Sentenza n. 437/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura telematica aperta per l'affidamento di servizi in favore di un raggruppamento temporaneo di cooperative sociali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il consorzio concorrente, classificato al secondo posto, ha impugnato l'aggiudicazione disposta dall'Autorità di Gestione Integrata Rifiuti Urbani della Regione Abruzzo in favore di un RTI composto da una cooperativa sociale capogruppo e da altra cooperativa. Sono stati impugnati anche il verbale di gara n. 9, nella parte in cui la commissione, rilevata la produzione da parte del RTI aggiudicatario dello stesso PEF predisposto dalla stazione appaltante, ha richiesto chiarimenti anziché disporre l'esclusione, e il verbale n. 11, con cui la commissione ha ritenuto adeguati i chiarimenti, conforme il PEF e sostenibile l'offerta, proponendo l'aggiudicazione. Il ricorrente ha chiesto inoltre la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, il subentro e, in subordine, il risarcimento per equivalente. La mandante del RTI aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale contro il bando, il disciplinare, il capitolato, i verbali di gara, gli atti di ammissione e valutazione dell'offerta del consorzio Kursana, la richiesta di chiarimenti rivolta al RTI aggiudicatario e l'aggiudicazione, sostenendo l'illegittimità della collocazione del consorzio al secondo posto e chiedendone l'esclusione.
La decisione
Il TAR ha definitivamente accolto il ricorso principale e annullato la determinazione di aggiudicazione n. 35 del 4 febbraio 2026. Il dispositivo non espone le ragioni analitiche dell'accoglimento, rinviandole alla motivazione successiva, sicché dal testo disponibile non è possibile individuare quale specifico motivo del ricorso principale sia stato ritenuto fondato né se siano state esaminate le domande di inefficacia, subentro o risarcimento. Il ricorso incidentale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, senza specificazione delle singole censure interessate. AGIR è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore del consorzio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura oggetto di controversia è qualificata come procedura di gara telematica aperta disciplinata dall'art. 71 del d.lgs. 36/2023.
art. 120 c.p.a.
Il giudizio è stato trattato secondo il rito speciale in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici.
art. 121 c.p.a.
Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Il ricorrente ha richiamato la disciplina dei poteri del giudice sulla sorte del contratto successiva all'annullamento dell'aggiudicazione.
art. 124 c.p.a.
Il ricorrente ha formulato domanda di risarcimento, anche per equivalente, in subordine rispetto alla tutela in forma specifica.
Massime di principio
- In una controversia relativa a una procedura di affidamento, l'accoglimento del ricorso principale contro l'aggiudicazione comporta l'annullamento dell'atto aggiudicatorio; la sorte del contratto e le eventuali misure di tutela in forma specifica o per equivalente devono essere valutate secondo gli artt. 121, 122 e 124 c.p.a., ove le relative domande siano esaminate.
- Il ricorso incidentale proposto dall'aggiudicatario o da un componente del raggruppamento può essere dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con esiti distinti per le diverse censure, senza che ciò impedisca l'accoglimento del ricorso principale quando le contestazioni incidentali non superino il vaglio di ammissibilità o di fondatezza.
Come è indicizzato
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