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Sentenza

Sentenza n. 1716/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della scheda di valutazione dell’alunna -OMISSIS- datata -OMISSIS- nella parte in cui si legge che la stessa «è stata ammessa alla classe successiva» rilasciata dall’Istituto Comprensivo -OMISSIS-; - del verbale dello scrutinio, datato 9.06.2023, relativo all’anno scolastico 2022/2023 nella parte in cui si è deliberato la ammissione di -OMISSIS- al ciclo di istruzione successiva rilasciata dall’Istituto Comprensivo -OMISSIS-; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale quali le griglie valutazione dell’alunna nell’anno 2022/2023 rilasciata dall’Istituto Comprensivo -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202300893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ammissione della minore alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo, con successiva ammissione alla scuola secondaria di secondo grado; rilascio dell'attestato di credito formativo anziché del diploma

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituzione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la scheda di valutazione e il verbale di scrutinio dell'anno scolastico 2022/2023, sostenendo che la minore, affetta da disabilità, non avesse raggiunto gli obiettivi formativi previsti dal Piano Educativo Individualizzato per l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Ha dedotto che l'istituto scolastico avrebbe disatteso le indicazioni del personale sanitario, favorevole alla permanenza per un ulteriore anno nella scuola secondaria di primo grado per consolidare le competenze neuro-linguistiche. Nel corso del giudizio è stato chiarito che la minore aveva sostenuto soltanto le prime due prove scritte dell'Esame di Stato e non si era presentata alla prova differenziata di lingue straniere e al colloquio pluridisciplinare, né alle successive prove suppletive. La rappresentante aveva inoltre comunicato alla scuola di non essere interessata al diploma e aveva richiesto l'attestato di credito formativo. In sede di discussione orale ha poi sostenuto che l'interesse all'impugnazione risiedesse nel conseguimento del diploma, ai fini dell'accesso ai successivi percorsi scolastici. Il ricorso è stato inoltre ritenuto carente sul piano assertivo e probatorio, poiché non individuava profili di manifesta illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti nella valutazione tecnica degli organi scolastici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto di dubbia ammissibilità e procedibilità. La ricorrente aveva dichiarato in sede procedimentale di non volere il diploma e aveva rifiutato, di fatto, la partecipazione alle prove suppletive; non poteva quindi perseguire in giudizio l'utilità opposta, in applicazione del divieto di venire contra factum proprium quale corollario degli obblighi di buona fede e correttezza. Il giudice ha inoltre rilevato il contrasto tra l'interesse originario, diretto alla ripetizione dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, e quello prospettato in udienza, volto al conseguimento del diploma, nonché la possibile sopravvenuta carenza di interesse, essendo la minore già inserita con profitto nella scuola secondaria di secondo grado. Le censure sono state considerate inammissibili anche perché rivolte al merito della discrezionalità tecnica della Commissione d'Esame senza indicare anomalie macroscopiche né fornire adeguata prova. Nel merito, il TAR ha affermato che le valutazioni scolastiche sulle competenze necessarie al passaggio alla classe successiva sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. Le indicazioni della neuropsichiatra e della logopedista sull'opportunità di un ulteriore anno di frequenza non dimostravano l'erroneità della valutazione scolastica e non potevano sostituire l'apprezzamento degli organi didattici sulle competenze acquisite. Il rilascio dell'attestato di credito formativo è stato ritenuto conforme e necessitato dall'art. 11, comma 8, d.lgs. 62/2017, poiché la minore non aveva completato l'Esame di Stato e la rappresentante aveva dichiarato di non essere interessata al diploma. È stata respinta anche la richiesta formulata ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituita l'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 8, d.lgs. 62/2017

    Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

    La mancata presentazione alle prove d'esame da parte dell'alunna con disabilità comporta il rilascio dell'attestato di credito formativo, che consente comunque l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado; nel caso concreto la decisione della Commissione d'Esame è stata ritenuta conforme e necessitata.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Il dovere di buona fede e correttezza dell'amministrazione e dei soggetti coinvolti nel rapporto procedimentale impedisce di contraddire in giudizio un comportamento incompatibile precedentemente tenuto nel procedimento; il divieto di venire contra factum proprium opera anche nella fase giurisdizionale.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La domanda è stata respinta anche ai fini risarcitori prospettati in relazione all'eventuale utilità derivante dall'annullamento degli atti impugnati.

  • art. 49, comma 2, c.p.a.

    Il giudice può prescindere dall'assegnazione di un termine per la rinnovazione della notificazione quando il ricorso è manifestamente insuscettibile di accoglimento.

  • art. 2700 c.c.

    La relazione della Commissione d'Esame è stata considerata facente piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni rese davanti all'organo tecnico e della loro provenienza.

Massime di principio

  • Le valutazioni degli organi scolastici sull'acquisizione delle competenze necessarie per l'ammissione alla classe successiva o agli esami costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella didattica degli organi competenti.
  • Le indicazioni di operatori sanitari sull'opportunità di proseguire o ripetere un percorso scolastico non sostituiscono la valutazione degli organi scolastici circa il raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze, né dimostrano di per sé l'illegittimità dell'ammissione alla classe successiva.
  • La parte che, nel procedimento amministrativo, dichiara di non volere una determinata utilità e rifiuta gli atti necessari per conseguirla non può successivamente agire in giudizio per ottenere quella stessa utilità, quando la condotta processuale sia incompatibile con il precedente comportamento; il divieto di venire contra factum proprium opera quale corollario della buona fede e correttezza.
  • Per gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami conclusivi del primo ciclo, l'amministrazione deve rilasciare l'attestato di credito formativo previsto dall'art. 11, comma 8, d.lgs. 62/2017, che consente l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieScuolaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereBuona fede e correttezza della PALegittimazione e interesse a ricorrere

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