Cassazione Penale, Sentenza n. 47759/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione che si era limitata alla sola gravità dei reati senza considerare i risultati dell'osservazione della personalità, principale elemento di valutazione per l'affidamento in prova. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, con l'indicazione di colmare le lacune motivazionali
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale relativa alla pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Catania del 29/01/2020. Il difensore ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione (art. 47 Ord. Pen.), sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare la gravità dei reati e, pur avendo rilevato l'assenza della relazione di sintesi, non aveva differito l'udienza per acquisirla né valutato i risultati dell'osservazione della personalità del condannato
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento Penitenziario
La norma disciplina le misure alternative (tra cui l'affidamento in prova); la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la decisione valutando non solo la gravità del reato ma soprattutto la situazione e il comportamento del condannato dopo i fatti
Cass. Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 (Rv. 277924 - 01)
Giurisprudenza consolidata: la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza non possono di per sé prevalere; è fondamentale il giudizio prognostico basato soprattutto sull'osservazione della personalità e sulla concreta evoluzione del soggetto
art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
richiamato nel provvedimento relativo alla rimessione delle competenze
Norma procedurale richiamata per la rimessione del procedimento alla sezione competente della Corte; non incide sulla decisione di merito ma sul rito
Massime di principio
- Per l'affidamento in prova il giudice deve valutare prioritariamente il comportamento e la situazione del soggetto dopo i fatti, non potendosi basare solo sulla gravità del reato
- La relazione di sintesi/risultati dell'osservazione della personalità costituiscono fonte essenziale per il giudizio prognostico e devono essere acquisiti e valutati prima di decidere
- Se la relazione di sintesi non è disponibile il Tribunale dovrebbe, salvo giustificato motivo, differire la trattazione per acquisirla o motivare adeguatamente il motivo per cui procede senza di essa
- Una motivazione generica che si limiti a richiamare la gravità del reato è insufficiente e può determinare l'annullamento del provvedimento con rinvio
- In casi analoghi la difesa può sollevare il vizio motivazionale richiamando la necessità di una valutazione completa degli elementi post-fatto (condotta carceraria, indagine socio-familiare, assenza di denunce nuove, segni di ravvedimento)
Testo integrale
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