Circolare numero 135 del 12-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga il regime contributivo e assistenziale applicabile alle indennità di trasferta dopo l’elevazione delle soglie di esenzione fiscale dal 25 febbraio 1995, distinguendo tra trasferte in Italia, all’estero e nel settore dell’autotrasporto. Precisa inoltre quando sia dovuto il contributo di rimpatrio dello 0,50% a carico dei lavoratori extracomunitari, chiarendo che l’obbligo permane salvo la presenza di norme o accordi internazionali che prevedano specifiche garanzie più favorevoli per il rimpatrio.
Indennità di trasferta e contributo di rimpatrio per lavoratori extracomunitari
Indennità di trasferta e contributo di rimpatrio
La circolare riepiloga gli effetti dell’elevazione del limite di esenzione fiscale dell’indennità di trasferta, con ricadute sul trattamento contributivo e assistenziale, e fornisce chiarimenti sull’obbligo del contributo di rimpatrio dello 0,50% dovuto dai lavoratori extracomunitari. Il documento si applica alle trasferte effettuate dal 25 febbraio 1995 e richiama le norme già vigenti per la determinazione delle basi di esenzione e per il recupero di eventuali contributi versati in eccedenza.
Trasferte in Italia
Per le trasferte svolte in Italia, la circolare distingue tra due ambiti di contribuzione:
- per i contributi SSN, per le prestazioni economiche di malattia e maternità e per il contributo di solidarietà, si applica il regime fiscale di cui all’art. 31, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
- in tale ambito, l’indennità è esente fino a lire 90.000 giornaliere;
- per le restanti contribuzioni previdenziali e per la GESCAL, ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l’esenzione opera nella misura del 50% dell’indennità corrisposta.
La nota richiamata segnala inoltre che, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del TUIR approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il limite si riduce di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente.
Trasferte in Paesi esteri
Per le trasferte all’estero, per tutte le contribuzioni di previdenza, assistenza sociale e malattia si applica il regime fiscale previsto dall’art. 5 della legge 3 ottobre 1987, n. 398. Ne deriva che l’indennità di trasferta è esente fino a lire 150.000 giornaliere.
Per i periodi pregressi, il recupero delle contribuzioni eventualmente versate in eccesso deve avvenire secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 100 del 10 aprile 1995.
Settore dell’autotrasporto
La circolare precisa che per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, cui si applica l’art. 11 della legge 4 agosto 1984, n. 467, non valgono le soglie generali di lire 90.000 e lire 150.000. In questo comparto, le quote di indennità di trasferta esenti da contribuzione previdenziale e assistenziale devono essere stabilite annualmente con apposito decreto interministeriale.
Contributo di rimpatrio per lavoratori extracomunitari
Viene poi chiarito l’ambito di applicazione del contributo dello 0,50% previsto dall’art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al Fondo per assicurare i mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario privo di risorse.
La circolare interpreta l’espressione "norme particolari più favorevoli" di cui all’art. 14, comma 3, della stessa legge nel senso che esse devono prevedere espressamente, anche tramite convenzioni o accordi internazionali, garanzie specifiche per il rimpatrio. In assenza di tale disciplina, il contributo resta obbligatorio.
In tale prospettiva, viene richiamata la posizione del Ministero del Lavoro che, non ravvisando negli accordi di sicurezza sociale italo-svizzeri una previsione specifica più favorevole, conferma anche per i lavoratori di cittadinanza svizzera:
- l’obbligatorietà del contributo di rimpatrio;
- ove ricorrano i presupposti, il diritto alle correlative prestazioni.
Punti principali
Regime contributivo delle indennità di trasferta in Italia
Per le trasferte effettuate in Italia, ai fini dei contributi SSN, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del contributo di solidarietà si applica il regime fiscale previsto dall’art. 31, comma 6, della legge n. 41/1986. L’indennità è quindi esente fino a lire 90.000 giornaliere. Per le restanti contribuzioni previdenziali e per la GESCAL, ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969, l’esenzione opera limitatamente al 50% dell’ammontare dell’indennità.
Regime contributivo delle indennità di trasferta all’estero
Per le trasferte in Paesi esteri, per tutte le contribuzioni di previdenza, assistenza sociale e malattia si applica il regime fiscale di cui all’art. 5 della legge n. 398/1987. L’indennità di trasferta è pertanto esente fino a lire 150.000 giornaliere. Per il recupero delle contribuzioni eventualmente versate in eccesso per periodi pregressi, i datori di lavoro devono seguire le indicazioni già fornite con la circolare n. 100 del 10 aprile 1995.
Deroga per le imprese di autotrasporto
Per i dipendenti delle imprese di autotrasporto, per i quali opera l’art. 11 della legge n. 467/1984, le soglie di esenzione di lire 90.000 e lire 150.000 non si applicano. In tale settore le quote di indennità di trasferta esenti da contribuzione previdenziale e assistenziale devono essere determinate ogni anno mediante apposito decreto interministeriale.
Contributo di rimpatrio dello 0,50% per i lavoratori extracomunitari
L’art. 13 della legge n. 943/1986 istituisce un contributo pari allo 0,50% della retribuzione imponibile a carico dei lavoratori extracomunitari, destinato al finanziamento del Fondo per garantire i mezzi economici necessari al rimpatrio del lavoratore privo di risorse. La legge non si applica ai lavoratori per i quali esistono norme particolari più favorevoli, anche in attuazione di accordi internazionali. La circolare chiarisce che tale espressione va riferita a norme o convenzioni che prevedano specificamente garanzie per il rimpatrio; in mancanza di tale previsione, il contributo resta dovuto. In assenza di una disciplina specifica negli accordi di sicurezza sociale italo-svizzeri, viene confermata anche per i lavoratori di cittadinanza svizzera l’obbligatorietà del contributo e, se ne ricorrono i presupposti, il diritto alle relative prestazioni.
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