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Sentenza

Sentenza n. 1223/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 1824 del 2025: della sentenza del Tribunale di Modena n. 837/2024, depositata e resa pubblica il 14.11.2024. quanto al ricorso n. 563 del 2026: di 2 sentenze rese dal Tribunale di Modena (n. 933/2024; n. 837/2024), con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 3.186,18..

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale di Modena passata in giudicato, con condanna al pagamento di somme; per il ricorso riunito, mancato pagamento delle spese legali liquidate da due sentenze del medesimo giudice ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria della sentenza)

Prevale il privato

La controversia

Con il ricorso n. 1824 del 2025 la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena n. 837/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione delle statuizioni giudiziali e ha chiesto anche l'applicazione di una penalità di mora. Con il ricorso n. 563 del 2026 il difensore, quale beneficiario della distrazione delle spese, ha chiesto il pagamento delle spese legali liquidate dalle sentenze del Tribunale di Modena n. 933/2024 e n. 837/2024, per complessivi euro 3.186,18. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione, in quanto riguardavano anche l'esecuzione della medesima sentenza.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi. Quanto al ricorso n. 563 del 2026, ha preso atto della documentazione depositata dal Ministero il 12 giugno 2026, comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di lite dopo la proposizione del ricorso, e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto al ricorso n. 1824 del 2025, ha accertato la fondatezza della domanda di ottemperanza e la perdurante inadempienza del Ministero, ordinando al Ministero e al dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo equa e sufficiente la previsione, contenuta nella sentenza del giudice ordinario, di interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, anche ai fini dell'art. 114, comma 4, c.p.a. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, fin d'ora, il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza della parte entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta e la valutazione della penalità di mora.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata; il TAR lo ha applicato al ricorso relativo al pagamento delle spese legali, già effettuato dall'Amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    “interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.”

    La previsione di interessi o rivalutazione contenuta nella sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta una misura equa e sufficiente, tale da non giustificare l'ulteriore applicazione della penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione e il termine dilatorio per l'esecuzione è decorso, la perdurante inerzia dell'Amministrazione giustifica l'accoglimento della domanda di ottemperanza e l'ordine di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte in caso di ulteriore inadempimento, individuandolo nel dirigente competente o in un funzionario da questi delegato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata quando la sentenza da eseguire prevede già interessi o rivalutazione per il periodo compreso tra la maturazione del diritto e il pagamento e tale meccanismo è ritenuto equo e sufficiente rispetto alla funzione coercitiva della misura prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.
  • Se, dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione esegue integralmente la prestazione oggetto della domanda, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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