Cassazione Penale, Sentenza n. 32125/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello per il dissequestro dell'autombulanza Renault targata CB502ZB, sottoposta a vincolo reale per mancanza dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'art. 193 R.D. 1265/1934 (TULS). Il ricorrente sostiene che il veicolo era adibito unicamente al trasporto sanitario non d'emergenza ("taxi sanitario"), senza erogazione di prestazioni mediche o diagnostiche, e denuncia violazione del principio di legalità penale (art. 2 c.p.) per un'asserita estensione della norma ai mezzi di mero trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che in sede di impugnazione di misure cautelari reali il controllo sia limitato alla verifica della compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, accertando la sommaria sussumibilità del fatto nel reato contestato. Il giudice a quo aveva riscontrato che l'ambulanza era dotata di defibrillatore e bombole di ossigeno, era impiegata nel trasporto di infermi dal pronto soccorso ed era fornita di barelle, organi di gestione delle chiamate e altre risorse organizzative; inoltre è stata richiamata la Circolare regionale che richiede l'autorizzazione anche per il mero trasporto. Dunque il veicolo poteva essere qualificato come struttura idonea a compiere atti diagnostico-terapeutici e soggetta all'autorizzazione ex art. 193 TULS. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
R.D. n.1265/1934, art. 193 (TULS)
nessuno possa aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico senza la speciale autorizzazione ...
La Corte interpreta la norma in funzione della finalità della struttura: non rileva la fissità o la mobilità, ma l'idoneità e la finalizzazione al compimento di atti diagnostico-terapeutici. Una struttura mobile (ambulanza) dotata di presidi e impiegata nel trasporto di infermi può rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 193.
Art. 325 cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso esclusivamente per violazione di legge; la Corte verifica la compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata senza anticipare la decisione di merito, accertando la sommaria sussumibilità del fatto.
Art. 2 cod. pen. (richiamato dal ricorrente)
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di legalità/riserva di legge nella fattispecie, la Corte non ha accolto l'eccezione: la norma penale è stata interpretata in senso coerente con la giurisprudenza che richiede la compiutezza di atti a rilevanza medica all'interno della struttura, e le evidenze sul veicolo indicavano tale idoneità.
Circolare Assessorato Regione Sicilia n. 6 del 17/04/2019
prevedendo, anche nel caso di servizio di mero trasporto di infermi, il preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria
La Circolare regionale è stata richiamata come elemento di riferimento operativo che disciplina le prestazioni svolte dalle ambulanze e prevede l'obbligo di autorizzazione anche per servizi di solo trasporto infermi; tale riferimento ha rafforzato la conclusione sulla necessità dell'autorizzazione.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 193 TULS non è decisiva la mobilità della struttura: ciò che conta è l'idoneità e la finalizzazione al compimento di atti diagnostico-terapeutici.
- Un'ambulanza che sia dotata di presidi medici (defibrillatore, ossigeno, barelle) o impiegata in servizi di collegamento con strutture sanitarie può essere ricondotta alla nozione di 'struttura sanitaria' e pertanto soggetta all'obbligo di autorizzazione sanitaria.
- In sede di riesame o di cassazione avverso sequestro preventivo la verifica è sommaria: è sufficiente che gli elementi a disposizione consentano la plausibile ricaduta del fatto nella fattispecie astratta di reato; non è richiesta la prova piena della violazione.
- La documentazione amministrativa e le disposizioni/regole regionali o circolari operative possono essere decisive per qualificare l'attività e per stabilire l'obbligo di autorizzazione anche quando si tratti di trasporto non emergenziale.
- Se si intende contestare un sequestro analogo, è strategico dimostrare in modo chiaro e documentato l'assenza di qualsiasi strumentazione o attività idonea a prestazioni diagnostico-terapeutiche e provare che il servizio erogato è limitato esclusivamente a mero trasporto non sanitario.
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