Circolare numero 134 del 12-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come compilare il prospetto da allegare al mod. 740 per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, con riferimento ai redditi e ai contributi dell’anno 1994. Precisa i criteri per determinare base imponibile, acconti e saldo, i casi particolari di bollettini con anni pregressi, la rilevanza delle compensazioni e le scadenze di pagamento. Conferma inoltre che la possibilità di autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale ha carattere permanente. Richiama infine la proroga al 31 maggio 1995 del termine per il condono previdenziale e invita a diffondere con urgenza i contenuti della circolare.
Gestione artigiani/commercianti: compilazione prospetto mod. 740, versamenti 1994 e autoconguaglio contributi eccedenti il minimale
Gestioni artigiani e commercianti: prospetto mod. 740, versamenti 1994 e autoconguaglio
La circolare fornisce istruzioni operative per la compilazione del prospetto INPS da allegare al mod. 740 da parte degli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Chiarisce inoltre il trattamento dei contributi dovuti per il 1994, le modalità di indicazione degli acconti e del saldo, i casi particolari relativi ai bollettini contenenti annualità pregresse e la portata permanente della disciplina sull’autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale.
Quadro normativo e finalità della dichiarazione
L’intervento si fonda sull’art. 46 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 23 marzo 1995, n. 85, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. La norma prevede che, a decorrere dal 1994, i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti indichino nella dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo.
In attuazione della disposizione è stato emanato il decreto interministeriale 13 aprile 1995, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1995, che approva i prospetti da allegare alla dichiarazione dei redditi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con le relative istruzioni di compilazione.
Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto
Il prospetto INPS va allegato al mod. 740 e deve essere compilato dal titolare dell’impresa. I familiari coadiuvanti e coadiutori, qualora siano tenuti anch’essi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non compilano il prospetto ma devono indicare nello spazio "Annotazioni" del mod. 740 base il codice individuale del titolare dell’impresa, preceduto dalla dicitura "Codice individuale INPS".
Base imponibile contributiva: minimale e massimale
La circolare precisa che il reddito da assumere al rigo 3 non può essere inferiore a L. 19.153.576 annue né superiore a L. 92.271.667 annue. Se l’attività è stata svolta solo per una parte dell’anno, tali limiti devono essere riproporzionati su base mensile, pari rispettivamente a L. 1.596.131 mensili per il minimale e a L. 7.689.306 mensili per il massimale, per ogni mese di attività.
Ne deriva che la base imponibile ai fini contributivi può differire dal reddito dichiarato ai fini fiscali.
Rigo 4: importi da indicare per il contributo sul minimale
Per la compilazione del rigo 4 la circolare distingue due situazioni:
- nella generalità dei casi, quando i bollettini ricevuti nell’anno precedente riguardano esclusivamente contributi relativi all’anno di competenza, l’importo dei contributi dovuti sul reddito minimale va desunto dal frontespizio dei bollettini, alla voce "importo totale da versare";
- tale importo comprende anche i contributi per maternità ed ex ENAOLI, nonché eventuali quote associative, e deve essere considerato per intero, senza scorporare tali voci;
- in una casistica limitata, relativa ai nuovi iscritti che hanno iniziato l’attività in un periodo anteriore al 1994 e hanno bollettini di emissione 1994 contenenti anche contributi di anni diversi dal 1994, l’importo da rilevare va preso dalla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell’anno 1994;
- anche in questa ipotesi l’importo comprende i contributi minori, ma non le quote associative.
Rigo 5: acconti, compensazioni e saldo
Nel rigo 5 devono essere indicati i versamenti effettuati per il 1994 come acconto. La circolare chiarisce che, se nel 1994 è stata operata una compensazione ai sensi della circolare n. 182 del 10 giugno 1994, con crediti maturati per maggiori contributi versati nel 1993, l’importo compensato deve essere incluso nel versamento del 1994, in quanto a tutti gli effetti contribuzione riferita all’anno 1994.
Per il saldo 1994 non sono introdotte modifiche rispetto alle regole precedenti. Tuttavia, se non è stata versata una somma dovuta come contribuzione fissa, tale somma non va inserita nell’importo da versare a saldo: deve invece essere corrisposta tramite gli appositi bollettini prestampati già inviati agli assicurati.
La circolare sottolinea che gli importi da riportare nei righi 4 e 5 sono relativi all’anno 1994 e che, ai fini della dichiarazione, devono essere considerati i versamenti eseguiti entro il termine per il pagamento delle imposte, cioè entro il 31 maggio 1995, e non soltanto quelli effettuati nel corso del 1994.
Termini di pagamento e esclusione della proroga fiscale
L’eventuale saldo contributivo per il 1994, calcolato sui redditi prodotti nello stesso anno, deve essere pagato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte, ossia entro il 31 maggio 1995.
La circolare precisa espressamente che non si applica al caso in esame la disciplina fiscale che consente il pagamento delle imposte entro il 20 giugno 1995 con maggiorazione dello 0,50% di interesse. Pertanto, per i contributi previdenziali degli artigiani e commercianti, il termine resta il 31 maggio 1995.
