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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29476/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Nel corso del 2005 una società aderente, come consolidata, al consolidato fiscale nazionale di una capogruppo ricevette, insieme alla consolidante, avvisi di accertamento per infedele dichiarazione; nei confronti della consolidata fu inoltre emesso un atto di irrogazione di sanzioni ex art. 127, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986. La consolidata impugnò l’atto sanzionatorio e ottenne l’annullamento in primo grado; la decisione fu confermata in appello dalla CTR Lombardia, che ritenne l’atto sanzionatorio privo di autonomia perché fondato su un avviso di accertamento annullato dal giudice tributario. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 127 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che non vi fosse un rapporto di pregiudizialità tra l’atto sanzionatorio e l’accertamento presupposto, anche perché quest’ultimo era ancora sub judice in Cassazione; (2) violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546/1992, per non avere i giudici di merito disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del contenzioso sull’accertamento presupposto. Dopo il ricorso, la società contribuente depositò documentazione attestante la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, conv. in l. n. 136/2018, con pagamento dell’importo dovuto; l’Amministrazione depositò quindi istanza di estinzione del giudizio per intervenuta definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, in applicazione dell’art. 6, comma 13, ultimo periodo, del medesimo decreto-legge. Non vi è stata pronuncia nel merito sui due motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione agevolata ha reso inutile la decisione sul ricorso.

Norme richiamate

  • art. 117 e segg. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati per descrivere l’adesione della società al consolidato fiscale nazionale.

  • art. 127, comma 2, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma posta a base dell’atto di irrogazione delle sanzioni emesso nei confronti della consolidata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del primo motivo di ricorso, fondato sulla dedotta violazione dell’art. 127 TUIR.

  • art. 295 c.p.c.

    Parametro del secondo motivo di ricorso, invocato per sostenere la necessità di sospensione del giudizio.

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata per la dedotta sospensione del processo tributario in pendenza del giudizio sull’atto presupposto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Parametro del secondo motivo, per denunciare un error in procedendo sulla mancata sospensione.

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Norma sulla definizione agevolata della controversia fiscale, che ha determinato l’estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato per la richiesta di sospensione del giudizio in pendenza della domanda di definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, ultimo periodo, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Disposizione applicata per porre le spese a carico della parte che le aveva anticipate in caso di definizione agevolata.

  • l. n. 136 del 2018

    Legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata nella disciplina della definizione agevolata.

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, interviene la definizione agevolata della controversia fiscale nei termini previsti dalla legge, il processo si estingue e la Corte non decide i motivi di ricorso.
  • La definizione agevolata fiscale comporta l’applicazione della disciplina speciale sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • Quando la controversia viene definita con un istituto speciale estintivo del giudizio, ogni questione sulla pregiudizialità tra atto sanzionatorio e accertamento presupposto rimane assorbita e non viene esaminata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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