Circolare numero 22 del 11-05-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'art. 24 del D.L. 123/1995, che proroga al 30 novembre 1995 il termine per la regolarizzazione previdenziale dei soggetti operanti nei comuni siciliani colpiti dal sisma del 1990, e differisce al 31 dicembre 1995 i pagamenti delle rate dei contributi sospesi. Sono richiamati i criteri per individuare i comuni interessati, i periodi sanabili, le modalità di calcolo della somma aggiuntiva e le regole di pagamento. Vengono inoltre indicate le sospensioni dei recuperi coatti, le istruzioni per la compilazione dei modelli 031/R e la modulistica per la domanda di regolarizzazione.
Differimento termini per condono previdenziale e recupero contributi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
Differimento dei termini per condono e recupero contributi nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990
La circolare dà attuazione all'art. 24 del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, intervenendo su due piani distinti: da un lato la riapertura/proroga dei termini per il condono previdenziale a favore dei soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma; dall'altro il differimento dei pagamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali sospesi per effetto degli eventi sismici. Sono inoltre fornite indicazioni operative su calcolo delle somme aggiuntive, rateazioni, sospensioni delle azioni di recupero e compilazione della modulistica.
Ambito territoriale di applicazione
Il beneficio riguarda i soggetti operanti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, relativo ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.
I comuni elencati sono:
- Provincia di Siracusa: Augusta, Avola, Buccheri, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.
- Provincia di Catania: Aci Catena, Caltagirone, Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Militello in Val di Catania, Mineo, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Ramacca, Scordia, San Giovanni la Punta, Tremestieri Etneo, Valverde, Vizzini.
- Provincia di Ragusa: Chiaromonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli, Vittoria.
Condono previdenziale: proroga del termine e periodo sanabile
L'art. 24, comma 1, del D.L. 123/1995 differisce dal 31 maggio 1995 al 30 novembre 1995 il termine previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 105/1995 per la regolarizzazione dei contributi e delle sanzioni civili. Entro il 30 novembre 1995 deve essere effettuata la regolarizzazione ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Per quanto riguarda l'ambito temporale della sanatoria:
- per i soggetti già iscritti, sono regolarizzabili partite debitorie per contributi omessi o pagati tardivamente e sanzioni relative a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994;
- per i soggetti che presentano per la prima volta la denuncia di posizione presso gli sportelli unificati, la sanatoria riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia di prima iscrizione, che può coincidere con il 30 novembre 1995.
Somma aggiuntiva ridotta e modalità di pagamento
La circolare conferma che, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva, la riduzione delle sanzioni civili resta fissata nella misura del 17% annuo, entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto della regolarizzazione.
Sono precisate tre ipotesi operative:
- per i soggetti che si avvalgono della riapertura dei termini del condono, il calcolo della somma aggiuntiva ridotta va effettuato fino alla nuova scadenza del 30 novembre 1995;
- per i soggetti che hanno già pagato entro il 31 marzo 1995 la prima delle cinque rate previste dalla legge 724/1994, le altre quattro rate restano dovute alle scadenze già fissate: 31 maggio 1995, 31 luglio 1995, 30 settembre 1995 e 30 novembre 1995, con il solo aggravio degli interessi annui dell'8% per il periodo di differimento, restando fermo il calcolo della sanzione civile ridotta al 31 marzo 1994;
- per i soggetti che, pur avendo pagato la prima rata entro il 31 marzo 1995, intendano saldare il residuo debito in unica soluzione, la sanzione civile ridotta del 17% annuo deve essere aggiornata sul restante debito contributivo fino alla data del pagamento, che deve comunque intervenire entro il 30 novembre 1995.
La circolare sottolinea inoltre che chi intende usufruire della riapertura dei termini deve effettuare il pagamento dei contributi e/o delle sanzioni civili ridotte tassativamente in unica soluzione entro il 30 novembre 1995.
Sospensione dei recuperi coatti e differimento dei contributi sospesi
Fino ai termini previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 24 restano sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi, premi e tributi contemplati dalla disposizione.
