Ordinanza n. 156/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare, per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato il 2 febbraio 2026: - della determinazione dirigenziale dell’ASL di Bari n. 0010903 del 19.12.2025, comunicata a mezzo PEC in data 30.12.2025, con oggetto “Procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei bar e punto ristoro mediante distributori automatici presso le strutture Ospedaliere e Presidi dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari - Aggiudicazione”, limitatamente al Lotto di gara n. 4 (CIG: B441054452); - dei sottesi verbali di gara e, in particolare, di quello del 7 ottobre 2025, sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente e in relazione al predetto Lotto di gara; - di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché sconosciuti, in quanto lesivi e sempre nei limiti dell’interesse del costituendo RTI ricorrente; nonché per l’accertamento, ex art. 116 c.p.a., del diritto della ricorrente ad avere accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, a copia integrale della documentazione richiesta all’ASL di Bari con l’istanza di accesso formulata in data 27 ottobre 2026 e oggetto di parziale riscontro in data 2 dicembre 2026, con condanna all’esibizione dei documenti richiesti; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2026, oltre all’annullamento degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo: per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad avere accesso, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, a copia integrale della Relazione tecnica allegata all’offerta tecnica formulata da Ladisa s.p.a., allo stato esibita dalla ASL in maniera parziale e oscurata, con condanna all’esibizione integrale dell’indicato documento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto n. 4 della procedura aperta telematica per la concessione del servizio di gestione dei bar e dei punti ristoro mediante distributori automatici presso strutture dell’ASL di Bari, con i relativi verbali, nonché parziale diniego o oscuramento della documentazione richiesta in accesso
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti, in proprio e quali componenti di un costituendo RTI, hanno impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 4 della procedura di gara in favore di Ladisa s.r.l., chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti hanno inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’accesso integrale alla documentazione di gara richiesta all’ASL, in particolare alla relazione tecnica allegata all’offerta dell’aggiudicataria, che era stata ostesa solo parzialmente e con oscuramenti. Nella fase cautelare il Tribunale ha rilevato profili di genericità delle censure, verosimilmente connessi all’esigenza di acquisire preventivamente la documentazione ostensiva. Ha inoltre considerato che la domanda cautelare non dimostrava alcun pregiudizio grave e irreparabile, anche in ragione della durata quinquennale dell’appalto.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile e accordando prevalenza al celere svolgimento della procedura di gara, in applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. n. 36/2023 e della disciplina acceleratoria dell’art. 120, comma 10, c.p.a. La decisione non definisce il merito dell’impugnazione dell’aggiudicazione né l’istanza di accesso. Per quest’ultima è stata fissata una camera di consiglio al 12 maggio 2026. In vista di tale udienza, l’ASL è stata onerata di depositare la documentazione già rilasciata, le determinazioni assunte e ogni ulteriore documento utile a verificare le specifiche esigenze di tutela eventualmente riferite a segreti tecnici e commerciali, nonché la motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente prevista dall’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. È stata inoltre fissata l’udienza pubblica di merito al 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente la trattazione in corso di causa della domanda di accesso agli atti; nel caso concreto la relativa decisione è stata differita a una successiva camera di consiglio, previa acquisizione di documentazione istruttoria.
art. 1 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato quale fondamento del principio che impone di accordare preferenza al celere svolgimento della procedura di gara nella valutazione cautelare.
art. 120, comma 10, c.p.a.
È richiamato per la disciplina acceleratoria del contenzioso relativo alle procedure di affidamento e per giustificare la preferenza per la prosecuzione celere della gara.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente
La tutela dei segreti tecnici e commerciali che giustifica limitazioni all’accesso deve essere collegata a una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente; l’amministrazione deve depositare gli atti utili a verificarne la concreta sussistenza.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione degli atti di gara deve essere respinta quando non sia dimostrato il periculum in mora, anche se il ricorrente prospetta censure da approfondire mediante un’istanza di accesso agli atti.
- La durata quinquennale dell’affidamento può escludere, in assenza di ulteriori elementi concreti, l’irreparabilità del pregiudizio derivante dalla prosecuzione della procedura o dall’esecuzione dell’aggiudicazione.
- Nella valutazione cautelare relativa a una gara pubblica, l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile consente di accordare prevalenza al celere svolgimento della procedura, in applicazione dei principi del d.lgs. n. 36/2023 e del rito accelerato previsto dall’art. 120 c.p.a.
- Quando la domanda di accesso alla documentazione dell’aggiudicataria riguarda parti oscurate per asseriti segreti tecnici e commerciali, l’amministrazione deve produrre le proprie determinazioni, la documentazione ostesa e la motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente che giustifica la limitazione, così da consentire al giudice di verificarne la specificità e la fondatezza.
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