Cassazione Penale, Ordinanza n. 12992/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che, in relazione a una condanna per abuso edilizio, ha rigettato la richiesta di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria. In concreto, la condanna era a tre mesi di arresto e a euro 10.900 di ammenda per edificazione abusiva in ampliamento di una precedente opera abusiva. Il ricorso deduceva violazione di legge in riferimento agli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, contestando il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto logica e conforme alla giurisprudenza la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'idoneità della sanzione sostitutiva pecuniaria a svolgere una funzione rieducativa e di prevenzione speciale, valorizzando le modalità della condotta, la gravità del fatto, la natura dell'intervento come ampliamento di un precedente abuso edilizio e i precedenti penali dell'imputato, anche per reati non di minima rilevanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 53 l. 689/1981
La sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione del giudice, che può negarla quando ritenga la sanzione sostitutiva inidonea alla funzione rieducativa e di prevenzione speciale.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena possono orientare la valutazione sulla sostituzione della pena, senza obbligo di esaminare analiticamente tutti i parametri, purché la motivazione tocchi gli aspetti decisivi.
art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001
Norma incriminatrice del reato edilizio oggetto della condanna, relativo all'esecuzione di interventi in assenza o difformità dal titolo abilitativo.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il giudice può fondare il diniego su una motivazione sintetica ma mirata, purché individui gli elementi ritenuti decisivi ai fini della prognosi di efficacia rieducativa e preventiva della sanzione.
- La valutazione sulla sostituzione della pena non richiede l'analisi di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente il riferimento motivato agli aspetti concretamente rilevanti del caso, quali gravità del fatto, modalità della condotta e precedenti penali.
- In presenza di un ampliamento di precedente abuso edilizio e di precedenti penali significativi, è legittimo escludere che la pena pecuniaria sostitutiva assolva adeguatamente la funzione di prevenzione speciale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare una valutazione discrezionale del giudice di merito sorretta da motivazione logica e conforme ai principi di legittimità.
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