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Circolare

Circolare numero 129 del 11-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, non si applica l’obbligo di iscrizione all’INPDAP previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991; continua invece ad applicarsi l’art. 2 della legge n. 418/1975, con versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale all’INPS. Vengono quindi superate le precedenti istruzioni della circolare n. 219 del 19.7.1994. Per capi cantiere, istruttori e vice-istruttori dei cantieri scuola gestiti da enti tenuti all’iscrizione del proprio personale all’INPDAP, i contributi pensionistici restano dovuti all’INPDAP, mentre all’INPS spettano le contribuzioni minori secondo la normativa vigente.

Contribuzione per i disoccupati nei cantieri scuola e lavoro e per il personale dei cantieri scuola

Contribuzione nei cantieri scuola e lavoro

La circolare interviene per precisare il regime contributivo applicabile ai soggetti impiegati nei cantieri scuola e lavoro, nonché al personale direttivo e istruttivo dei cantieri scuola. Il chiarimento discende dalla pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale n. 84, serie generale, del 10 aprile 1995, nell’ambito delle disposizioni in materia di collocamento, previdenza e sostegno al reddito.

Disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro

Per i lavoratori disoccupati impiegati nei cantieri scuola e lavoro di cui all’art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, viene esclusa l’applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274. Tale disposizione riguardava l’iscrizione dei lavoratori all’INPDAP.

Resta invece ferma l’applicazione dell’art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale all’INPS.

Superamento delle precedenti istruzioni

In conseguenza del nuovo intervento normativo e del parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, risultano superate le istruzioni precedentemente fornite con la circolare n. 219 del 19 luglio 1994.

Capi cantiere, istruttori e vice-istruttori

Per i capi cantiere, gli istruttori e i vice-istruttori dei cantieri scuola gestiti da enti tenuti ad iscrivere il proprio personale all’INPDAP, la circolare conferma che i contributi pensionistici devono essere versati all’INPDAP in base all’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991.

Restano invece dovute all’INPS le contribuzioni minori, secondo le norme vigenti.

Punti principali

Disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro

Per i disoccupati impiegati nei cantieri scuola e lavoro di cui all’art. 59 della legge n. 264/1949 non si applica l’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991, relativo all’iscrizione all’INPDAP. Resta invece applicabile l’art. 2 della legge n. 418/1975, con conseguente versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale all’INPS.

Superamento delle precedenti istruzioni

Le indicazioni contenute nella circolare n. 219 del 19.7.1994 devono intendersi superate, in seguito al parere espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e al nuovo orientamento normativo richiamato dalla circolare.

Personale direttivo e istruttivo dei cantieri scuola

Per i capi cantiere, gli istruttori e i vice-istruttori dei cantieri scuola gestiti da enti obbligati all’iscrizione del proprio personale all’INPDAP, i contributi pensionistici devono essere versati all’INPDAP ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 274/1991. All’INPS restano dovute le contribuzioni minori secondo le norme vigenti.

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