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Sentenza

Sentenza n. 2479/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600303

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Messina sull'istanza di ammonimento ai sensi dell'art. 8 d.l. 11/2009

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, già intrattenente una relazione sentimentale con il controinteressato, ha dedotto di avere subito nel tempo condotte di controllo, manipolazione, violenza psicologica, verbale e fisica, minacce, appostamenti e pedinamenti, culminate dopo la cessazione della relazione in episodi di presenza sotto casa e comportamento aggressivo. Ha inoltre prodotto dichiarazioni proprie e dei genitori, documentazione audio e messaggi, sommarie informazioni testimoniali e una relazione di un centro antiviolenza che aveva ravvisato maltrattamento psicologico, manipolazione emotiva, controllo e un rischio medio-alto. Con il primo motivo ha denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 11/2009, sostenendo che il Questore avesse svolto un'istruttoria parziale e superficiale, valorizzato indebitamente la versione del controinteressato, trascurato ammissioni e documenti relativi alle violenze e svalutato la relazione del centro antiviolenza. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà, contestando che il provvedimento avesse riconosciuto l'anomalia del rapporto, le ingerenze nella sfera privata e il clima di tensione, ma avesse poi escluso la costrizione fisica o morale, la modifica delle abitudini di vita e l'attualità della pericolosità. Il Ministero e il controinteressato hanno sostenuto l'infondatezza del ricorso, richiamando l'ampiezza dell'istruttoria, la reciprocità delle condotte, il carattere risalente degli episodi e l'assenza di una pericolosità attuale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato il diniego dell'ammonimento, compensando le spese. Ha qualificato l'ammonimento come misura amministrativa di prevenzione, finalizzata a interrompere condotte riconducibili agli atti persecutori prima della proposizione della querela, adottata sulla base di un quadro indiziario e nell'esercizio di un'ampia discrezionalità valutativa del Questore. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti, della manifesta irragionevolezza o sproporzione e dell'attendibilità complessiva della ricostruzione amministrativa, senza possibilità per il giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ricostruire direttamente i fatti o colmare carenze istruttorie e motivazionali. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto adeguata l'istruttoria, poiché la ricorrente era stata sentita due volte, il controinteressato aveva partecipato sia mediante memorie sia mediante audizione, e l'amministrazione aveva sentito tre persone informate sui fatti, esaminando la documentazione prodotta e acquisendo ulteriori elementi. La valutazione amministrativa non è stata ritenuta manifestamente illogica neppure nella considerazione della relazione del centro antiviolenza, poiché essa è stata ponderata insieme agli altri elementi. Il quadro istruttorio è stato giudicato compatibile con una relazione caratterizzata da reciproca ostilità e autonoma capacità offensiva di entrambi, senza una ricostruzione univoca di stabile sopraffazione di una parte sull'altra. La reciprocità delle condotte e l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare, secondo lo standard richiesto, un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità o una modifica delle abitudini di vita hanno impedito di ravvisare i presupposti degli atti persecutori ex art. 612-bis c.p. e, conseguentemente, dell'ammonimento ex art. 8 d.l. 11/2009.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 11/2009

    Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. [...] Il questore, assunte se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

    La disposizione configura una misura amministrativa preventiva, adottabile sulla base di un quadro indiziario ritenuto fondato dal Questore, nell'ambito di un procedimento urgente e caratterizzato da istruttoria alleggerita. L'ammonimento presuppone condotte riconducibili agli atti persecutori e non è applicabile a mere molestie prive degli effetti richiesti dall'art. 612-bis c.p.

  • art. 612-bis c.p.

    Il delitto di atti persecutori non è escluso dalla reciprocità dei comportamenti molesti è anche vero che la presenza di tale circostanza impone un più accurato onere motivazionale in ordine alla sussistenza dello stato d’ansia o di paura [...] o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

    Gli atti persecutori richiedono condotte idonee a cagionare un grave e perdurante stato di ansia o paura, un fondato timore per l'incolumità personale oppure la costrizione a modificare le abitudini di vita. La reciprocità delle condotte impone un esame più approfondito dell'effettivo squilibrio tra autore e vittima e degli effetti concretamente prodotti.

  • art. 660 c.p.

    Sussiste il reato di cui all’art. 660 c.p. ove le molestie si limitino ad infastidire la vittima del reato.

    Le molestie che si limitano a infastidire la vittima, senza integrare gli effetti tipici degli atti persecutori, non costituiscono presupposto sufficiente per l'adozione dell'ammonimento.

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    L'ammonimento è stato considerato misura di prevenzione amministrativa equiparabile all'avviso orale previsto dalla disposizione.

  • art. 7, comma 4, c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo di legittimità il giudice verifica la coerenza e l'attendibilità sufficiente della ricostruzione dei fatti e dell'istruttoria svolta dall'amministrazione, senza trasformare il giudizio in una diretta cognizione del potere preventivo non ancora esercitato.

  • art. 253 c.p.c.

    Richiamato per distinguere i poteri del giudice civile nell'escussione diretta dei testimoni rispetto alla valutazione mediata svolta dal giudice amministrativo sull'istruttoria amministrativa.

  • art. 506 c.p.p.

    Richiamato per distinguere il potere del giudice penale di procedere direttamente all'esame dei testimoni dalla verifica giurisdizionale amministrativa della valutazione compiuta dalla Questura.

Massime di principio

  • L'ammonimento previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa di prevenzione, adottabile dal Questore sulla base di un quadro indiziario ritenuto fondato circa la sussistenza di condotte persecutorie, prima della proposizione della querela per i reati richiamati dalla disposizione.
  • Il procedimento per l'ammonimento è caratterizzato da urgenza e da un'istruttoria alleggerita: il Questore deve sentire le persone informate dei fatti e acquisire informazioni dagli organi investigativi quando ciò sia necessario, assicurando comunque al soggetto interessato una partecipazione effettiva e un contraddittorio adeguato.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'ammonimento o sul suo diniego non consente la sostituzione della valutazione giudiziale a quella discrezionale del Questore né la diretta ricostruzione dei fatti; il giudice deve verificare se l'istruttoria e la valutazione amministrativa siano coerenti, ragionevoli e sufficientemente attendibili, nonché immuni da manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento.
  • La reciprocità di condotte moleste o intrusive non esclude automaticamente la configurabilità degli atti persecutori, ma impone una motivazione e un'istruttoria più approfondite sull'effettiva esistenza di uno squilibrio tra le parti, sugli effetti delle condotte e sulla presenza di un grave e perdurante stato di ansia o paura, di un fondato timore per l'incolumità o di una modifica delle abitudini di vita.
  • Le molestie che si limitano a infastidire la persona offesa, senza produrre gli effetti tipici richiesti dall'art. 612-bis c.p., non integrano il presupposto necessario per l'adozione dell'ammonimento previsto dall'art. 8 d.l. 11/2009.
  • La relazione di un centro antiviolenza costituisce un elemento istruttorio rilevante, ma deve essere valutata dal Questore insieme agli altri elementi acquisiti; il suo contenuto non vincola automaticamente l'amministrazione quando il complessivo quadro istruttorio, adeguatamente motivato, evidenzi una situazione di reciproca conflittualità incompatibile con una stabile e univoca sopraffazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaGiurisdizione e riparto
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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