Circolare numero 131 del 12-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama l’obbligo di adeguarsi alle istruzioni già impartite con la circolare n. 244 del 28/10/1993 sulla rilevazione, tramite la procedura flussi di cassa, della tipologia di credito cui si riferiscono gli incassi. Viene ribadito che il mod. DM 20 reg. è l’unico strumento per canalizzare correttamente le somme nella procedura recupero crediti, mentre per il recupero tramite uffici legali si conferma l’uso del mod. IP 518 nella nuova versione allegata. La nota precisa inoltre come descrivere il credito, come gestire gli incassi riferiti a più tipologie e il trattamento delle sanzioni, richiamando le disposizioni sulle scritture di storno fuori cassa.
Rilevazione degli incassi dei crediti DM per tipologia e aggiornamento del mod. IP 518
Puntualizzazione sulla rilevazione dei flussi d’incasso dei crediti DM e aggiornamento del mod. IP 518
La circolare interviene per precisare le modalità di rilevazione degli incassi dei crediti da DM, distinguendoli per tipologia di credito, e per aggiornare il modello IP 518 con i codici tipo archivio. Il chiarimento si inserisce nel quadro delle istruzioni già impartite con la circolare n. 244 del 28/10/1993 e mira a rafforzare la corretta canalizzazione dei versamenti nella procedura di recupero crediti.
Finalità della rilevazione e richiamo alle istruzioni precedenti
La rilevazione dei flussi di cassa è finalizzata a identificare con precisione la tipologia di credito cui si riferiscono gli incassi, sia quando questi avvengono in fase amministrativa sia quando intervengono in fase legale. La circolare segnala che i controlli effettuati hanno evidenziato una scarsa movimentazione dei conti istituiti per le causali oggetto di rilevazione, circostanza che lascia presumere la mancata adozione completa delle misure organizzative e procedurali già indicate nella precedente circolare.
Poiché la rilevazione è considerata strategica ai fini del controllo direzionale e della misurazione dell’efficacia dell’azione di recupero contributivo, viene richiesto ai dirigenti in indirizzo di adeguarsi tempestivamente alle disposizioni già impartite.
Utilizzo del mod. DM 20 reg. come unico strumento di incasso corretto
Viene ribadito che il mod. DM 20 reg., predisposto anche per l’utilizzazione del TEF, costituisce l’unico mezzo idoneo per incassare correttamente le somme destinate alla procedura recupero crediti. Prima della trasmissione alle aziende, tali modelli devono essere completati con tutti i codici previsti dalla circolare n. 244.
Gli uffici devono inoltre adottare ogni accorgimento affinché le aziende utilizzino correttamente i modelli così predisposti, in modo da garantire la corretta imputazione dei versamenti.
Gestione del recupero tramite uffici legali e uso del mod. IP 518
Per il recupero effettuato tramite gli uffici legali, i modelli UL 13 e UL 14 devono essere trasmessi insieme alla documentazione utile a desumere la tipologia del credito da recuperare. In tali casi, gli uffici legali continuano a poter utilizzare, se necessario, l’ordinativo di incasso mod. IP 518 nella nuova versione allegata alla circolare.
Il modello deve consentire una corretta canalizzazione del versamento e, per questo, il credito deve essere descritto in modo preciso, indicando anche:
- il numero di inadempienza presente in archivio recupero crediti;
- il mese o i periodi di riferimento.
Codice tipo archivio "E" per incassi riferiti a più tipologie
La circolare chiarisce che, se l’incasso riguarda più tipologie di credito, con esclusione della contribuzione sanitaria, l’importo deve essere indicato in corrispondenza del codice tipo archivio "E". Si tratta della soluzione da utilizzare nei casi in cui il versamento non sia riconducibile a una sola specifica tipologia di credito.
Sanzioni, accessori e conti di imputazione
Gli incassi per sanzioni devono essere imputati agli stessi conti previsti per le riscossioni dei crediti contributivi cui si riferiscono, in base alla tipologia del credito. La circolare precisa inoltre che l’imputazione delle sanzioni e degli accessori al conto specifico da parte dell’ufficio legale riguarda soltanto somme riscosse a tale titolo per eventuali partite non provenienti dalla procedura recupero crediti, purché comunque riferite al sistema DM.
Conferma delle regole sulle scritture di storno fuori cassa
Restano ferme le disposizioni già contenute nella circolare n. 244 in merito all’effettuazione delle scritture di storno fuori cassa al conto GPA 54/51. La circolare conclude precisando che le modalità di riscossione descritte si riferiscono ai crediti per contributi previdenziali.
Punti principali
Richiamo alla circolare n. 244 del 28/10/1993 e finalità della rilevazione
Viene richiamata la precedente circolare n. 244 del 28/10/1993, che aveva impartito le istruzioni per rilevare, attraverso la procedura flussi di cassa, a quale tipologia di credito si riferiscano gli incassi effettuati sia in fase amministrativa sia in fase legale. Dai controlli effettuati è emerso che i conti istituiti per le causali oggetto di rilevazione risultano poco movimentati, circostanza che fa ritenere non ancora pienamente adottati gli interventi organizzativi e procedurali richiesti. La rilevazione è qualificata come strategica perché consente di misurare, nel sistema di controllo direzionale, l’efficacia dell’azione di recupero contributivo.
Obbligo di utilizzare il mod. DM 20 reg. per la canalizzazione degli incassi
Si ribadisce che il mod. DM 20 reg., predisposto anche per l’utilizzazione del TEF, costituisce l’unico mezzo per incassare correttamente le somme destinate alla procedura recupero crediti. Prima dell’invio alle aziende, i modelli devono essere completati con tutti i codici previsti dalla circolare n. 244, e gli uffici devono adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché le aziende li utilizzino correttamente.
Recupero tramite uffici legali e utilizzo del mod. IP 518
Per i crediti trattati tramite uffici legali, i modelli UL 13 e UL 14 devono essere trasmessi unitamente alla documentazione utile a rilevare la tipologia del credito da recuperare. Gli uffici legali continueranno a utilizzare, se necessario, l’ordinativo di incasso mod. IP 518 nella nuova versione allegata, al fine di canalizzare correttamente il versamento. Nel modulo occorre descrivere esattamente il credito, indicando anche il numero di inadempienza presente in archivio recupero crediti e il mese o i periodi di riferimento.
Indicazione del codice tipo archivio e casi di pluralità di tipologie
Qualora l’incasso riguardi più tipologie di credito, con esclusione della contribuzione sanitaria, l’importo deve essere indicato in corrispondenza del codice tipo archivio "E". La precisazione serve a consentire una corretta imputazione contabile dei versamenti quando non sia possibile attribuirli a una singola tipologia.
Trattamento delle sanzioni e degli accessori
Gli incassi relativi alle sanzioni devono affluire agli stessi conti di imputazione previsti per le riscossioni dei crediti contributivi cui si riferiscono, in base alla tipologia del credito. L’imputazione delle sanzioni e degli accessori al conto specifico da parte dell’ufficio legale riguarda solo somme riscosse a tale titolo per partite eventualmente non provenienti dalla procedura recupero crediti, ma comunque riferite al sistema DM.
Conferma delle scritture di storno fuori cassa e ambito applicativo
Restano ferme le disposizioni della circolare n. 244 in materia di effettuazione delle scritture di storno fuori cassa al conto GPA 54/51. Le modalità di riscossione richiamate dalla circolare si applicano, infine, ai crediti per contributi previdenziali.
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