Sentenza del 17/10/2019 n. 5793 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Cessione di terreno a titolo oneroso suscettibile di utilizzo edificatorio - Plusvalenza - Redditi diversi - Tassazione separata - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a tassazione separata, ai fini IRPEF, della plusvalenza realizzata mediante la cessione onerosa di un terreno. La questione interpretativa consiste nello stabilire se la disciplina dei redditi diversi prevista dal d.P.R. n. 917/1986 si applichi anche ai terreni già edificati oppure soltanto ai terreni non edificati che, al momento della cessione, siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
La decisione
La sentenza richiama l'orientamento secondo cui la tassazione separata riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria al momento della cessione. La disciplina non si applica invece ai terreni già edificati, poiché la cessione di tali beni non può essere qualificata come cessione di un terreno oggetto di mera potenzialità edificatoria. Il testo fornito non indica espressamente il dispositivo né le parti processuali; pertanto, non è possibile ricostruire con certezza l'esito formale del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
La disciplina dei redditi diversi comprende le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La norma si riferisce ai terreni non ancora edificati ma dotati di potenzialità edificatoria concreta secondo la disciplina urbanistica vigente al momento della vendita. Non comprende, secondo l'orientamento richiamato, i terreni già edificati.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza immobiliare rientri nella disciplina dei redditi diversi occorre verificare la natura del bene al momento della cessione e la sua qualificazione urbanistica vigente in quella data.
- La mera edificabilità potenziale del terreno può rilevare ai fini fiscali, purché risulti dagli strumenti urbanistici applicabili al momento della vendita.
- Un terreno già edificato non dovrebbe essere trattato, ai fini di questa specifica disciplina, come semplice terreno suscettibile di edificazione: la presenza dell'edificio esclude la qualificazione fondata sulla sola potenzialità edificatoria.
- La sentenza richiamata non consente di determinare con certezza chi abbia formalmente vinto il giudizio, perché il testo non indica né le parti né il dispositivo; l'indicazione del vincitore è quindi necessariamente presuntiva.
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