Emissione 1995 e contribuzione sui redditi eccedenti il minimale
Per i soggetti che hanno ricevuto per la prima volta nel 1995 i bollettini per il pagamento dei contributi assicurativi anche per anni pregressi, la circolare indica che nel rigo 5 va riportato, se il primo bollettino a importo prestampato con scadenza 20 aprile è stato pagato entro il 31 maggio, un quarto della somma indicata nel frontespizio dei bollettini alla colonna "Assicurazione IVS" con riferimento all’anno 1994.
Non deve invece essere indicato l’importo dei contributi dovuti sui redditi 1994 eccedenti il minimale, poiché tali somme saranno versate alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre 1995 mediante specifici bollettini a fondo giallo, che saranno inviati nel mese di giugno.
Condono previdenziale
La circolare richiama la proroga al 31 maggio 1995 del termine per fruire del condono previdenziale previsto dall’art. 18, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, disposta dall’art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105. Viene quindi confermata la possibilità di regolarizzare in forma agevolata la posizione contributiva relativa a tutto o a parte dell’anno 1994.
Autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale
Infine, la circolare chiarisce che le disposizioni della circolare n. 182 del 10 giugno 1994 in materia di autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale devono considerarsi di carattere permanente e non limitate alle sole situazioni pregresse riferite agli acconti sui redditi 1993. In tal modo viene estesa stabilmente la possibilità di utilizzare l’autoconguaglio nei casi previsti.
Punti principali
Compilazione del prospetto allegato al mod. 740
Dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono indicare nella dichiarazione dei redditi i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati in acconto e a saldo. Il prospetto INPS approvato con decreto interministeriale 13 aprile 1995 va allegato al mod. 740 e compilato dal titolare dell’impresa; i familiari coadiuvanti o coadiutori, se tenuti a presentare la dichiarazione, devono limitarsi a indicare nelle annotazioni il codice individuale del titolare, preceduto dalla dicitura "Codice individuale INPS".
Base imponibile contributiva e limiti minimale/massimale
Per effetto delle norme sul minimale e sul massimale, il reddito da considerare non può essere inferiore a L. 19.153.576 annue né superiore a L. 92.271.667 annue. Se l’attività è svolta solo per una parte dell’anno, i limiti devono essere riparametrati mensilmente: L. 1.596.131 al mese per il minimale e L. 7.689.306 al mese per il massimale. La base imponibile contributiva può quindi non coincidere con il reddito dichiarato ai fini fiscali.
Indicazione dei contributi sul minimale nel rigo 4
Nella generalità dei casi, l’importo dei contributi dovuti sul reddito minimale va preso dal frontespizio dei bollettini, alla voce "importo totale da versare", includendo per intero anche i contributi per maternità ed ex ENAOLI e le eventuali quote associative, senza scorpori. In un numero ristretto di ipotesi, quando i bollettini 1994 comprendono anche contributi relativi ad anni diversi dal 1994, l’importo va rilevato dalla colonna "Assicurazione IVS" in corrispondenza dell’anno 1994; anche in questo caso vanno compresi i contributi minori, ma non le quote associative.
Compensazione e saldo 1994
Se nel 1994 è stata operata una compensazione ai sensi della circolare n. 182 del 10 giugno 1994 con crediti derivanti da maggiori contributi versati nel 1993, l’importo compensato deve essere incluso nel contributo versato per il 1994 da riportare come acconto nel rigo 5, poiché è a tutti gli effetti contribuzione dell’anno 1994. Per il saldo 1994 non cambia nulla rispetto alle regole ordinarie, ma eventuali somme dovute come contribuzione fissa non vanno inserite nel saldo: devono essere pagate con gli appositi bollettini prestampati già inviati agli assicurati.
Scadenze di versamento e gestione dei versamenti 1995
La somma eventualmente dovuta a saldo per il 1994, calcolata sui redditi prodotti nel 1994, deve essere versata entro il 31 maggio 1995. La circolare esclude l’applicazione della proroga fiscale che consentiva il pagamento delle imposte entro il 20 giugno 1995 con maggiorazione dello 0,50%. Ai fini dei righi 4 e 5 occorre considerare i versamenti effettuati entro il termine di pagamento delle imposte, cioè entro il 31 maggio 1995, e non solo quelli eseguiti nel corso del 1994.
Emissione 1995 e contributi su redditi eccedenti il minimale
Per i contribuenti che hanno ricevuto per la prima volta nel 1995 i bollettini per il pagamento dei contributi anche per anni pregressi, nel rigo 5 va indicato, se il primo bollettino a importo prestampato è stato pagato entro il 31 maggio, un quarto della somma riportata nel frontespizio dei bollettini alla colonna "Assicurazione IVS" con riferimento all’anno 1994. Non deve essere riportato l’importo dei contributi dovuti sui redditi 1994 eccedenti il minimale, che saranno pagati alle scadenze del 20 luglio e 20 ottobre 1995 mediante bollettini a fondo giallo inviati nel mese di giugno.
Condono previdenziale e autoconguaglio
Il termine per usufruire del condono previdenziale previsto dall’art. 18, commi 1 e 3, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 è prorogato al 31 maggio 1995. È quindi ancora possibile regolarizzare in forma agevolata la posizione contributiva per tutto o parte del 1994. Inoltre, la circolare chiarisce che le disposizioni della circolare n. 182 del 10 giugno 1994 sull’autoconguaglio dei contributi eccedenti il minimale devono considerarsi permanenti e non limitate ai versamenti in acconto sui redditi 1993.
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