Sentenza n. 7404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, 24 marzo 2026, n. 5432, che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo spagnolo per l’insegnamento su sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha appellato la sentenza che aveva accolto il ricorso contro il diniego di riconoscimento del titolo di formazione per l’insegnamento su sostegno, rilasciato il 7 aprile 2021 dall’Università spagnola San Jorge. Ha dedotto: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2025 nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 14 della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e del d.m. 30 settembre 2011, nonché difetto di motivazione, travisamento, violazione dell’art. 115 c.p.c. ed eccesso di potere giurisdizionale per invasione del merito amministrativo. Il Ministero ha sostenuto che il titolo, riconducibile ai titulos propios, fosse un titolo universitario non ufficiale, attestante un corso di formazione e non legalmente riconosciuto in Spagna ai fini dell’insegnamento su sostegno. Ha inoltre dedotto che il 30 giugno 2025, prima della sentenza di primo grado, l’interessata aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento per accedere ai percorsi formativi previsti dall’art. 7 del d.l. 71/2024, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza e la declaratoria d’improcedibilità del ricorso originario. L’appellata, ritualmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex artt. 38 e 60 c.p.a.; la mancata comparizione delle parti all’udienza camerale non impediva tale definizione, che non ha natura consensuale. Ha accolto la richiesta processuale del Ministero, senza esaminare nel merito le censure sull’interpretazione del diritto dell’Unione e sulla legittimità del diniego: la formale rinuncia dell’interessata all’istanza di riconoscimento, intervenuta prima della decisione di primo grado, ha fatto venir meno il suo interesse concreto e attuale alla decisione del ricorso originario. Poiché il rapporto processuale resta unitario nei due gradi, la sopravvenuta carenza d’interesse maturata in appello rileva anche rispetto al ricorso di primo grado. Il Collegio ha quindi annullato senza rinvio la sentenza del TAR e dichiarato improcedibile il ricorso originario ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese del grado d’appello sono state compensate integralmente, anche perché il Ministero non aveva chiesto espressamente l’accertamento della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 38 e 60 c.p.a.
Nel caso in esame, inoltre, non constano motivi ostativi avendo, anzi, la stessa parte appellante chiesto la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata sulla base del richiamo a precedenti conformi (Cons. Stato, sez. VII, 7668/2025).
La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; la mancata comparizione delle parti all’udienza camerale non impedisce la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse a detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in particolare per l’intervenuta formale rinuncia dell’appellata all’istanza di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento su posto di sostegno, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Il ricorso va dichiarato improcedibile quando una circostanza sopravvenuta, come la rinuncia all’istanza amministrativa cui era funzionale la tutela richiesta, fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 7 d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024
La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse a detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in particolare per l’intervenuta formale rinuncia dell’appellata all’istanza di riconoscimento del titolo estero per l’insegnamento su posto di sostegno, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
La rinuncia all’istanza di riconoscimento era stata presentata per accedere ai percorsi formativi previsti dalla disposizione; tale sopravvenienza ha contribuito a far venir meno l’interesse alla decisione del ricorso contro il diniego.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza dell’interesse al ricorso di primo grado, se verificatasi durante l’appello, rileva anche in secondo grado, poiché il rapporto processuale rimane unitario nei due gradi.
- La rinuncia all’istanza amministrativa oggetto del giudizio può determinare l’improcedibilità del ricorso contro il relativo diniego quando, alla luce delle circostanze sopravvenute, venga meno l’interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione.
- La mancata comparizione delle parti all’udienza camerale non preclude la definizione del giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., se ne ricorrono i presupposti.
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