Circolare numero 1 del 08-01-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’applicazione delle disposizioni sulla salvaguardia pensionistica introdotte dalla legge n. 208/2015. Indica le categorie di lavoratori ammessi, i relativi requisiti, i limiti numerici e finanziari, la decorrenza dei trattamenti e le modalità/termini per la presentazione delle istanze. Precisa inoltre che le domande di pensione già presentate prima della conclusione del monitoraggio non vanno respinte, ma mantenute in evidenza fino all’esito delle verifiche.
Salvaguardia pensionistica 2016 ex legge di stabilità 2016
Salvaguardia pensionistica ex legge di stabilità 2016
La circolare detta le prime istruzioni operative per l’attuazione della salvaguardia pensionistica prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il provvedimento individua le platee di lavoratori interessate, i requisiti di accesso, i limiti numerici e finanziari, nonché le modalità e i termini per la presentazione delle istanze.
Quadro normativo e risorse disponibili
L’intervento è fondato sull’art. 1, commi da 263 a 270, della legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Il comma 263 ridetermina le risorse finanziarie per le operazioni di salvaguardia già concluse sul piano della certificazione del diritto. Il comma 270 stabilisce che i benefici sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti, nel rispetto dei contingenti per ciascuna categoria di lavoratori, e nei limiti di spesa complessivi pari a:
- 213 milioni di euro per il 2016;
- 387 milioni di euro per il 2017;
- 336 milioni di euro per il 2018;
- 258 milioni di euro per il 2019;
- 171 milioni di euro per il 2020;
- 107 milioni di euro per il 2021;
- 41 milioni di euro per il 2022;
- 3 milioni di euro per il 2023.
La circolare precisa che, per le categorie interessate, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso e il regime delle decorrenze vigenti prima del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, anche quando i requisiti pensionistici maturino dopo il 31 dicembre 2011.
Categorie di lavoratori ammessi e criteri di accesso
La circolare riporta le cinque categorie di lavoratori di cui al comma 265 della legge n. 208/2015, con i rispettivi contingenti e criteri di ammissione.
Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile
Sono ricompresi 6.300 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi delle norme richiamate, ovvero lavoratori provenienti da aziende cessate o coinvolte in procedure concorsuali anche in assenza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011.
Le condizioni richieste sono le seguenti:
- cessazione dell’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012, con perfezionamento dei requisiti previgenti entro 12 mesi dalla fine dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, anche tramite contribuzione volontaria;
- oppure cessazione entro il 31 dicembre 2014, con perfezionamento dei requisiti previgenti entro il periodo di fruizione dell’indennità.
La circolare chiarisce che il versamento volontario, anche in deroga all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 184/1997, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione, ma per i lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 esso può essere effettuato solo con riferimento ai 12 mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità. Eventuali periodi di sospensione dell’indennità per svolgere attività lavorativa subordinata a tempo parziale o determinato, oppure parasubordinata con mantenimento dell’iscrizione nella lista, sono considerati utili ai fini del prolungamento del periodo di fruizione e non escludono l’accesso alla salvaguardia.
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria
Sono previsti 9.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, con riferimento alle ipotesi del comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013.
La circolare distingue due casi:
- lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011; è consentito che, successivamente al 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; la decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2017;
- lavoratori autorizzati anteriormente al 4 dicembre 2011 anche se al 6 dicembre 2011 non avevano ancora un contributo volontario accreditato o accreditabile, a condizione che risultino almeno un contributo accreditato da effettiva attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2007 - 30 novembre 2013 e che al 30 novembre 2013 non svolgano attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato; anche in questo caso la decorrenza deve avvenire entro il 6 gennaio 2017.
Lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale
Sono individuati 6.000 lavoratori cessati ai sensi dell’art. 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013.
Rientrano:
- i lavoratori il cui rapporto si è risolto entro il 30 giugno 2012, in base ad accordi individuali o a accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011;
- i lavoratori il cui rapporto si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, sempre in base ad accordi individuali o collettivi stipulati nei termini indicati;
- i lavoratori il cui rapporto è cessato per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Per tutte le ipotesi, la circolare precisa che è possibile lo svolgimento successivo di attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato e che la decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2017.
Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
Sono previsti 2.000 lavoratori di cui all’art. 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente a coloro che si trovano in congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere figli con disabilità grave. Anche per questa categoria la decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2017.
Lavoratori a tempo determinato e in somministrazione
Sono inclusi 3.000 lavoratori con contratto a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori stagionali, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
I requisiti richiamati sono:
- mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato;
- decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
La circolare richiama il comma 267 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, che stabilisce che i trattamenti pensionistici liquidati ai soggetti beneficiari della salvaguardia non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016.
Presentazione delle istanze e termini
Il comma 268 prevede che le istanze di accesso debbano essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 1° marzo 2016. Per la presentazione si applicano le procedure previste dai precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014.
Competenza degli enti e modalità telematiche
La circolare distingue le modalità di presentazione a seconda della categoria di lavoratori.
