Ordinanza n. 2399/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 16068/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 16068/2024, relativa alla controversia sulle tariffe incentivanti e sul beneficio fiscale Tremonti Ambiente
Esito
La controversia
La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 16068/2024. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 43 della legge n. 182/2025, volto a consentire ai contribuenti che non si siano avvalsi della definizione prevista dall'art. 36, comma 2, del d.l. n. 124/2019 di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti per impianti fotovoltaici, previa presentazione al GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un'istanza contenente l'accettazione della compensazione del beneficio fiscale fruito ai sensi dell'art. 6, commi 13-19, della legge n. 388/2000 e della decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l'intera durata della convenzione. La società ha presentato l'istanza il 3 febbraio 2026, depositandola in giudizio il 4 febbraio 2026, e ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti, di avere fruito del beneficio fiscale per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato e di accettare sia la compensazione dell'importo corrispondente al beneficio fiscale, asseverato da professionista abilitato e indipendente, sia la decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della presentazione dell'istanza prevista dall'art. 43, comma 1, della legge n. 182/2025 e della comunicazione del GSE relativa alla sua presentazione. Ha rilevato che l'istanza produce effetti sul giudizio pendente e impone la sospensione del processo nelle more del pagamento delle somme mediante compensazione. Il Collegio ha precisato che spetta al GSE attestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge, sulla base delle quali potrà essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese. Qualora tali presupposti non risultino attestabili, una delle parti dovrà chiedere la revoca della sospensione e la prosecuzione del giudizio, in coerenza con l'art. 80 c.p.a. Il giudizio è stato quindi sospeso, con mandato alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Norme richiamate
art. 43 l. 2 dicembre 2025, n. 182
«i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute [...] esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE»
La norma stabilisce in modo tassativo i requisiti per la valutazione dell'istanza: presentazione entro il termine perentorio di sessanta giorni, accettazione della compensazione del beneficio fiscale e accettazione della decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti per l'intera durata della convenzione. L'istanza produce effetti sul giudizio pendente, determinandone la sospensione nelle more della compensazione; il processo può estinguersi al ricorrere delle ulteriori condizioni previste dalla legge.
art. 36, comma 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124
Individua la categoria dei contribuenti ammessi alla procedura cui rinvia l'art. 43 della legge n. 182/2025.
art. 6, commi 13-19, l. 23 dicembre 2000, n. 388
Riguarda il beneficio fiscale per investimenti ambientali, il cui importo deve essere compensato sulle tariffe incentivanti secondo la procedura prevista dall'art. 43 della legge n. 182/2025.
art. 80 c.p.a.
La parte interessata deve attivarsi per la riassunzione del processo sospeso; nel caso concreto, ove non siano attestati i presupposti per l'estinzione, una delle parti deve chiedere la revoca della sospensione.
Massime di principio
- Quando una legge sopravvenuta subordina la prosecuzione dei benefici amministrativi alla presentazione di un'istanza entro un termine espressamente qualificato come perentorio, il giudice deve verificare il rispetto del termine e degli ulteriori requisiti tassativamente previsti dalla legge.
- Se una disciplina sopravvenuta attribuisce a un'istanza effetti diretti sui giudizi pendenti, il giudice deve sospendere il processo nelle more dell'adempimento previsto dalla legge, senza definire immediatamente nel merito la controversia.
- Quando la legge prevede l'estinzione del giudizio subordinandola all'attestazione di specifiche condizioni da parte dell'amministrazione competente, il giudice può dichiarare l'estinzione solo dopo tale attestazione; fino ad allora il processo resta sospeso.
- In caso di mancata attestazione dei presupposti per l'estinzione del processo sospeso, la parte interessata deve chiedere la revoca della sospensione e la prosecuzione del giudizio, secondo il meccanismo previsto dall'art. 80 c.p.a.; le parti sono tenute a informare tempestivamente il giudice in attuazione del dovere di leale collaborazione e dei principi di ragionevole durata del processo.
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