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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37660/2024 del 14/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per fatti avvenuti il 10/06/2020: il ricorrente contestava (1) la motivazione circa qualità e quantità della sostanza sequestrata, per una presunta discrepanza tra il numero di involucri sequestrati e quelli analizzati dal laboratorio; (2) la mancata riqualificazione del fatto come illecito amministrativo ex art. 75 (acquisto/consumo di gruppo), deducendo che la detenzione poteva essere per consumo personale o in gruppo; (3) il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, in quanto aveva fornito nominativo e numero di telefono del cedente; (4) l'omessa pronuncia motivata sulla causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

Il ricorso in Cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: (i) la natura di cocaina è stata adeguatamente accertata anche tramite narcotest e dalle dichiarazioni dell'imputato, per cui l'esatta percentuale di principio attivo non era rilevante dopo la derubricazione al comma 5 dell'art. 73; la discrepanza nel conteggio degli involucri non ha viziato la motivazione, essendo la contestazione riferita a 9 involucri e gli operatori di polizia giudiziaria avevano distinto i diversi reperti; (ii) la finalità di spaccio è stata provata dalla totalità degli indici (divisione in dosi, presenza di due bilancini, modalità di occultamento), sicché non è sufficiente il solo dato quantitativo o asserzioni generiche di acquisto per consumo di gruppo; (iii) l'attenuante del ravvedimento è stata legittimamente esclusa poiché le informazioni fornite (numero disattivato) non erano oggettivamente utili per neutralizzare l'attività delittuosa; (iv) la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità è stata implicitamente rigettata dalla Corte, dato che la pena definitiva era ben al di sopra del minimo edittale e la motivazione d'appello richiamava elementi che escludono la minima offensività. Conseguentemente la sentenza di condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese, ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1032 a euro 10.329

    La Corte ha applicato il comma 5 per la detenzione con finalità di spaccio; ha ritenuto che, una volta accertata la natura stupefacente (anche tramite narcotest), non fosse necessaria la prova peritale dell'esatta percentuale di principio attivo ai fini della qualificazione al comma 5, purché il giudice motivi sugli elementi sintomatici della finalità di spaccio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 75

    La norma sull'illecito amministrativo per uso personale o consumo di gruppo non è automaticamente applicabile: la Corte ha richiamato che l'acquisto e la detenzione per consumo di gruppo sono non punibili penalmente solo se sin dall'inizio è certa l'identità e la volontà dei partecipanti e le modalità lo dimostrano; nel caso concreto gli elementi probatori hanno smentito tale ricostruzione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 7

    L'attenuante del ravvedimento operoso richiede che l'imputato offra elementi oggettivamente utili a neutralizzare l'attività delittuosa; la mera indicazione di un numero di telefono già disattivato non è sufficiente

  • Codice penale, art. 131-bis

    La valutazione della speciale tenuità richiede motivazione sul grado di offensività e sulle forme di estrinsecazione del comportamento; la Corte ha ritenuto che, implicitamente, la struttura argomentativa e la determinazione della pena confermata escludessero la tenuità

  • Codice penale, art. 133, comma 1

    I criteri per valutare la tenuità dell'offesa (ai fini dell'art. 131-bis) devono essere considerati dal giudice e possono essere richiamati selettivamente; nel caso la Corte ha ritenuto che gli elementi presi in considerazione escludessero la tenuità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha disposto la condanna alle spese processuali prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Il narcotest, se supportato da motivazione adeguata e non contestato dall'imputato, può essere sufficiente a provare la natura stupefacente della sostanza senza necessità di perizia chimica completa, salvo casi in cui sia rilevante la percentuale di principio attivo per l'inquadramento giuridico
  • La mera quantità di droga superiore ai limiti tabellari non determina automaticamente la destinazione allo spaccio: l'onere di provare la finalità di cessione resta in capo all'accusa e richiede una valutazione complessiva degli indici (divisione in dosi, strumenti di pesatura, modalità di occultamento, comportamento dell'imputato)
  • L'acquisto per consumo di gruppo può integrare l'illecito amministrativo (art. 75) solo se è dimostrabile con chiarezza che sin dall'inizio la detenzione era per il consumo comune e con identità e volontà degli altri partecipanti; assenze probatorie o indici contrari legittimano la qualificazione penale
  • Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73 comma 7 d.P.R. 309/90 è necessario fornire informazioni concretamente utili alle indagini; segnalazioni incomplete o non verificabili non sono idonee
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione: il giudice può rigettarla esplicitamente o implicitamente se la valutazione complessiva della gravità e della pena non è compatibile con la tenuità
  • Discrepanze formali tra verbali, repertazione e relazione di laboratorio non annullano automaticamente la prova se il giudice ha adeguatamente spiegato la ricostruzione dei reperti e la loro utilizzazione nel capo di imputazione

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