Cassazione Civile, Ordinanza n. 19319/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, la quale aveva annullato un avviso di accertamento per l'anno 2004 relativo a maggiori IRES, IVA e IRAP. L'accertamento era fondato su due nuclei contestativi: da un lato, la deducibilità di costi ritenuti non documentati, per i quali la società aveva denunciato il furto della documentazione contabile; dall'altro, la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti e dell'uso fraudolento del reverse charge mediante interposizione di soggetti terzi ritenuti fittizi. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla perdita incolpevole dei documenti, sostenendo che il furto non esonerasse la contribuente dal tentativo di ricostruire le fatture e i documenti presso i fornitori; 2) omesso esame di fatti decisivi, in via subordinata, sui medesimi profili; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR aveva riferito la decisione a soggetti diversi da quelli effettivamente contestati nell'anno d'imposta in discussione e aveva richiamato circostanze non pertinenti; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione dei soggetti interposti indicati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il giudizio della CTR sui costi asseritamente non documentati e ha affermato che lo smarrimento o il furto della contabilità non esonera il contribuente dall'onere della prova, potendo al più consentire il ricorso a prova testimoniale o presuntiva se sia dimostrata l'incolpevole impossibilità di ricostruire i documenti. Ha inoltre ravvisato una motivazione meramente apparente della sentenza impugnata sul tema delle operazioni soggettivamente inesistenti, perché la CTR aveva fatto riferimento a soggetti diversi da quelli oggetto della contestazione per il 2004, rendendo impossibile comprendere il percorso logico della decisione. Sono stati pertanto accolti il primo e il terzo motivo, assorbiti il secondo e il quarto, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Nel giudizio tributario di cassazione, l'eccezione di inammissibilità per mancata localizzazione dei documenti è stata respinta perché formulata in modo generico e non idoneo a colpire l'intero ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Non sussiste l'onere di produzione del fascicolo di parte quando esso è già acquisito al fascicolo d'ufficio del processo tributario, salvo restituzione irrituale del fascicolo alla parte.
art. 369, terzo comma, c.p.c.
Il fascicolo di parte del processo tributario, se richiesto, è già acquisito al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte di cassazione.
art. 109, comma 5, TUIR
Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione che aveva escluso l'onere di ricostruire la documentazione mancante ai fini della deducibilità dei costi.
art. 2697 c.c.
La perdita incolpevole dei documenti non trasferisce all'Ufficio l'onere della prova; il contribuente resta onerato della dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa deduzione.
art. 2724, n. 3, c.c.
La perdita incolpevole del documento non esonera dalla prova, ma consente il ricorso a prova testimoniale o per presunzioni, in deroga ai limiti ordinari.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per censurare la violazione delle regole sulla prova in caso di documentazione contabile sottratta o perduta e per la deducibilità dei costi.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di omesso esame di fatti decisivi è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per lamentare il mancato esame di soggetti interposti che sarebbero stati invece centrali nella contestazione fiscale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, mancante, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
La motivazione apparente integra nullità anche nel processo tributario.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
Massime di principio
- Lo smarrimento o il furto della documentazione contabile non esonera il contribuente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della deduzione fiscale; esso consente soltanto, se sia dimostrata l'incolpevole impossibilità di ricostruire i documenti, l'utilizzo di prova testimoniale o presuntiva nei limiti di legge.
- La perdita dei documenti è rilevante solo se il contribuente dimostri in concreto di essersi trovato nell'impossibilità non colpevole di recuperarne copia o di ricostruirne il contenuto; non basta un'affermazione astratta di impossibilità.
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e rende impossibile il controllo di legittimità.
- La motivazione che si riferisca a soggetti o circostanze diverse da quelli effettivamente contestati non soddisfa il minimo costituzionale e determina nullità della sentenza per motivazione solo apparente.
- Nel processo tributario, il ricorrente per cassazione non è tenuto a produrre nuovamente il proprio fascicolo di parte quando esso sia già acquisito al fascicolo d'ufficio trasmesso alla Corte, salvo casi particolari di irrituale restituzione.
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