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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11549/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna e, in particolare, la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello. Denuncia violazione dell'art. 597, comma 3 c.p.p. per errata applicazione dell'art. 168 c.p., sostenendo che dalle condanne pregresse (con pena sospesa) la somma delle pene, anche cumulate con quella del presente procedimento, non supererebbe il limite di legge e quindi non sarebbe ravvisabile una causa automatica di revoca. Inoltre sostiene che la revoca non poteva essere adottata dal giudice di appello in mancanza di appello del pubblico ministero, poiché quella revoca implicherebbe valutazioni discrezionali e sarebbe dunque vietata la reformatio in peius.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale da parte della Corte d'appello, poiché il beneficio era già stato concesso per due volte e ricorrevano le ragioni ostative di cui all'art. 164 c.p.; la revoca prevista dall'art. 168, commi primo e terzo, è qualificata come provvedimento dichiarativo (effetti "ope legis") e non come misura discrezionale, perciò non viola il divieto di reformatio in peius. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di Euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata tra le imputazioni a carico dell'imputato (parte del quadro criminologico), senza rilievo specifico nell'argomentazione sulla revoca della sospensione.

  • art. 110 c.p.

    Norma richiamata tra le imputazioni (concorso di persone nel reato), senza impatto diretto sulla questione sulla sospensione condizionale.

  • art. 624, 624-bis, 625 n.2 c.p.

    Articoli del codice penale relativi ai reati attribuiti all'imputato; citati nel capo di imputazione ma non decisivi per la valutazione sulla revoca della sospensione.

  • art. 597, comma 3 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente come violata: la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata perché la revoca della sospensione, nella fattispecie, è stata considerata un atto dichiarativo e non soggetto al divieto di reformatio in peius contestato.

  • art. 168 c.p.

    La Corte ha interpretato i commi primo e terzo dell'art. 168 come prevedenti ipotesi in cui la revoca della sospensione ha natura dichiarativa (effetti "ope legis") quando ricorrono specifiche condizioni, permettendo dunque la revoca senza violare il divieto di reformatio in peius.

  • art. 164 c.p.

    Riferita quale fonte delle "ragioni ostative" che impediscono il beneficio della sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto ricorrere tali ragioni nel caso concreto (es. beneficio già concesso due volte).

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione: applicata per condannare l'imputato alle spese processuali.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in L. 176/2020)

    Norma richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni scritte; procedura seguita nella trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168 c.p., nei casi espressamente indicati (es. beneficio già concesso in precedenza nelle ipotesi previste dai commi 1 e 3), ha carattere dichiarativo (effetti "ope legis") e non discrezionale: pertanto il giudice che la dichiara non incide sul divieto di reformatio in peius.
  • Se la revoca si fonda su ragioni ostative previste dalla legge (es. verificarsi delle condizioni di cui all'art. 164 c.p.), il giudice di merito può disporla anche in sede di riesame senza che sia necessario un appello del pubblico ministero.
  • Per contrastare efficacemente una revoca della sospensione occorre dimostrare che le condizioni normative che la giustificano (cumulo di precedenti, eventuali limiti legali, o l'inesistenza delle ragioni ostative) non sussistono; argomentazioni formali basate sul divieto di reformatio in peius rischiano di essere respinte quando la misura è di natura dichiarativa.
  • I ricorsi in Cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e ammende (versamento alla Cassa delle ammende), dunque è importante valutare la fondatezza sostanziale prima del deposito del ricorso.
  • Distinguere sempre tra atti discrezionali del giudice (soggetti a valutazione e sindacato) e atti dichiarativi/ricognitivi di situazioni "ope legis": la qualificazione giuridica dell'atto è cruciale per comprendere i limiti di intervento del giudice e le possibilità di impugnazione.

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