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Sentenza

Sentenza n. 4801/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di busto Arsizio sez. Lavoro – Sezione lavoro n. 475/2025 pubblicata in data 19/05/2025.

Giustizia amministrativa202602749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 475/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21-2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 maggio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un beneficio equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 luglio 2025, ma l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione; era inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese; ha inoltre domandato la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza: accerta il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua rituale notificazione, il decorso del termine di 120 giorni e la persistente mancata esecuzione. Ordina quindi al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia, rendendo disponibile la Carta del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento nomina commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza, i capitoli di bilancio specificamente destinati e il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Respinge la domanda di astreinte: pur non essendovi un'inammissibilità astratta dell'istituto nei confronti della pubblica amministrazione, le «altre ragioni ostative» giustificano il diniego, considerata la complessità e articolazione dell'attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture nazionali, i tempi tecnici e l'eccezionale mole del contenzioso seriale. Condanna il Ministero alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato; nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    L'azione di ottemperanza consente di imporre all'amministrazione l'esecuzione completa del giudicato entro un termine assegnato dal giudice e di predisporre misure sostitutive per l'eventuale persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che, in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, nn. 2097 e 2100 del 2026 e, ivi, riferimenti giurisprudenziali ulteriori) la decisione di condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte non possa essere accolta.

    La penalità di mora può essere negata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità; nel caso concreto, la complessità dell'attivazione della Carta del docente, i passaggi affidati a una pluralità di soggetti e i tempi tecnici, insieme alla mole del contenzioso seriale, sono stati ritenuti ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Risulta infatti dagli atti di causa che: - la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 21.7.2025; - è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo soddisfa il presupposto temporale richiesto prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può procedere utilizzando i capitoli di bilancio appositamente destinati e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio applicabile e la mancata esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora nei confronti dell'amministrazione non è esclusa in via astratta, ma può essere negata quando sussistano «altre ragioni ostative»; la complessità dell'adempimento, la pluralità dei soggetti e delle fasi operative, i tempi tecnici e le caratteristiche seriali del contenzioso possono concorrere a integrare tali ragioni.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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