Sentenza n. 973/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensiva del diniego del permesso di soggiorno a seguito di procedura di emersione ex art. 103, c. 1, del D.L. n. 34/2020, notificato in data 11/04/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno richiesto nell’ambito della procedura di emersione ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, motivato dalla segnalazione Schengen inserita dalla Francia nel SIS
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto e la violazione del diritto di difesa. Ha inoltre contestato il diniego per difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, poiché fondato esclusivamente sull’esistenza di una segnalazione Schengen di inammissibilità, senza consultazione dell’autorità francese segnalante, senza accertamento delle ragioni concrete della segnalazione, senza valutazione individuale della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica e senza bilanciamento con il principio di non refoulement, i divieti derivanti dall’art. 3 CEDU, il diritto alla salute e la vita familiare. La segnalazione era stata inserita dopo la presentazione dell’istanza di emersione e dopo pareri positivi della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, nonché dopo la convocazione delle parti in Prefettura per il rilascio del modello 209.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato che il provvedimento si fondava soltanto sulla segnalazione Schengen, senza chiarire se essa derivasse dal solo ingresso o soggiorno irregolare in Francia oppure da fatti più gravi, eventualmente indicativi di pericolosità sociale. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, l’automatismo ostativo della segnalazione non è legittimo quando la segnalazione riguarda il solo mancato rispetto delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno: l’amministrazione deve effettuare una valutazione individuale e concreta, acquisire le informazioni necessarie, attivare ove occorra la consultazione con lo Stato segnalante e ponderare le esigenze di sicurezza con la vita privata e familiare dello straniero. Il diniego è risultato altresì carente sotto il profilo del contraddittorio procedimentale, poiché la generica indicazione della segnalazione non consentiva una partecipazione effettiva, anche considerando la precedente positiva evoluzione della procedura di emersione. Il TAR ha precisato di non poter ordinare il rilascio di uno specifico titolo di soggiorno, poiché la relativa domanda era stata formulata genericamente e non rientrava nell’oggetto delle questioni dedotte. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza, al momento del ricorso, di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione e regolarizzazione del lavoro irregolare sulla quale era stata presentata l’istanza del ricorrente.
art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno
La Corte costituzionale ne ha dichiarato la parziale illegittimità, escludendo l’automatismo ostativo della segnalazione Schengen nei casi in cui essa riguardi soltanto violazioni delle regole di ingresso e soggiorno.
art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
Richiede, secondo il giudice, l’attivazione della consultazione con lo Stato segnalante quando necessaria per acquisire le informazioni utili alla decisione sul soggiorno.
art. 96, comma 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
È richiamato per distinguere le segnalazioni derivanti da mera irregolarità in materia di ingresso o soggiorno da quelle fondate su fatti criminosi o ulteriori ragioni indicative di pericolosità.
art. 21 del regolamento (UE) 2018/1861
Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS
La segnalazione SIS deve essere adeguata, pertinente e rilevante rispetto al caso concreto.
art. 24 del regolamento (UE) 2018/1861
alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali […] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno
La valutazione della minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica deve essere individuale e considerare le circostanze personali e le conseguenze del diniego.
art. 27 del regolamento (UE) 2018/1861
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio.
Lo Stato membro che esamina il rilascio del titolo deve consultare lo Stato segnalante, considerare le ragioni della segnalazione e svolgere una propria valutazione concreta; la decisione finale spetta allo Stato membro di rilascio.
art. 3 CEDU
È richiamato quale parametro di tutela da bilanciare con le esigenze di sicurezza e controllo dell’immigrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- La segnalazione Schengen non determina automaticamente il rigetto di una domanda di regolarizzazione o di rilascio di un permesso di soggiorno quando risulti riferita al solo mancato rispetto delle norme nazionali sull’ingresso o sul soggiorno; l’amministrazione deve verificare in concreto la pericolosità dello straniero.
- Prima di decidere sul rilascio o sulla proroga di un titolo di soggiorno in presenza di una segnalazione Schengen, l’amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie, consultare ove occorra lo Stato segnalante e considerare le ragioni della segnalazione, le circostanze personali e ogni concreta minaccia per l’ordine o la sicurezza pubblica.
- Un diniego fondato su una segnalazione Schengen è illegittimo se non indica le ragioni concrete della segnalazione e non consente di distinguere tra una mera violazione della disciplina sull’ingresso o soggiorno e fatti ulteriori, eventualmente criminosi o sintomatici di pericolosità sociale.
- La decisione sulla domanda di soggiorno richiede il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica nello spazio Schengen e i diritti fondamentali dello straniero, compresi la vita privata e familiare e le altre esigenze personali rilevanti.
- La mera indicazione generica dell’esistenza di una segnalazione Schengen può non soddisfare le esigenze di partecipazione procedimentale quando non consenta all’interessato di conoscere e contestare le ragioni sostanziali poste a fondamento del diniego.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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