazione all'insegnamento per la classe ADSS, adottato in riedizione provvedimentale dopo una precedente sentenza di ottemperanza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto adottato in sede di riedizione provvedimentale, deducendone l'illegittimità perché asseritamente elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lazio n. 2289/2020, che aveva accertato l'illegittimità del mancato riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania e avente valore equipollente all'abilitazione all'insegnamento ai sensi delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/CE. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto che l'espressa dichiarazione della ricorrente di non voler più coltivare il giudizio impedisse qualsiasi decisione nel merito, nonché ogni iniziativa officiosa o sostitutiva nella valutazione dell'interesse ad agire. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la parte può disporre dell'azione fino al momento della decisione e, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce la base normativa della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Richiamata nell'oggetto della controversia quale fonte europea relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • Direttiva 2013/55/CE

    Richiamata nell'oggetto della controversia quale fonte modificativa e integrativa della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, senza decidere il merito.
  • Nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell'azione fino al momento della decisione.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.