Sentenza n. 7247/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3877/2024, depositata e resa pubblica il 03.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 32137/2023, passata in giudicato per mancata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2016/2017-2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, per cinque anni scolastici, condannando il Ministero alla relativa attivazione e al pagamento delle spese del giudizio ordinario. L'azione di ottemperanza è stata limitata all'attivazione della carta, con esclusione delle spese di lite. Il ricorrente ha inoltre chiesto, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il ricorso è stato notificato dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza costituente titolo esecutivo era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 3 aprile 2024 e tra tale notifica e la notifica del ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Poiché era pacifico che il giudicato non fosse stato eseguito, il Ministero è stato ordinato di attivare la Carta elettronica spettante al ricorrente per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha escluso la penalità di mora, valorizzando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Il commissario non ha diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114, comma 3, c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale persistente inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e l'avvio dell'azione esecutiva; il TAR ne ha verificato il rispetto quale condizione dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attivazione era stata riconosciuta dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono condizioni per la proponibilità dell'azione esecutiva.
- Quando è pacifica la mancata esecuzione di un giudicato amministrativo o ordinario avente ad oggetto un obbligo puntuale dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, specificando l'attività necessaria per dare attuazione al comando giudiziale.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nell'organo dirigenziale competente per materia, assegnandogli un termine ulteriore per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le obiettive difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano non appropriata la sua fissazione.
- L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non dà luogo a un compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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