Sentenza n. 1852/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - certificato medico di revisione della patente di Guida rilasciato dalla Commissione Medico locale di -OMISSIS- – Azienda Usl Toscana Centro – del -OMISSIS- – nella parte in cui è stata confermata la validità del titolo abilitante alla guida per anni uno; - provvedimento con cui la Motorizzazione Civile di Firenze, confermando il giudizio espresso dalla CML, ha rinnovato, in data -OMISSIS-, la validità della patente per anni uno nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a. Non ha esaminato nel merito la legittimità della durata annuale dell’idoneità alla guida e del conseguente rinnovo della patente. Spese compensate, conformemente alla richiesta di tutte le parti.
Atto impugnato: Certificato della Commissione Medica Locale che aveva giudicato il ricorrente idoneo alla guida per un anno e conseguente rinnovo della patente da parte della Motorizzazione Civile di Firenze per la stessa durata
Esito
La controversia
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del certificato medico della Commissione Medica Locale e del conseguente provvedimento della Motorizzazione Civile di Firenze, nella parte in cui la patente era stata rinnovata per un anno anziché per dieci anni, durata indicata come prevista dall’art. 126 del Codice della strada. Il testo non specifica ulteriori motivi di censura. Con atto sottoscritto congiuntamente dalle parti e depositato il 29 luglio 2026, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 settembre 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87 comma IV-bis c.p.a., deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) del c.p.a.;
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso, posto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 settembre 2026, celebrata ai sensi dell’art. 87 comma IV-bis c.p.a., deve essere dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35 comma 2 lettera c) del c.p.a.;
La sentenza dà atto che il ricorso è stato posto in decisione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato celebrata secondo il rito previsto dalla disposizione; il testo non ricava da essa ulteriori conseguenze sostanziali.
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