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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39378/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale relative alla recidiva annotate ai n.11 e n.12, riferite a due sentenze di patteggiamento del 7 luglio 2014; il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo che la recidiva fosse stata correttamente contestata e non esclusa in sede di merito e che precedenti condanne (Tribunale di Sanremo 25/10/2002) impedissero la cancellazione

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che dalle sentenze di patteggiamento del 7 luglio 2014 emergesse l'esclusione implicita della recidiva (anche perché i fatti erano stati ricondotti alla continuità con il reato di truffa per il quale il Gip di Parma del 10/10/2012 aveva già escluso la recidiva per esito positivo dell'affidamento in prova). La Corte ha puntualizzato che, nel rito del patteggiamento, l'accordo ratificato dal giudice può implicare l'esclusione della recidiva e che il giudice dell'esecuzione non può desumere la recidiva dal solo certificato o dai precedenti senza un accertamento in sede di cognizione. Ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena ratifica l'accordo tra le parti e può implicitamente comprendere l'esclusione della recidiva se non risulta un aumento di pena illegale

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nel dispositivo delle sentenze di patteggiamento come riferimento alle equivalenze tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il riferimento concernesse l'aggravante del danno di rilevante gravità e non la recidiva

  • art. 172, comma 7, cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sul ruolo del giudice dell'esecuzione: la recidiva non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione basandosi unicamente sui precedenti nel casellario senza un accertamento in sede di cognizione

Massime di principio

  • Nel rito del patteggiamento l'accordo tra le parti, una volta ratificato dal giudice, può comportare implicitamente l'esclusione della recidiva se non si traduce in un aumento di pena; tale esclusione non sempre richiede una motivazione esplicita
  • La recidiva non è un mero status desumibile dal certificato del casellario: per produrre effetti penali deve essere regolarmente contestata e accertata in sede di cognizione
  • Il giudice dell'esecuzione non può integrare o desumere autonomamente l'operatività della recidiva basandosi solo sui precedenti contenuti nel casellario giudiziale
  • Nei casi di patteggiamento, la formulazione del dispositivo e l'identità della pena tra coimputati (nonostante contestazioni diverse) possono costituire indice rilevante dell'esclusione implicita di aggravanti come la recidiva
  • In situazioni analoghe è utile produrre e sottolineare nei ricorsi la documentazione che evidenzi accordi, esclusioni già operate in sedi precedenti (es. affidamento in prova positivo) e la piana lettura dei dispositivi sentenziali per dimostrare l'esclusione della recidiva

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