Sentenza del 09/06/2017 n. 14420 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la rettifica del reddito della società, determinato dall'Ufficio in misura notevolmente superiore rispetto a quello dichiarato, e la conseguente imputazione pro quota del reddito di partecipazione al socio. Deduceva vizi di motivazione, nullità della sentenza per omessa indicazione delle ragioni di diritto e violazione dell'art. 2313 c.c. in relazione alla notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha però rilevato d'ufficio un vizio preliminare: il giudizio non si era svolto con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, benché la rettifica del reddito della società di persone incidesse necessariamente sulle posizioni fiscali di tutti loro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo per violazione del litisconsorzio necessario e del principio del contraddittorio. Non ha esaminato i tre motivi di ricorso, ritenendoli assorbiti. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, in diversa composizione, demandandole anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata una decisione definitiva sulla correttezza della rettifica del reddito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
La Corte ha precisato che, essendo la sentenza impugnata successiva all'abrogazione della norma, il ricorso non era soggetto alla disciplina dei quesiti di diritto prevista dall'art. 366-bis c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato per contestare la validità della sentenza tributaria, ritenuta priva dell'indicazione adeguata delle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Art. 2313 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità dei soci accomandanti e accomandatari e di notificazione degli avvisi di accertamento; la Corte non ha esaminato la censura perché assorbita dalla nullità del processo.
Art. 111, comma 2, Cost.
Utilizzato dalla giurisprudenza richiamata per giustificare, quando ricorrono condizioni rigorose, la riunione dei giudizi separati in luogo della loro nullità, in funzione della ragionevole durata del processo.
Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Richiamati insieme all'art. 111 Cost. quale fondamento del principio di ragionevole durata del processo.
Principio del litisconsorzio necessario nelle controversie fiscali relative a società di persone e soci
Quando si contesta l'accertamento del reddito di una società di persone e la conseguente imputazione automatica ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del processo, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione proporzionale ai soci, la società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari e devono essere coinvolti nello stesso processo.
- Se il giudizio è stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità anche in Cassazione; la conseguenza ordinaria è la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di merito.
- La riunione di giudizi separati può evitare la nullità soltanto se ricorrono cumulativamente condizioni rigorose: identità della causa, stessa origine nell'avviso di accertamento, difese sostanzialmente coincidenti, trattazione simultanea e decisioni coerenti.
- Il litisconsorzio necessario riguarda le questioni comuni sull'esistenza e sull'ammontare del reddito sociale; restano invece autonome le questioni esclusivamente personali di un singolo socio.
- La pronuncia non equivale all'accoglimento nel merito della contestazione fiscale: il contribuente ottiene soltanto la rinnovazione del processo davanti al giudice competente, mentre la correttezza della rettifica deve essere nuovamente valutata.
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