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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32129/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi sono stati proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Il primo imputato ha dedotto, con il primo motivo, violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla ricostruzione probatoria e alla configurabilità dei delitti contestati; con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato ha dedotto, con i primi due motivi, violazioni di legge e vizi motivazionali diretti a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione dei fatti; con il terzo motivo ha censurato il riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure relative alla prova e alla motivazione mirassero a una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulle attenuanti generiche, trattandosi di giudizio di fatto adeguatamente motivato, e manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva valorizzato la particolare intensità del dolo, desunta dal carattere seriale delle condotte, dalla programmazione delle modalità esecutive e dalla finalità di conseguire un profitto illecito mediante condotte estorsive. Quanto all'aggravante della minorata difesa, la censura è stata ritenuta generica, perché reiterativa di quella già proposta in appello e disattesa, nonché manifestamente infondata: la commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante quando abbia concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa e non siano presenti circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la possibilità di rivalutare in sede di legittimità il compendio probatorio e la ricostruzione dei fatti, in assenza di manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, comma 1, n. 5, c.p.

    La commissione del reato in tempo di notte può integrare l'aggravante anche senza ulteriori circostanze di tempo, luogo o persona, purché la pubblica o privata difesa sia stata concretamente ostacolata e non ricorrano circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche uno soltanto degli elementi rilevanti per la gravità del reato e la capacità a delinquere, oppure l'assenza di elementi positivamente valutabili; nel caso concreto è stata valorizzata la particolare intensità del dolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie o una diversa ricostruzione dei fatti; le censure formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione sono inammissibili quando mirano sostanzialmente a una rivalutazione del merito.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della manifesta e immediatamente percepibile illogicità, senza possibilità per la Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito o di verificare autonomamente la corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce giudizio di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni elemento prospettato, potendo valorizzare anche un solo elemento decisivo o l'assenza di elementi positivamente valutabili.
  • La particolare intensità del dolo può essere desunta dal carattere seriale delle condotte delittuose, dall'accurata programmazione delle modalità esecutive e dalla finalità di conseguire un profitto illecito.
  • La commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare l'aggravante della minorata difesa soltanto quando abbia concretamente ostacolato la pubblica o privata difesa e non siano presenti circostanze ulteriori idonee a neutralizzare tale effetto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioniEstorsione
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

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