Per i lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile e per i prosecutori volontari, iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori dello spettacolo e sport, l’istanza va presentata all’INPS entro il 1° marzo 2016. La domanda può essere inviata online tramite il sito INPS da patronati o cittadini in possesso di PIN.
Per tali domande è stata predisposta una specifica tipologia telematica:
- "Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015";
- gruppo: Certificazione;
- sottogruppo: Diritto a pensione;
- tipo: Salvaguardia legge 208/2015.
La procedura prevede ulteriori suddivisioni in base alla tipologia di lavoratore, con trattazione automatica o manuale. La scelta deve essere sempre impostata in modalità automatica; la modalità manuale può essere valutata dalla sede soltanto in istruttoria, in presenza di anomalie del conto assicurativo che impediscano la gestione integralmente automatizzata. Deve inoltre essere indicata la gestione e il fondo previdenziale di appartenenza.
Avverso il provvedimento di diniego, gli interessati possono presentare istanza di riesame presso la sede competente entro 30 giorni dal ricevimento.
Per i lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale, per i lavoratori in congedo per figli con disabilità e per i lavoratori a termine o in somministrazione, l’istanza va presentata alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36 del 31 dicembre 2015. Anche per tali soggetti è possibile anticipare la trattazione del conto presentando domanda online all’INPS, direttamente o tramite patronato.
Anche per questa seconda platea la domanda telematica è articolata in categorie specifiche:
- lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
- lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
- lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
- lavoratori in congedo per figli con disabilità;
- lavoratori a tempo determinato e in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.
Anche qui è prevista la trattazione automatica come modalità ordinaria, con eventuale lavorazione manuale solo da parte della sede in presenza di anomalie contributive, e con obbligo di indicare gestione e fondo previdenziale.
La presentazione dell’istanza all’INPS è espressamente qualificata come aggiuntiva e non alternativa rispetto alla domanda da presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Lettere di attestazione del diritto e gestione delle domande già presentate
L’invio delle lettere che attestano il diritto all’accesso alla pensione in salvaguardia non avverrà prima del 1° marzo 2016, ossia dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze.
La circolare ribadisce inoltre che, per le domande di pensione già presentate o che siano presentate prima della conclusione delle attività di monitoraggio, le sedi non devono adottare provvedimenti di reiezione. Le domande devono essere mantenute in apposita evidenza, così da procedere alla liquidazione del trattamento qualora il soggetto risulti beneficiario della salvaguardia e sia in possesso di tutti i requisiti di legge.
La circolare rinvia infine a un successivo intervento per ulteriori precisazioni sulle singole tipologie di lavoratori destinatari della misura e sulle relative istruttorie.
Punti principali
Quadro normativo e limiti della salvaguardia
La circolare richiama l’art. 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016. La salvaguardia riguarda lavoratori che mantengono i requisiti e le decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201/2011. Il beneficio è riconosciuto nel limite di 26.300 soggetti e nei tetti di spesa indicati per ciascun anno dal 2016 al 2023.
Categorie di lavoratori ammesse e requisiti specifici
Sono individuate cinque platee: lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile; prosecutori volontari; lavoratori cessati per accordi o risoluzione unilaterale; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori a tempo determinato e in somministrazione cessati in un determinato arco temporale. Per ciascuna categoria la circolare dettaglia condizioni di cessazione del rapporto, periodi utili, eventuali contributi volontari o attività lavorativa successiva consentita e la necessità di maturare la pensione entro il 6 gennaio 2017 o, per alcune ipotesi, entro i termini connessi alla fine dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile.
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
I trattamenti pensionistici liquidati ai beneficiari non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge n. 208/2015.
Termine e modalità di presentazione delle istanze
Le istanze di accesso al beneficio devono essere presentate entro 60 giorni dall’1 gennaio 2016, quindi entro il 1° marzo 2016. Si applicano le procedure previste dai precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia e dal decreto ministeriale 14 febbraio 2014.
Competenza INPS e Direzioni territoriali del lavoro
Per i lavoratori in mobilità/trattamento speciale edile e per i prosecutori volontari l’istanza va presentata all’INPS, anche online tramite patronati o cittadini muniti di PIN. Per i lavoratori cessati, in congedo per figli con disabilità e a termine/somministrati, l’istanza va presentata alle Direzioni territoriali del lavoro competenti; è comunque consentito presentare anche online domanda all’INPS in aggiunta, non in alternativa.
Gestione delle domande, riesame e monitoraggio
La circolare indica una specifica tipologia di domanda telematica per la salvaguardia legge 208/2015, con trattazione automatica e manuale; la modalità manuale è riservata alla sede in presenza di anomalie contributive. In caso di diniego, è possibile chiedere riesame alla sede competente entro 30 giorni. Le lettere di attestazione del diritto non saranno inviate prima del 1° marzo 2016. Le domande di pensione già presentate prima della conclusione del monitoraggio non devono essere respinte, ma mantenute in evidenza in attesa dell’esito.
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