Cassazione Penale, Sentenza n. 6537/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per peculato: era loro contestata l'appropriazione di somme destinate al rimborso di spese dei gruppi consiliari (ristorazione, trasporti, missioni, cancelleria ecc.) per finalità personali o politiche non istituzionali. Gli argomenti di ricorso denunciavano: (i) illegittima interpretazione della legge regionale n. 38/1990 che, secondo i ricorrenti, avrebbe legittimato spese per iniziative politiche e di raccordo; (ii) mancato esame dell'elemento soggettivo e della buona fede in presenza di apparato di controllo e di normativa permissiva; (iii) vizi di motivazione e uso di presunzioni nella valutazione delle giustificazioni contabili e delle intercettazioni; (iv) contestazione del momento consumativo dei reati per mancata approvazione dei rendiconti da parte del gruppo
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la questione della "configurabilità" astratta del peculato rispetto all'impiego dei fondi dei gruppi consiliari fosse già stata decisa nella precedente sentenza rescindente e non fosse devoluta alla Corte d'appello nel giudizio di rinvio (quindi soggetta a giudicato). Le doglianze residue, riguardanti l'elemento soggettivo e la valutazione delle singole voci di spesa, sono state giudicate come richieste di mera rivalutazione delle prove e della persuasività motivazionale, cioè non ammissibili in Cassazione se non indicate come vizi manifesti, illogicità o contraddizioni determinanti. La Cassazione ha quindi confermato l'impianto motivazionale della Corte territoriale che aveva rilevato genericità e confusione nella documentazione, duplicazioni, scontrini non idonei a comprovare finalità istituzionali, intercettazioni indicative della consapevolezza dell'illecito uso dei fondi. Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione alle parti civili delle spese liquidate in complessivi euro 3.510,00
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
La Corte ha ribadito che l'utilizzo per fini personali di somme anticipate dall'Ente e destinate ai gruppi consiliari integra il reato di peculato; l'occultamento mediante documentazione falsa o generica rafforza la configurazione del reato
legge regionale Liguria n. 38/1990
La Corte ha ritenuto che le previsioni della legge regionale, all'epoca vigenti, non giustificassero le spese contestate: la normativa non autorizzava l'impiego dei fondi per spese aventi natura personale o esclusivamente politica e non fornite di giustificazioni dettagliate
art. 628 comma 2 cod. proc. pen.
Applicato per escludere l'esame di censure attinenti a questioni non devolute alla Corte d'appello dal giudice di rinvio: le doglianze sulla configurabilità del peculato rispetto alla normativa regionale sono inammissibili perché gia' decise nella sentenza rescindente
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per la statuizione sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
artt. 623 e 627 cod. proc. pen. (richiamati dai ricorrenti)
Richiamati in motivi di ricorso (riguardo ad onere e sindacato sulle indagini dell'elemento soggettivo e su vizi di motivazione), ma la Corte ha ritenuto le censure come tentativo di rimescolare la valutazione probatoria e non come rilevanti vizi di motivazione o di diritto suscettibili di controllo in Cassazione
Massime di principio
- I fondi erogati ai gruppi consiliari hanno natura pubblicistica e sono destinati a finalità istituzionali: impieghi per iniziative di partito o per interessi personali possono integrare peculato
- Se la Cassazione, in una precedente decisione, ha gia' ritenuto configurabile il reato, tale questione non puo' essere riaperta nel giudizio di rinvio e è coperta da giudicato; il rimedio in Cassazione contro la motivazione ha limiti stringenti
- Per contestare l'elemento soggettivo (assenza di coscienza dell'illiceità) il ricorrente deve fornire elementi concreti che dimostrino ambiguità normativa o reale impossibilità di conoscere l'illiceità; la sola esistenza di un apparato di controllo a posteriori non assicura la buona fede se emergono intercettazioni o comportamenti indicativi di consapevolezza
- In Cassazione non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione delle prove: le censure devono evidenziare vizi di motivazione manifesti, illogicità o contraddizioni tali da incidere sulla decisione
- La documentazione contabile deve essere rigorosa: scontrini generici, mancanza di indicazione dei partecipanti/occasione, duplicazioni o frazionamento artificioso dei giustificativi sono elementi che giustificano la valutazione di illiceità delle spese
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