Cassazione Penale, Sentenza n. 39378/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di cancellazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale relative alla recidiva annotate ai n.11 e n.12, riferite a due sentenze di patteggiamento del 7 luglio 2014; il Tribunale aveva respinto l'istanza ritenendo che la recidiva fosse stata correttamente contestata e non esclusa in sede di merito e che precedenti condanne (Tribunale di Sanremo 25/10/2002) impedissero la cancellazione
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che dalle sentenze di patteggiamento del 7 luglio 2014 emergesse l'esclusione implicita della recidiva (anche perché i fatti erano stati ricondotti alla continuità con il reato di truffa per il quale il Gip di Parma del 10/10/2012 aveva già escluso la recidiva per esito positivo dell'affidamento in prova). La Corte ha puntualizzato che, nel rito del patteggiamento, l'accordo ratificato dal giudice può implicare l'esclusione della recidiva e che il giudice dell'esecuzione non può desumere la recidiva dal solo certificato o dai precedenti senza un accertamento in sede di cognizione. Ordinanza impugnata annullata con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo giudizio conforme ai principi enunciati
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza di applicazione della pena ratifica l'accordo tra le parti e può implicitamente comprendere l'esclusione della recidiva se non risulta un aumento di pena illegale
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nel dispositivo delle sentenze di patteggiamento come riferimento alle equivalenze tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che il riferimento concernesse l'aggravante del danno di rilevante gravità e non la recidiva
art. 172, comma 7, cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sul ruolo del giudice dell'esecuzione: la recidiva non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione basandosi unicamente sui precedenti nel casellario senza un accertamento in sede di cognizione
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento l'accordo tra le parti, una volta ratificato dal giudice, può comportare implicitamente l'esclusione della recidiva se non si traduce in un aumento di pena; tale esclusione non sempre richiede una motivazione esplicita
- La recidiva non è un mero status desumibile dal certificato del casellario: per produrre effetti penali deve essere regolarmente contestata e accertata in sede di cognizione
- Il giudice dell'esecuzione non può integrare o desumere autonomamente l'operatività della recidiva basandosi solo sui precedenti contenuti nel casellario giudiziale
- Nei casi di patteggiamento, la formulazione del dispositivo e l'identità della pena tra coimputati (nonostante contestazioni diverse) possono costituire indice rilevante dell'esclusione implicita di aggravanti come la recidiva
- In situazioni analoghe è utile produrre e sottolineare nei ricorsi la documentazione che evidenzi accordi, esclusioni già operate in sedi precedenti (es. affidamento in prova positivo) e la piana lettura dei dispositivi sentenziali per dimostrare l'esclusione della recidiva
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