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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 29180 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria centrale, sostenendo che l’ENPAIA non potesse dedurre costi e oneri, inclusi gli interessi passivi, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 598/1973 per il solo fatto di essere un ente non commerciale e di non avere una contabilità separata. Secondo l’Agenzia, tale disposizione si applica esclusivamente agli enti che svolgono attività promiscua, cioè un’attività istituzionale non commerciale insieme a un’attività commerciale, anche occasionale. È stata inoltre censurata l’insufficiente motivazione sulla natura, istituzionale o commerciale, dell’attività di concessione di mutui e prestiti a iscritti e dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati e strettamente connessi. Ha stabilito che la deducibilità proporzionale prevista dall’art. 21, comma 3, del D.P.R. n. 598/1973 riguarda soltanto gli enti non commerciali che svolgono attività promiscua. Per gli enti che svolgono esclusivamente attività istituzionale, i redditi fondiari e di capitale devono essere determinati secondo le specifiche regole applicabili alle relative categorie reddituali, senza applicazione della deduzione proporzionale prevista per l’attività commerciale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà verificare concretamente se l’ENPAIA svolgesse anche attività commerciale e provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 2, lett. c)

    La qualificazione dell’ente come non commerciale non comporta automaticamente l’applicazione della disciplina di deduzione dei costi prevista per l’attività commerciale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 19

    Concorre alla determinazione del reddito degli enti non commerciali secondo le regole proprie delle categorie reddituali applicabili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 20

    Si applica alla determinazione dei redditi degli enti non commerciali derivanti dalle rispettive categorie reddituali, inclusi i redditi di capitale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 21, comma 1

    Per gli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, i redditi sono determinati secondo le norme specifiche delle singole categorie e risultano già considerati al netto secondo tali regole.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 21, comma 2

    La contabilità separata è richiesta per distinguere i componenti relativi all’attività commerciale da quelli riferibili all’attività istituzionale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, art. 21, comma 3

    regola della proporzionalità

    La deduzione proporzionale dei costi e degli oneri è una disciplina derogatoria e agevolativa applicabile soltanto in presenza di attività promiscua, ossia di attività istituzionale e commerciale esercitate dallo stesso ente, anche se la contabilità separata non è stata tenuta.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24, 30, 34 e 43

    Sono richiamate come disposizioni che disciplinano la determinazione dei redditi fondiari, di capitale e delle altre categorie reddituali degli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale.

Massime di principio

  • La mera qualifica di ente non commerciale non consente automaticamente di dedurre costi e oneri secondo il criterio proporzionale previsto per l’attività promiscua.
  • Per applicare la deduzione proporzionale occorre dimostrare che l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, un’attività commerciale produttiva di reddito d’impresa, anche se occasionale.
  • In assenza di attività commerciale, i redditi dell’ente devono essere determinati applicando le regole proprie della relativa categoria reddituale; non si può estendere la disciplina dell’attività promiscua.
  • La natura dell’attività concretamente esercitata dall’ente, come la concessione di finanziamenti o la percezione di interessi, deve essere accertata in concreto e adeguatamente motivata dal giudice.
  • La mancanza di contabilità separata non crea di per sé il diritto alla deduzione: la regola proporzionale opera soltanto dopo avere accertato l’esistenza di un’attività commerciale promiscua.
  • Nel rinvio, il giudice deve verificare sia la natura istituzionale o commerciale delle singole attività sia il collegamento dei costi con l’eventuale attività commerciale.

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