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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6537/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per peculato: era loro contestata l'appropriazione di somme destinate al rimborso di spese dei gruppi consiliari (ristorazione, trasporti, missioni, cancelleria ecc.) per finalità personali o politiche non istituzionali. Gli argomenti di ricorso denunciavano: (i) illegittima interpretazione della legge regionale n. 38/1990 che, secondo i ricorrenti, avrebbe legittimato spese per iniziative politiche e di raccordo; (ii) mancato esame dell'elemento soggettivo e della buona fede in presenza di apparato di controllo e di normativa permissiva; (iii) vizi di motivazione e uso di presunzioni nella valutazione delle giustificazioni contabili e delle intercettazioni; (iv) contestazione del momento consumativo dei reati per mancata approvazione dei rendiconti da parte del gruppo

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la questione della "configurabilità" astratta del peculato rispetto all'impiego dei fondi dei gruppi consiliari fosse già stata decisa nella precedente sentenza rescindente e non fosse devoluta alla Corte d'appello nel giudizio di rinvio (quindi soggetta a giudicato). Le doglianze residue, riguardanti l'elemento soggettivo e la valutazione delle singole voci di spesa, sono state giudicate come richieste di mera rivalutazione delle prove e della persuasività motivazionale, cioè non ammissibili in Cassazione se non indicate come vizi manifesti, illogicità o contraddizioni determinanti. La Cassazione ha quindi confermato l'impianto motivazionale della Corte territoriale che aveva rilevato genericità e confusione nella documentazione, duplicazioni, scontrini non idonei a comprovare finalità istituzionali, intercettazioni indicative della consapevolezza dell'illecito uso dei fondi. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione alle parti civili delle spese liquidate in complessivi euro 3.510,00

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    La Corte ha ribadito che l'utilizzo per fini personali di somme anticipate dall'Ente e destinate ai gruppi consiliari integra il reato di peculato; l'occultamento mediante documentazione falsa o generica rafforza la configurazione del reato

  • legge regionale Liguria n. 38/1990

    La Corte ha ritenuto che le previsioni della legge regionale, all'epoca vigenti, non giustificassero le spese contestate: la normativa non autorizzava l'impiego dei fondi per spese aventi natura personale o esclusivamente politica e non fornite di giustificazioni dettagliate

  • art. 628 comma 2 cod. proc. pen.

    Applicato per escludere l'esame di censure attinenti a questioni non devolute alla Corte d'appello dal giudice di rinvio: le doglianze sulla configurabilità del peculato rispetto alla normativa regionale sono inammissibili perché gia' decise nella sentenza rescindente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la statuizione sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende

  • artt. 623 e 627 cod. proc. pen. (richiamati dai ricorrenti)

    Richiamati in motivi di ricorso (riguardo ad onere e sindacato sulle indagini dell'elemento soggettivo e su vizi di motivazione), ma la Corte ha ritenuto le censure come tentativo di rimescolare la valutazione probatoria e non come rilevanti vizi di motivazione o di diritto suscettibili di controllo in Cassazione

Massime di principio

  • I fondi erogati ai gruppi consiliari hanno natura pubblicistica e sono destinati a finalità istituzionali: impieghi per iniziative di partito o per interessi personali possono integrare peculato
  • Se la Cassazione, in una precedente decisione, ha gia' ritenuto configurabile il reato, tale questione non puo' essere riaperta nel giudizio di rinvio e è coperta da giudicato; il rimedio in Cassazione contro la motivazione ha limiti stringenti
  • Per contestare l'elemento soggettivo (assenza di coscienza dell'illiceità) il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino ambiguità normativa o reale impossibilità di conoscere l'illiceità; la sola esistenza di un apparato di controllo a posteriori non assicura la buona fede se emergono intercettazioni o comportamenti indicativi di consapevolezza
  • In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione delle prove: le censure devono evidenziare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddizioni tali da incidere sulla decisione
  • La documentazione contabile deve essere rigorosa: scontrini generici, mancanza di indicazione dei partecipanti/occasione, duplicazioni o frazionamento artificioso dei giustificativi sono elementi che giustificano la valutazione di illiceità delle spese

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