Sentenza n. 1276/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento 1. delle graduatorie di merito regionali, pubblicate sui siti istituzionali, per le regioni e classi di concorso interesse dei ricorrenti, come pubblicate entro nel periodo compreso tra il giorno 08/08/2024 ed il 25/09/2024, e del relativo del decreto di approvazione, nei limiti di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non prevedono l’inserimento degli odierni istanti, dopo i vincitori, ai fini dello scorrimento delle graduatorie in quanto docenti idonei; 2. nonché ove occorra di eventuali rettifiche alle predette graduatorie ivi compresi i relativi decreti di approvazione; 3. nonché di tutti gli altri atti presupposti e/o connessi, ossia: del bando di cui al presente concorso n. 2575 del 06/12/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per la parte ricorrente, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 4. del decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 5. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 recante la rideterminazione del contingente della procedura concorsuale bandita su base regionale con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6 dicembre 2023, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e di tutti gli allegati; 6. nonché del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del 18 gennaio 2024 n. 90 concernente “Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico 6 dicembre 2023, n. 2575”, ivi comprese le relative tabelle e gli allegati se intesi in senso escludente; 7. ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato al predetto bando e degli atti ad esso presupposti e connessi, ossia: il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 8. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 9. del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 10. del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati; 11. del DM n. 158/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto la procedura di immissione in ruolo e dei relativi allegati; 12. del decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 10 agosto 2017 n. 616, che prevede le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; 13. del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”, nonché, ove occorra, delle relative tabelle e degli allegati se intesi in senso escludente; Per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella graduatoria di merito regionali per la classe di concorso di interesse anche ai fini dello scorrimento ed ai fini del riconoscimento dell’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso; Per la condanna dell’amministrazione a pubblicare la graduatoria di merito in favore dei ricorrenti anche ai fini dello scorrimento nonché a riconoscere ai ricorrenti l’abilitazione in quanto docenti che hanno superato tutte le prove del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie regionali di merito del concorso per il personale docente, nella parte in cui non comprendevano gli idonei non vincitori, nonché gli atti regolatori e organizzativi presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie regionali del concorso bandito con D.D. n. 2575/2023 e D.M. n. 205/2023, deducendo la mancata inclusione degli idonei non vincitori e chiedendo l'inserimento in graduatoria anche ai fini dello scorrimento e il riconoscimento dell'abilitazione. Hanno sostenuto che l'omessa pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti i candidati che avevano superato le prove violasse i principi di merito, trasparenza, buon andamento e non contraddizione, oltre a determinare travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione della direttiva 70/1999/CE. Con un secondo motivo hanno contestato la mancata previsione dello scorrimento e della valenza abilitante della procedura, invocando i principi di fabbisogno, merito, buon andamento, continuità didattica e gli artt. 1, 2, 3, 4 e 97 Cost., nonché la legge n. 241/1990. Il Collegio ha inoltre rilevato, senza fondare su tali profili la decisione, la possibile inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo per mancata dimostrazione dell'omogeneità delle posizioni e dell'assenza di conflitto, la possibile carenza di interesse concreto e attuale, la mancata prova della prossimità dei punteggi a quelli utili all'immissione in ruolo e la mancata specificazione della ragione dell'impugnazione dei numerosi atti indicati in epigrafe.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel merito. Il TAR ha ritenuto conforme alla disciplina concorsuale la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori. L'art. 59, comma 10, lett. d), del d.l. n. 73/2021, come attuato dall'art. 9 del D.D. n. 2575/2023, prevede infatti la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, salva l'integrazione per le rinunce dei vincitori con candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio minimo; non impone la pubblicazione di un elenco degli idonei non vincitori. L'idoneità deriva dal superamento del punteggio minimo ed è conoscibile attraverso l'area personale della procedura. La scelta legislativa è stata ritenuta ragionevole e coerente con le esigenze di celerità, efficienza e buon andamento proprie delle procedure connesse al PNRR e della cadenza annuale dei concorsi, senza contrasto con principi costituzionali o sovranazionali. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce in concreto eventuali scorrimenti, né ha impedito ai ricorrenti di conoscere la propria posizione rispetto all'ultimo vincitore. La posizione dell'idoneo è una mera aspettativa all'assunzione e non attribuisce un diritto allo scorrimento, rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione, salvo l'integrazione della graduatoria nei casi previsti dalla disciplina applicabile. Il TAR ha escluso anche i presupposti per la rimessione della questione alla Corte costituzionale e per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La disposizione impone la graduatoria dei vincitori entro il limite dei posti messi a concorso e consente l'integrazione in caso di rinunce, ma non impone la pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli idonei non vincitori.
art. 9 D.D. n. 2575/2023
La disciplina concorsuale attuativa è stata ritenuta conforme alla norma primaria, prevedendo la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e non di un elenco generale degli idonei.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il TAR ha rilevato la possibile carenza di interesse concreto e attuale, ma ha deciso la controversia respingendo il ricorso nel merito.
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
Il Collegio ha segnalato la possibile inammissibilità per la mancata specificazione della ragione dell'impugnazione dei numerosi atti indicati in epigrafe, senza fondare su tale rilievo il dispositivo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato formulato avviso alle parti della possibile inammissibilità del ricorso per carenza dei presupposti del gravame collettivo e cumulativo.
art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022
La controversia è stata assoggettata al rito previsto per le procedure amministrative relative a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità non impone, in presenza della disciplina legislativa speciale del concorso PNRR, la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non vincitori.
Massime di principio
- Quando una disciplina concorsuale prevede la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, con integrazione per le rinunce dei vincitori, non sussiste un obbligo di pubblicare anche una graduatoria generale degli idonei non vincitori, salvo diversa previsione normativa o della lex specialis.
- Il superamento del punteggio minimo delle prove attribuisce la qualità di idoneo, ma non determina di per sé né un diritto all'assunzione né un diritto allo scorrimento della graduatoria; l'idoneo vanta, di regola, una mera aspettativa, mentre la decisione di procedere allo scorrimento resta rimessa alla discrezionalità amministrativa nei limiti della disciplina applicabile.
- La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non è illegittima se l'interessato può conoscere il proprio punteggio e verificare eventuali rinunce o scorrimenti mediante l'accesso agli atti o gli strumenti informativi della procedura.
- La pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori può essere ritenuta ragionevole nelle procedure concorsuali connesse al PNRR, quando sia giustificata da esigenze di celerità, efficienza e dalla programmazione temporale delle assunzioni, senza violare i principi di merito, trasparenza e buon andamento.
- Un ricorso collettivo e cumulativo richiede la dimostrazione dell'omogeneità delle posizioni azionate, dell'assenza di conflitti tra i ricorrenti e di un interesse concreto e attuale di ciascun ricorrente; la mera partecipazione alla medesima procedura non è sufficiente.
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