Sentenza n. 6/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - in parte qua, della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 del 18 maggio 2022, conosciuta a seguito della nota dell’AURI prot. n. 4789 del 20 maggio 2022, nonché dei relativi allegati, ossia: - dei singoli PEF TARI MTR-2 2022-2025 approvati per ciascuno dei Comuni del sub ambito 2; - della relazione di accompagnamento, nonché degli allegati di quest’ultima, ossia il report di analisi dei PEF elaborato dal Centro studi enti locali e i documenti di sintesi “Allegato alla relazione – PEF 2022-2025 MTR-2 ARERA”; - della deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 30 aprile 2022; - della deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 30 aprile 2022; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, ivi inclusi tutti i PEF dei singoli Comuni del sub ambito 2; quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 giugno 2023: - in parte qua, della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 in data 11 aprile 2023, conosciuta a seguito della nota dell’AURI prot. n. 3570 del 14 aprile 2023, nonché dei relativi allegati, ossia: - dei singoli PEF TARI MTR-2 2022-2025 approvati per ciascuno dei Comuni del sub ambito 2; - della relazione di accompagnamento, nonché dei documenti allegati o richiamati in quest’ultima, ossia gli eventuali report di analisi o relazioni dei PEF elaborati da REA s.r.l. e i documenti di sintesi “Prospetto riepilogativo del PEF 2023”, ancorché non conosciuti; - della deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 16 gennaio 2023; - della deliberazione del Consiglio direttivo n. 9 del 5 aprile 2023; - di tutti gli altri atti presupposti, connessi o conseguenti, ivi inclusi tutti i PEF dei singoli Comuni del sub ambito 2, nonché della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’AURI n. 2 del 18 maggio 2022, della deliberazione del Consiglio direttivo n. 15 del 30 aprile 2022 e della deliberazione del Consiglio direttivo n. 16 del 30 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni dell'AURI di validazione dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 e della relativa revisione infra-periodo, prima dell'approvazione da parte di ARERA
Esito
Favorevole al resistente (ente d'ambito)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la validazione, da parte dell'AURI, dei PEF TARI 2022-2025 dei Comuni del sub ambito 2 e la successiva revisione infra-periodo. Hanno dedotto, sia con il ricorso introduttivo sia con i motivi aggiunti, la mancata partecipazione al procedimento; l'omesso riconoscimento dei costi extra-cap; l'illegittima e irragionevole determinazione dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie; l'applicazione penalizzante dei fattori di sharing; l'omesso o parziale riconoscimento della componente CQ; il mancato riconoscimento di alcuni costi operativi incentivanti e dello scostamento COV relativo ai maggiori costi dell'emergenza COVID. Con riferimento ai motivi aggiunti, è stata inoltre contestata la rinuncia alla copertura di costi e la rimodulazione dei ricavi tra gestori operativi, deducendo carenza di potere, violazione della disciplina regolatoria e erroneità dei presupposti. L'AURI ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che le deliberazioni impugnate fossero atti meramente endoprocedimentali, destinati a essere sottoposti all'approvazione di ARERA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Il procedimento di determinazione tariffaria previsto dal MTR-2 ha struttura bifasica: il gestore predispone il PEF, l'ente territorialmente competente lo valida e lo trasmette ad ARERA, mentre ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione e approva il PEF, eventualmente con modifiche. La validazione dell'ente d'ambito, pur producendo effetti provvisori e consentendo l'applicazione interinale delle tariffe, non ha autonoma portata immediatamente lesiva, poiché resta subordinata alla successiva approvazione di ARERA. L'intervento dell'Autorità non è meramente formale o di controllo passivo, ma comporta una valutazione attiva e specialistica anche sull'equilibrio economico-finanziario e sull'efficienza della gestione. Le contestazioni relative alle modalità di validazione dei PEF investono quindi valutazioni ancora rimesse ad ARERA e non possono essere sottoposte anticipatamente al giudice. Il carattere provvisorio delle tariffe, l'utilizzo dei PEF per la determinazione della TARI comunale, l'eventuale ritardo di ARERA o la possibilità che singoli parametri siano rimessi alla responsabilità dell'ente territoriale non modificano tale conclusione. Il PEF ha natura unitaria e non è possibile frazionare il procedimento rendendo immediatamente impugnabili alcune determinazioni dell'ente territoriale e differendo altre alla fase di approvazione di ARERA. Le spese sono state compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 527, l. 205/2017
Attribuisce ad ARERA le funzioni di regolazione del ciclo dei rifiuti, compresa la predisposizione del metodo tariffario e l'approvazione delle tariffe definite dagli enti territorialmente competenti.
art. 3, commi 1 e 3, l.r. Umbria 11/2013
Qualifica l'AURI come soggetto tecnico di regolazione del servizio integrato dei rifiuti e le attribuisce le funzioni già esercitate dalle autorità d'ambito.
art. 7.1 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
Individua il gestore quale soggetto che predispone il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente.
art. 7.4 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
Gli organismi competenti (...) validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
Attribuisce agli organismi competenti la validazione e l'eventuale integrazione o modifica dei dati, nell'ambito della procedura preparatoria.
art. 7.5 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
Gli organismi competenti (...) assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità.
Prevede la trasmissione ad ARERA delle determinazioni e dei PEF elaborati dagli organismi competenti.
art. 7.7 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
L'Autorità (...) verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa (...) e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
Attribuisce ad ARERA una verifica complessiva e sostanziale di coerenza regolatoria, cui segue l'approvazione definitiva del PEF, eventualmente con modifiche.
art. 7.8 deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif
Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti.
Conferma la natura provvisoria e interinale delle determinazioni dell'ente territoriale, applicabili fino all'approvazione di ARERA.
art. 34, comma 2, c.p.a.
poteri amministrativi non ancora esercitati
È richiamato per escludere che il giudice possa anticipare il sindacato su valutazioni ancora rimesse all'esercizio del potere di ARERA.
Massime di principio
- Nel procedimento tariffario dei rifiuti disciplinato dal MTR-2, la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente costituisce un atto endoprocedimentale e non è immediatamente impugnabile, quando il PEF deve ancora essere sottoposto all'approvazione di ARERA.
- L'approvazione di ARERA non ha natura meramente formale o di controllo passivo: l'Autorità verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e può incidere sui costi e sull'equilibrio economico-finanziario della gestione.
- La provvisoria applicazione delle tariffe determinate dall'ente territorialmente competente, anche quando tali valori siano utilizzati dai Comuni per la TARI, non attribuisce alla validazione del PEF autonoma lesività, poiché l'effetto è destinato a essere sostituito o regolato dall'approvazione di ARERA e dagli eventuali conguagli.
- La natura unitaria del PEF e del procedimento di approvazione impedisce di frazionare il sindacato giurisdizionale rendendo immediatamente impugnabili singoli parametri o componenti della validazione locale prima dell'approvazione complessiva di ARERA.
- L'eventuale ritardo di ARERA nell'approvazione dei PEF non trasforma l'atto endoprocedimentale dell'ente territoriale in un provvedimento definitivamente lesivo; l'inerzia dell'Autorità può essere contestata mediante i rimedi contro il silenzio.
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