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Sentenza

Sentenza n. 495/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.

Giustizia amministrativa202502806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Pavia, che aveva riconosciuto al ricorrente euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'Amministrazione a corrispondere, per l'anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza soddisfare la pretesa né contrastarla adeguatamente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di eseguire la pronuncia entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori, gli oneri e gli interessi successivi nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il credito, la cui consistenza deriva dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni pubbliche dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 120 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato emessi dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri legali per verificare misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal titolo, senza che i conteggi del creditore siano definitivamente vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle norme del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza, ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito rimasto ineseguito: l'ammontare del credito deve essere ricavato dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali già eseguiti.
  • I conteggi presentati dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'amministrazione deve verificare misura e decorrenza delle somme dovute secondo il titolo e i parametri legali applicabili.
  • Prima di procedere al recupero coattivo di somme dovute in forza di un titolo esecutivo notificato, deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a un giudicato può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente competente nella gestione della relativa spesa; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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