Per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dagli eventi sismici, la circolare richiama il D.M. 31 luglio 1993, che prevedeva il pagamento in 60 rate mensili a partire da ottobre 1993, ovvero, su domanda, in 96 rate mensili con interessi al tasso legale. In applicazione del D.L. 123/1995, i termini di pagamento delle rate già scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1º ottobre 1993 e il 1º dicembre 1995 sono differiti al 31 dicembre 1995.
Le somme già versate all'Ente a titolo di rateizzazione:
- restano acquisite dall'Istituto;
- non possono essere rimborsate o restituite.
Adempimenti operativi e modulistica
Per la presentazione delle domande di condono previdenziale e la compilazione della modulistica la circolare rinvia alle istruzioni già impartite con la circolare n. 8 del 2 febbraio 1995.
Per la compilazione dei modelli 031/R, le imprese interessate devono:
- trascrivere nel quadro B il codice "AO2";
- indicare nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi relativi ai contributi afferenti al periodo di sospensione, il codice causale "038".
In allegato è riportato il fac-simile della domanda di regolarizzazione del debito per contributi e somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.L. 123/1995. La domanda deve essere presentata entro il 30 novembre 1995 a pena di decadenza e contiene la richiesta di estinguere il debito in unica soluzione, oppure di estinguere il residuo debito in unica soluzione qualora sia già stata versata la prima rata del condono entro il 31 marzo 1995. Il richiedente dichiara inoltre di avere già presentato le denunce contributive relative ai periodi oggetto di sanatoria.
Punti principali
Proroga del condono previdenziale al 30 novembre 1995
Per i soggetti operanti nei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, il termine del 31 maggio 1995 previsto dall'art. 4, comma 8, del D.L. 105/1995 è differito al 30 novembre 1995. Entro tale data deve essere effettuata la regolarizzazione prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della legge 724/1994.
Ambito territoriale e periodi oggetto di sanatoria
L'agevolazione riguarda i soggetti operanti nei comuni elencati nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991. Per i soggetti già iscritti, la sanatoria copre contributi omessi o pagati tardivamente e sanzioni relativi a periodi non prescritti maturati fino al 31 agosto 1994. Per i soggetti che presentano per la prima volta la denuncia di iscrizione agli sportelli unificati, la sanatoria riguarda i periodi contributivi non prescritti maturati fino alla data di presentazione della denuncia, che può coincidere con il 30 novembre 1995.
Calcolo della somma aggiuntiva e modalità di pagamento
La riduzione delle sanzioni civili resta pari al tasso annuo del 17%, entro il limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo dei contributi oggetto di regolarizzazione. Per chi si avvale della riapertura dei termini, la somma aggiuntiva ridotta va calcolata fino al 30 novembre 1995. Chi ha già versato la prima rata entro il 31 marzo 1995 può pagare le quattro rate residue alle scadenze già fissate, con il solo aggravio degli interessi annui dell'8% per il periodo di differimento. Chi intende chiudere il debito in unica soluzione deve pagare entro il 30 novembre 1995, aggiornando la sanzione ridotta sul debito residuo fino alla data del pagamento.
Sospensione dei recuperi e differimento dei contributi sospesi
Fino ai termini indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 24 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi a contributi, premi e tributi. Per i contributi previdenziali e assistenziali sospesi in conseguenza degli eventi sismici, i termini di pagamento delle rate già scadute o in scadenza tra il 1º ottobre 1993 e il 1º dicembre 1995 sono differiti al 31 dicembre 1995. Le somme già versate a titolo di rateizzazione restano acquisite all'Ente e non sono rimborsabili.
Istruzioni operative e modulistica
Per il condono previdenziale si rinvia alle istruzioni della circolare n. 8 del 2 febbraio 1995 per domanda e modulistica. Per i modelli 031/R, le imprese devono indicare nel quadro B il codice "AO2" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi del periodo di sospensione, il codice causale "038". In allegato è riportato il fac-simile della domanda di regolarizzazione, che deve essere presentata entro il 30 novembre 1995, a pena di decadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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